Corte di Cassazione sentenza n. 16700 depositata il 24 maggio 2022 – In tema di registro, l’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l’atto dell’autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude  che l’imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della  definitiva  riforma dell’atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l’irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che  dovrebbe  essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità  contributiva,  equiparando  l’ipotesi  di presenza,  ancora  non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza