Corte di Cassazione sentenza n. 16700 depositata il 24 maggio 2022

imposta di registro – tassazione sentenze ed atti di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale

Ritenuto che

1. La controversia concerne l’impugnazione di un avviso di liquidazione con il quale era chiesto al contribuente il pagamento dell’imposta di registro sulla sentenza 4203 del 2011 emessa dal Tribunale di Roma ai sensi dell’art. 2932 c.c. che aveva  disposto, in base al preliminare di vendita tra  la P.G. S.r.l e A.L., il trasferimento a favore di quest’ultimo di un immobile in Roma subordinandolo al pagamento del corrispettivo pattuito.

2. Avverso l’avviso di liquidazione il contribuente proponeva ricorso che il giudice adito rigettava ritenendo la condizione apposta meramente potestativa con assoggettamento immediato della sentenza ex 2932 cod. civ. all’imposta proporzionale di registro.

3. La Commissione tributaria  regionale  del  Lazio  (CTR)  con  sentenza  6909/15/2016 accoglieva l’appello proposto dal contribuente sulla base della sentenza della Corte di cassazione n. 18180 del 2013 che assumeva a fondamento della propria decisione.

4. Avverso tale decisione l’amministrazione propone ricorso per cassazione con unico motivo. 

5. Resiste il contribuente con controricorso e successiva memoria.

Considerato che

1. Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione degli 27 e 37 d.P.R. n. 131 del 1986 richiamando la giurisprudenza di questa Corte secondo cui l’atto sottoposto a condizione potestativa, come era quello di cui si discuteva nella controversia, era soggetto a registrazione con l’applicazione dell’imposta proporzionale.

2. La parte controricorrente con la memoria depositata in  vista  dell’udienza fissata l’11.1. 2021 produceva in allegato la sentenza della Corte d’appello di Roma, Seconda sezione civile, n. 347 del 2019, pubblicata  il  1.2019,  che aveva dichiarato risolto il contratto preliminare concluso il 30.4.2017 tra A.L. e la soc. P.G. s.r.l. per inadempimento della seconda, condannando il primo alla perdita della caparra confirmatoria e ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari a procedere alla cancellazione delle domande giudiziali trascritte ex art. 2932 c.c. Tale sentenza, secondo quanto affermato dal controricorrente, sarebbe passata in giudicato.

3. In mancanza della prova dell’intervenuto giudicato che avrebbe privato di sostanza la sentenza ex art. 2932 c.c. della cui tassa di registro si discute nel presente giudizio, il  Collegio  con  ordinanza  interlocutoria  dell’l1.1.2021, ordinava alla parte contribuente  di  produrre  l’attestato  formale  di Cancelleria circa l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza sopra indicata.

4. In ossequio all’ordinanza emessa dal Collegio, il controricorrente depositava il certificato dell’l1.3.2021 con il quale la Cancelleria della Corte d’Appello di Roma attestava che avverso la sentenza 347 del 2019, depositata il 16.1.2019 e notificata il 7.2.2019, tra la P.G. e A.L., non era stato proposto ricorso per Cassazione.

5. In ragione di quanto sopra deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere. 

6. Nella fattispecie oggetto del presente scrutinio assume rilievo la circostanza che il contribuente ha provato che la sentenza del Tribunale di Roma n. 4203 del 2011 posta a fondamento dell’avviso di accertamento impugnato è stata riformata in appello (sentenza 347 del 16.1.2019) che ha disposto la cancellazione delle domande giudiziali trascritte ex art. 2932 c.c., sentenza quest’ultima coperta da giudicato.

7. L’art. 37 (Atti dell’Autorità giudiziaria) del p.r. n. 131 del 1986 prevede che «1. Gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili, che definiscono anche parzialmente il giudizio, i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali e le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere, sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva  sentenza  passata in giudicato; alla sentenza passata in giudicato sono equiparati l’atto di conciliazione giudiziale e l’atto di transazione stragiudiziale in cui è parte l’amministrazione dello Stato. 2. Il contribuente che ha diritto al rimborso deve chiederlo ai sensi dell’art. 77 all’ufficio che ha riscosso l’imposta».

La norma in esame, nel sottoporre a tassazione le sentenze, ancorché non definitive, prevede che dal giudicato possano conseguire eventuali conguagli o rimborsi rispetto alla somma liquidata dal contribuente, così da rendere l’imposta dovuta proporzionale al decisum oggetto del giudicato  nel rispetto dell’art.  53 Cost.

Diversamente,  nel caso in  cui il  contribuente,  prima  dell’intervenuto giudicato

non abbia provveduto al pagamento dell’imposta di  registro  afferente  alla sentenza non ancora definitiva, questa Corte (Cass. n. 3617 del 2020)  ha affermato che «In tema di registro, l’art. 37 del d.P.R. n. 131 del 1986, laddove assoggetta a tassazione l’atto dell’autorità giudiziaria anche se al momento della registrazione è stato impugnato o è ancora impugnabile, salvo conguaglio o rimborso a seguito del passaggio in giudicato della decisione, esclude  che l’imposta continui ad essere dovuta in conseguenza della  definitiva  riforma dell’atto, posto che una diversa interpretazione determinerebbe l’irragionevole conseguenza di obbligare ad un pagamento che  dovrebbe  essere immediatamente restituito e contrasterebbe con i principi di uguaglianza e di capacità  contributiva,  equiparando  l’ipotesi  di presenza,  ancora  non definitiva ma comunque attuale, del presupposto impositivo a quella di definitivo accertamento della sua insussistenza».

8. Il principio sopra riportato trova una ulteriore precisazione nella giurisprudenza di questa Corte (ex plurimis e da ultimo Cass. n. 15645 del 2019) secondo cui, in tema di imposta proporzionale di registro prevista dall’art.37 del d.p.r. n. 131 del 1986 sugli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili, l’amministrazione finanziaria  che abbia bene emesso, inizialmente,  l’avviso di liquidazione dell’imposta principale e la relativa cartella esattoriale ma che non abbia riscosso coattivamente l’imposte è, pure se soccombente nel giudizio tributario instaurato contro questi atti, priva di interesse a ricorrere per cassazione, una volta venuta definitivamente meno la decisione che ha giustificato la liquidazione dell’imposta essendo «illogico sostenere la tesi relativa alla necessità di un pagamento, non più preventivo, dell’imposta, cui dovrebbe seguire l’immediato rimborso della stessa».

Nella fattispecie in esame, assume rilievo la circostanza che l’Amministrazione finanziaria non risulta aver riscosso le  somme  indicate  nell’avviso  di accertamento afferenti a sentenza successivamente riformata con efficacia di giudicato; di talché, in presenza di quest’ultimo, risulta  venuto  meno  il presupposto legittimante la pretesa tributaria che, se azionata, comporterebbe l’irragionevole conseguenza di sottoporre il contribuente al pagamento di una somma non più dovuta nella misura richiesta.

9. Le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate essendo il giudicato intervenuto nel corso dello stesso. 

P.Q.M.

La Corte

  • Dichiara cessata la materia del contendere;
  • Spese compensate