Corte di Cassazione sentenza n. 10874 depositata il 5 aprile 2022 – In tema di verifica fiscale IVA, ai fini del rispetto dei principi di parità delle armi e del diritto di difesa nel procedimento tributario ex ar:tt.41 CDFUE e 6 della l. 27 luglio 2000, n. 212, dal momento che la società semplice agri­ cola può assolvere gli obblighi di presentazione delle dichiarazioni di cui all’art.35 commi 2 e 3 del d.P.R. n.633 del 1972, nel testo applicabile ratione temporis,  anche presso l’ufficio del registro delle imprese, cui è obbligatoriamente iscritta in una sezione speciale ex art.2 comma 1 del d.P.R. 14 dicembre 1999, n. 558, l’Agenzia è tenuta a fare una ricerca nel registro delle imprese al fine di controllare l’identità attuale del legale rappresentante in presenza del quale effettuare la verifica, salvo delega, e cui eventualmente consegnare il processo verbale di constatazione