Corte di Cassazione sentenza n. 17749 depositata il 31 maggio 2022
vincolo di destinazione di cui all’art. 2 co.47 d.l. 262/06 – trust c.d. ‘autodichiarato’
Rilevato che:
1. I Paganini propongono quattro motivi di ricorso per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata, con la quale la commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, ha ritenuto legittimi l’avviso di accertamento e la conseguente cartella di pagamento loro notificati per imposta proporzionale ipotecaria (2%) e catastale (1%) sull’atto 16-30 settembre 2010; atto istitutivo del trust familiare ‘Chiara-Lucia’, con disponente, trustee e beneficiario principale individuato in Dario Sergio Paganini (padre).
La commissione tributaria regionale, in particolare, ha ritenuto che:
- per quanto l’atto istitutivo in questione non avesse comportato un effettivo e reale trasferimento immobiliare, l’imposta ipocatastale era purtuttavia dovuta in misura proporzionale in conseguenza della costituzione del vincolo di destinazione ex art.2, comma 47, dl 262/06 conv.in l. 286/06;
- diversamente da quanto ritenuto dal primo giudice, l’effetto segregativo proprio del trust costituiva il presupposto dell’imposizione, indipendentemente dal fatto che disponente e beneficiario del trust coincidessero nella stessa persona fisica.
Nessuna attività difensiva è stata posta in essere in questa sede dalla Agenzia delle Entrate intimata.
2. Con i quattro motivi di ricorso si deduce, sotto vari profili, la violazione degli artt. 2 d.l. 262/06 cit. e 53 Cost. in relazione agli artt. 2 e 10 d.lvo 347/90. Per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato (senza neppure pronunciarsi sulla relativa eccezione, con conseguente violazione altresì dell’art.112 cod.proc.civ.) che, in tanto poteva ritenersi applicabile l’imposta ipocatastale in misura proporzionale, in quanto l’atto tassato comportasse un effettivo trasferimento di ricchezza giustificativo di trascrizione e voltura catastale. Nel caso di specie, per contro, questo presupposto non si era verificato, dal momento che il solo vincolo di destinazione non implicava alcun reale trasferimento e che, inoltre, gli immobili erano stati conferiti nel trust da Dario Paganini che fungeva al contempo, non solo come trustee, ma anche come beneficiario finale. Diversamente ragionando, si ponevano fondati dubbi di legittimità ex art.53 Cost. della tassazione proporzionale.
3. I motivi, suscettibili di trattazione unitaria per la stretta connessione delle censure con essi sollevate, sono fondati perché in linea con l’indirizzo di legittimità negli ultimi anni affermatosi – ed ormai consolidatosi in moltissime pronunce di questa Corte – a composizione di un pregresso non sempre lineare percorso interpretativo.
Ciò nel senso che (Cass.n. 16699/19): “– la costituzione del vincolo di destinazione di cui all’art. 2 co.47 d.l. 262/06, conv.in l. 286/06, non integra autonomo e sufficiente presupposto di una nuova imposta, in aggiunta a quella di successione e di donazione; – per l’applicazione dell’imposta di donazione, così come di quella proporzionale di registro ed ipocatastale, è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale; – nel trust di cui alla l. 364/89, di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’ Aja 1^ luglio 1985, un trasferimento così imponibile non è riscontrabile né nell’atto istitutivo né nell’atto di dotazione patrimoniale tra disponente e trustee – in quanto meramente strumentali ed attuativi degli scopi di segregazione e di apposizione del vincolo di destinazione – ma soltanto in quello di eventuale attribuzione finale del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo.”
Si tratta di indirizzo, come detto, innumerevoli volte ripreso e ribadito, anche con riguardo al trust c.d. ‘autodichiarato’ (come il presente) per coincidenza di disponente, trustee e benficiario, ed anche con specifico e coerente riguardo all’imposta ipotecaria e catastale (qui dedotta): tra le altre, Cass.nn. 13/21, 224/21, 22569/21, 2897/20, 5766/20, 7003/20, 29507/20, 8082/20, 19167/19, 16699/19, 21614/16.
A questa giurisprudenza qui ci si richiama integralmente.
La sentenza della Commissione Tributaria Regionale impugnata, che si è discostata da questi principi (invero già affermati dal primo giudice), va pertanto cassata. Non essendo necessari accertamenti in fatto, sussistono i presupposti ex art.384 cod.proc.civ.per la decisione nel merito, mediante accoglimento del ricorso originario dei contribuenti.
Le spese dell’intero giudizio vanno compensate in ragione del consolidarsi soltanto negli ultimi tempi di un indirizzo interpretativo prima assai controverso.
P.Q.M.
La Corte
- accoglie il ricorso;
- cassa la sentenza impugnata e decide nel merito mediante accoglimento del ricorso originario di parte contribuente;
- compensa le spese.
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