CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 giugno 2020, n. 12301 – In tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), vanno assoggettati all’imposta, ai sensi dell’art. 62 del d. lgs. 16 novembre 1993, n. 507, i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, che concorrano all’esercizio dell’impresa, e vanno conseguentemente riguardati come aree operative idonee a produrre rifiuti, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita
In tema di tasse per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU), vanno assoggettati all'imposta, ai sensi dell'art. 62 del d. lgs. 16 novembre 1993, n. 507, i magazzini destinati al ricovero dei beni strumentali o delle scorte da impiegare nella produzione o nello scambio, che concorrano all'esercizio dell'impresa, e vanno conseguentemente riguardati come aree operative idonee a produrre rifiuti, al pari degli stabilimenti o dei locali destinati alla vendita