COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte Sezione 2 – sentenza n. 287 depositata il 10 giugno 2024 – Ai fini del riconoscimento del credito di imposta Formazione 4.0 sono ammissibili solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0. La società deve dare prova dettagliata dell’effettiva esecuzione di tutti i corsi di formazione

Ai fini del riconoscimento del credito di imposta Formazione 4.0 sono ammissibili solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0. La società deve dare prova dettagliata dell'effettiva esecuzione di tutti i corsi di formazione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 3, sentenza n. 849 depositata il 10 febbraio 2025 – Il presupposto dell’obbligazione tributaria non è l’iscrizione al P.R.A. ma la titolarità della proprietà dell’autovettura o il possesso qualificato, come evincibile dalla platea dei destinatari della tassa individuata dal legislatore. Il pubblico registro automobilistico e i registri di immatricolazione rappresentano soltanto lo strumento pubblicitario per verificare la sussistenza della condizione giuridica di soggetto passivo del tributo

Il presupposto dell’obbligazione tributaria non è l’iscrizione al P.R.A. ma la titolarità della proprietà dell’autovettura o il possesso qualificato, come evincibile dalla platea dei destinatari della tassa individuata dal legislatore. Il pubblico registro automobilistico e i registri di immatricolazione rappresentano soltanto lo strumento pubblicitario per verificare la sussistenza della condizione giuridica di soggetto passivo del tributo

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 3, sentenza n. 853 depositata il 10 febbraio 2025 – Ai fini della notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione, non è necessario che l’indirizzo dell’Ufficio mittente figuri nei pubblici registri in quanto l’art. 26, del D.P.R. n. 602/1973, nel regolamentare la materia, nulla dispone al riguardo

Ai fini della notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione, non è necessario che l’indirizzo dell’Ufficio mittente figuri nei pubblici registri in quanto l’art. 26, del D.P.R. n. 602/1973, nel regolamentare la materia, nulla dispone al riguardo

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 9, sentenza n. 1014 depositata il 6 febbraio 2025 – La base imponibile dell’imposta di registro applicata alla sentenza del giudice civile che abbia disposto la reintegra della quota di riserva spettante al legittimario è costituita dal valore della legittima lesa dalle disposizioni donative fatte in vita dal de cuius e non già dal valore dell’intero asse ereditario

La base imponibile dell’imposta di registro applicata alla sentenza del giudice civile che abbia disposto la reintegra della quota di riserva spettante al legittimario è costituita dal valore della legittima lesa dalle disposizioni donative fatte in vita dal de cuius e non già dal valore dell’intero asse ereditario

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, sezione 4, sentenza n. 70 depositata il 6 febbraio 2025 – Malgrado le norme che introducono agevolazioni od esenzioni siano di stretta interpretazione – l’agevolazione in questione trovi la sua ragione giustificativa nell’effettività del costo sostenuto; e quindi l’omessa o tardiva comunicazione non comporti il diniego di riconoscimento della detrazione

Malgrado le norme che introducono agevolazioni od esenzioni siano di stretta interpretazione - l'agevolazione in questione trovi la sua ragione giustificativa nell'effettività del costo sostenuto; e quindi l'omessa o tardiva comunicazione non comporti il diniego di riconoscimento della detrazione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 9, sentenza n. 1014 depositata il 6 febbraio 2025 – La base imponibile dell’imposta di registro applicata alla sentenza del giudice civile che abbia disposto la reintegra della quota di riserva spettante al legittimario è costituita dal valore della legittima lesa dalle disposizioni donative fatte in vita dal de cuius e non già dal valore dell’intero asse ereditario così come idealmente ricostituito a seguito di riunione fittizia dei cespiti fuoriusciti dal patrimonio dell’ereditando

La base imponibile dell’imposta di registro applicata alla sentenza del giudice civile che abbia disposto la reintegra della quota di riserva spettante al legittimario è costituita dal valore della legittima lesa dalle disposizioni donative fatte in vita dal de cuius e non già dal valore dell’intero asse ereditario così come idealmente ricostituito a seguito di riunione fittizia dei cespiti fuoriusciti dal patrimonio dell’ereditando

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, sezione 13, sentenza n. 90 depositata il 3 febbraio 2025 – E’ vietato all’accollante di estinguere il debito d’imposta altrui mediante compensazione con propri crediti

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, sezione 13, sentenza n. 90 depositata il 3 febbraio 2025 E' vietato all’accollante di estinguere il debito d’imposta altrui mediante compensazione con propri crediti Trattasi di appello contro la sentenza indicata sopra, in intestazione. Si tratta della sentenza n. XXX/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 4, sentenza n. 410 depositata il 21 gennaio 2025 – In base al combinato disposto degli artt. 13 e 15 del D.P.R. n. 633/1972, l’imponibilità ai fini IVA dei maggiori corrispettivi richiesti dall’appaltatore in ragione degli inadempimenti del committente, nell’ambito di un contratto di appalto, va verificata avendo riguardo alla “destinazione funzionale” degli indennizzi e compensi aggiuntivi rispetto al prezzo concordato

In base al combinato disposto degli artt. 13 e 15 del D.P.R. n. 633/1972, l’imponibilità ai fini IVA dei maggiori corrispettivi richiesti dall’appaltatore in ragione degli inadempimenti del committente, nell’ambito di un contratto di appalto, va verificata avendo riguardo alla “destinazione funzionale” degli indennizzi e compensi aggiuntivi rispetto al prezzo concordato

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