Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 3, sentenza n. 849 depositata il 10 febbraio 2025 – Il presupposto dell’obbligazione tributaria non è l’iscrizione al P.R.A. ma la titolarità della proprietà dell’autovettura o il possesso qualificato, come evincibile dalla platea dei destinatari della tassa individuata dal legislatore. Il pubblico registro automobilistico e i registri di immatricolazione rappresentano soltanto lo strumento pubblicitario per verificare la sussistenza della condizione giuridica di soggetto passivo del tributo
Il presupposto dell’obbligazione tributaria non è l’iscrizione al P.R.A. ma la titolarità della proprietà dell’autovettura o il possesso qualificato, come evincibile dalla platea dei destinatari della tassa individuata dal legislatore. Il pubblico registro automobilistico e i registri di immatricolazione rappresentano soltanto lo strumento pubblicitario per verificare la sussistenza della condizione giuridica di soggetto passivo del tributo