Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 6, sentenza n. 270 depositata il 25 gennaio 2024 – La procedura di eredità giacente non è soggetta al pagamento dell’imposta di successione ed il curatore va considerato un mero detentore dei beni ereditari sotto la vigilanza del Tribunale, non potendo essere considerato né un rappresentante legale né un sostituto del chiamato all’eredità ma essendo un mero titolare di un ufficio di diritto privato tenuto all’amministrazione dei beni del de cuius in attesa della destinazione degli stessi, quindi privo del possesso sugli stessi