Corte di Cassazione ordinanza n. 11832 depositata il 12 aprile 2022 – In tema di imposta di successione, il chiamato alla eredità, che, dopo aver presentato la denuncia di successione, ricevuto l’avviso di  accertamento dell’imposta ometta di  impugnarlo,  determinandone  la  definitività, non è tenuto  al  pagamento  dell’imposta  ove  successivamente rinunci all’eredità, in quanto l’efficacia retroattiva della rinuncia, legittimamente esercitata, determina il venir meno con effetto retroattivo anche del presupposto