Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione n. 1, sentenza n. 2867 depositata il 27 settembre 2023 – Il curatore dell’eredità giacente può essere considerato esclusivamente detentore dei beni dell’asse ereditario al fine di adempiere a una serie di obblighi amministrativi e dichiarativi, ma non possessore nemmeno temporaneo degli stessi. Di conseguenza difetta a monte, in capo al curatore dell’eredità giacente, il “presupposto impositivo diretto”