RISCOSSIONE

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20323 depositata il 17 giugno 2026 – Nel caso di rateizzazione del debito fiscale prevista dall’art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, il termine per la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo di cui al comma 4 della stessa disposizione -a seguito di inadempimento del contribuente al pagamento rateale – deve intendersi previsto a pena di decadenza della potestà di riscossione

Nel caso di rateizzazione del debito fiscale prevista dall'art. 3-bis del D.Lgs. n. 462/1997, il termine per la notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti alle iscrizioni a ruolo di cui al comma 4 della stessa disposizione -a seguito di inadempimento del contribuente al pagamento rateale - deve intendersi previsto a pena di decadenza della potestà di riscossione

L’intangibilità della responsabilità limitata del socio accomandante nell’obbligazione tributaria e i confini del divieto di immistione

Sommario: 1. Introduzione: la coesistenza problematica tra autonomia privata societaria e pretesa creditoria erariale. — 2. Il quadro normativo di riferimento: l’art. 2313 c.c. e lo statuto della responsabilità differenziata nella società in accomandita semplice. — 2.1. Genesi storica e giustificazione economico-individuale del tipo societario. — 2.2. La s.a.s. nell'architettura delle società di persone: autonomia [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16844 depositata il 29 maggio 2026 – In tema di società in accomandita semplice, l’art. 2313 c.c., nel prevedere che i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, reca una disciplina che si riferisce esclusivamente ai rapporti interni alla compagine sociale, obbligando gli accomandanti, nei soli confronti della società, ad eseguire i conferimenti promessi, e conseguentemente precludendo ai creditori sociali, incluso il fisco, la possibilità di agire direttamente verso di loro. Ne deriva che, salve le ipotesi normativamente previste di perdita del beneficio della responsabilità limitata e quelle in cui permangano crediti sociali insoddisfatti dopo la liquidazione, rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società in accomandita semplice, quali l’Iva e l’Irap, il socio accomandante, esclusa una sua responsabilità solidale per il debito tributario della società, è privo di legittimazione passiva

In tema di società in accomandita semplice, l’art. 2313 c.c., nel prevedere che i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita, reca una disciplina che si riferisce esclusivamente ai rapporti interni alla compagine sociale, obbligando gli accomandanti, nei soli confronti della società, ad eseguire i conferimenti promessi, e conseguentemente precludendo ai creditori sociali, incluso il fisco, la possibilità di agire direttamente verso di loro. Ne deriva che, salve le ipotesi normativamente previste di perdita del beneficio della responsabilità limitata e quelle in cui permangano crediti sociali insoddisfatti dopo la liquidazione, rispetto alle obbligazioni tributarie riferibili alla società in accomandita semplice, quali l’Iva e l’Irap, il socio accomandante, esclusa una sua responsabilità solidale per il debito tributario della società, è privo di legittimazione passiva

Il credito IVA esposto in dichiarazione omessa tra neutralità dell’imposta e limiti della riscossione: l’impossibilità di recupero mediante cartella in assenza di compensazione o rimborso

La tematica del credito IVA maturato in un periodo d’imposta per il quale la dichiarazione annuale risulti omessa costituisce uno dei nodi più complessi del diritto tributario sostanziale e processuale. Il problema si colloca all’intersezione tra: il principio di neutralità dell’imposta sul valore aggiunto; la disciplina formale degli obblighi dichiarativi; i limiti degli strumenti di [...]

Il controllo automatizzato ex art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 nella più recente giurisprudenza di legittimità: natura, limiti e garanzie

L’istituto del controllo automatizzato delle dichiarazioni tributarie rappresenta, nel sistema dell’accertamento fiscale italiano, uno degli strumenti più incisivi e al contempo più delicati sotto il profilo delle garanzie del contribuente. Esso si colloca in un’area intermedia tra la mera attività di liquidazione matematica dell’imposta e l’esercizio del potere accertativo in senso proprio, generando nel tempo [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 33278 depositata il 19 dicembre 2025 – In tema di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora l’amministrazione finanziaria verifichi che il credito di imposta erroneamente esposto non era stato riportato nelle dichiarazioni precedenti potrà solo procedere alla rettifica degli errori materiali o di calcolo, ma non anche all’emissione della cartella di pagamento per il recupero del credito non dichiarato, salvo che accerti che il contribuente ha anche illegittimamente utilizzato il credito di imposta esposto

In tema di controllo automatizzato ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973, qualora l'amministrazione finanziaria verifichi che il credito di imposta erroneamente esposto non era stato riportato nelle dichiarazioni precedenti potrà solo procedere alla rettifica degli errori materiali o di calcolo, ma non anche all'emissione della cartella di pagamento per il recupero del credito non dichiarato, salvo che accerti che il contribuente ha anche illegittimamente utilizzato il credito di imposta esposto

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25756 depositata il 22 settembre 2025 – Sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione tutti quegli atti con cui l’Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell’attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione “avviso di liquidazione” o “avviso di pagamento” o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l’impugnazione o della Commissione tributaria competente

Sono qualificabili come avvisi di accertamento o di liquidazione tutti quegli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento, sorretta dalla prospettazione in termini brevi dell'attività esecutiva, bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto, non assumendo alcun rilievo la mancanza della formale dizione "avviso di liquidazione" o "avviso di pagamento" o la mancata indicazione del termine o delle forme da osservare per l'impugnazione o della Commissione tributaria competente

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 25456 depositata il 17 settembre 2025 – In tema di riscossione esattoriale, l’art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall’art. 7, comma 2, lett. u-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'”avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca” – deve contenere soltanto l’indicazione (con riferimento all’an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all’entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l’indicazione dell’immobile o degli immobili su cui l’agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l’individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l’esecuzione della pubblicità immobiliare

In tema di riscossione esattoriale, l'art. 77, comma 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (quale introdotto dall'art. 7, comma 2, lett. u-bis, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011 n. 106), prevede che la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – la quale, come atto a contenuto informativo-sollecitatorio, si esaurisce nell'"avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l'ipoteca" - deve contenere soltanto l'indicazione (con riferimento all'an, cioè al titolo, ed al quantum, cioè all'entità) del credito tributario per cui si procede, ma non anche l'indicazione dell'immobile o degli immobili su cui l'agente della riscossione procederà ad iscrizione ipotecaria in caso di perdurante inadempienza del debitore, essendone necessaria l'individuazione soltanto in occasione della successiva costituzione del diritto reale di garanzia con l'esecuzione della pubblicità immobiliare

Torna in cima