RISCOSSIONE

Qualificazione dell’armatore quale sostituto d’imposta – Interpretazione dell’articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – Risposta n. 10 del 15 luglio 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Risposta n. 10 del 15 luglio 2025 Qualificazione dell'armatore quale sostituto d'imposta - Interpretazione dell'articolo 23 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Con l'istanza specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito L'Istante chiede chiarimenti in merito alla possibile qualificazione dell'armatore quale sostituto d'imposta. L'Istante evidenzia che il contenuto [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 12997 depositata il 15 maggio 2025 – In tema di riscossione delle imposte sul reddito, nel caso in cui la cartella esattoriale sia stata redatta e notificata su supporto cartaceo, come pure nell’ipotesi che il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, ed anche nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata redatta fin dall’origine e notificata in forma digitale, l’omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che il documento sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, nel caso in cui la cartella esattoriale sia stata redatta e notificata su supporto cartaceo, come pure nell'ipotesi che il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, ed anche nel caso in cui la cartella di pagamento sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che il documento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo

Esenzione da ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta in un fondo immobiliare – articolo 7, comma 3, decreto–legge 25 settembre 2001 n. 351. Regime delle plusvalenze derivanti da cessione di quote di fondo di investimento immobiliare – articolo 5, comma 5– bis, D. Lgs. n. 461 del 1997 – Risposta n. 143 del 27 maggio 2025 dell’Agenzia delle entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta n. 143 del 27 maggio 2025 Esenzione da ritenuta per i proventi derivanti dalla partecipazione indiretta in un fondo immobiliare – articolo 7, comma 3, decreto–legge 25 settembre 2001 n. 351. Regime delle plusvalenze derivanti da cessione di quote di fondo di investimento immobiliare – articolo 5, comma 5– bis, [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12984 depositata il 15 maggio 2025 – Nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell’elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile del procedimento, essendo sempre possibile per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo

Nei procedimenti ordinari di liquidazione dei tributi dovuti in base alle dichiarazioni, in considerazione dell'elevato grado di attendibilità delle irregolarità riscontrabili, lo svolgimento di un effettivo contraddittorio fra ufficio e contribuente, ad avviso del legislatore, non rappresenta una fase indispensabile del procedimento, essendo sempre possibile per il contribuente far valere eventuali doglianze in punto di illegittimità della pretesa impositiva in sede di impugnazione del consequenziale provvedimento di iscrizione a ruolo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12984 depositata il 15 maggio 2025 – La comunicazione preventiva all’iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all’art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, se non “sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”

La comunicazione preventiva all'iscrizione a ruolo è necessaria solo quando vengano rilevati degli errori nella dichiarazione, mentre in caso di riscontrata regolarità dichiarativa non vi è alcun obbligo di preventiva informazione se il contribuente ha poi omesso di versare gli importi dichiarati, o, con riferimento all'art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000, se non "sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 12091 depositata il 7 maggio 2025 – Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40

Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 9699 depositata il 14 aprile 2025 – La nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all’operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall’obbligo dell’interessato di premunirsi contro le conseguenze dell’evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi

La nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 3721 depositata il 13 febbraio 2025 – Nel caso di notifica, anche di atti impositivi tributari, da parte dell’ufficiale giudiziario ai sensi dell’art. 140 cod. proc. civ., che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data mediante la produzione giudiziale dell’avviso di ricevimento della “raccomandata informativa”

Nel caso di notifica, anche di atti impositivi tributari, da parte dell'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., che la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio deve essere data mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della "raccomandata informativa"

Torna in cima