RISCOSSIONE

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria,  ordinanza n. 10649 depositata il 22 aprile 2024 – In tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso

In tema di notificazione a mezzo PEC, la copia su supporto informatico della cartella di pagamento, in origine cartacea, non deve necessariamente essere sottoscritta con firma digitale, in assenza di prescrizioni normative di segno diverso

CORTE DI CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 10710 depositata il 22 aprile 2024 – In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l’attività dell’Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest’ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l’iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero

In tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, non essendo necessario un previo avviso di recupero

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 8462 depositata il 28 marzo 2024 – In tema di riscossione delle imposte, l’Amministrazione finanziaria può ricorrere alla procedura di cui all’art. 36 – bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (o a quella analoga di cui all’art. 54 – bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) anche per rettificare l’imposta indicata in dichiarazione in base all’applicazione di una diversa aliquota rispetto a quella individuata dal contribuente qualora tale attività si traduca nella correzione di un mero errore o derivi dall’applicazione diretta e immediata di norme giuridiche e non nell’ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell’anagrafe tributaria

In tema di riscossione delle imposte, l'Amministrazione finanziaria può ricorrere alla procedura di cui all'art. 36 - bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 (o a quella analoga di cui all'art. 54 - bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633) anche per rettificare l'imposta indicata in dichiarazione in base all'applicazione di una diversa aliquota rispetto a quella individuata dal contribuente qualora tale attività si traduca nella correzione di un mero errore o derivi dall'applicazione diretta e immediata di norme giuridiche e non nell'ipotesi in cui vengano in rilievo profili valutativi e/o estimativi diversi dal mero raffronto con dati ed elementi in possesso dell'anagrafe tributaria

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione n. 2, sentenza n. 113 depositata il 23 gennaio 2024 – La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell’atto originario (il c.d. “atto nativo digitale”), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica”)», ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l’ulteriore precisazione, che «nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall’agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale»

La notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")», ossia, appunto, un file in formato PDF (portable document format), con l'ulteriore precisazione, che «nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale»

E’ escluso l’applicazione dell’art. 36 bis per le contestazioni sull’interpretazione della norma, in tal caso occorre l’avviso di accertamento

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 9759 depositata l' 11 aprile 2024, intervenendo in tema di emissione della cartella di pagamento senza il preventivo invio del c.d. avviso bonario, ha riaffermato il principio di diritto secondo cui "... il potere attribuito agli Uffici finanziari dal secondo comma, lett. e, dell'art. 36 bis [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 9759 depositata l’ 11 aprile 2024 – Il potere attribuito agli Uffici finanziari dal secondo comma, lett. e, dell’art. 36 bis d.P.R. n. 597 del 1973 è esercitabile soltanto quando l’errore sia rilevabile ‘ictu oculi’ a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria ed emendabili dall’Amministrazione anche a vantaggio del contribuente. Allorché sia, invece, necessaria un’indagine interpretativa della documentazione allegata, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata, la menzionata disposizione non è applicabile

Il potere attribuito agli Uffici finanziari dal secondo comma, lett. e, dell'art. 36 bis d.P.R. n. 597 del 1973 è esercitabile soltanto quando l'errore sia rilevabile ‘ictu oculi’ a seguito di mero riscontro cartolare delle dichiarazioni presentate, nei casi eccezionali e tassativamente indicati dalla legge, vertenti su errori materiali e di calcolo, non abbisognevoli di alcuna istruttoria ed emendabili dall'Amministrazione anche a vantaggio del contribuente. Allorché sia, invece, necessaria un'indagine interpretativa della documentazione allegata, ovvero una valutazione giuridica della norma applicata, la menzionata disposizione non è applicabile

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 9817 depositata l’ 11 aprile 2024 – L’eventuale vincolo di destinazione gravante sugli immobili per essere compresi in un fondo patrimoniale, assume rilevanza solo dopo che sia iniziata l’espropriazione forzata con l’effettuazione del pignoramento, e non anche rispetto all’ipoteca, quale atto solo preordinato all’esecuzione, avente effettivamente funzione di garanzia e di cautela. Le due proposizioni usate dal giudice d’appello e oggetto della censura in scrutinio non sono dunque affatto inconciliabili tra loro, con conseguente reiezione del mezzo di impugnazione

L'eventuale vincolo di destinazione gravante sugli immobili per essere compresi in un fondo patrimoniale, assume rilevanza solo dopo che sia iniziata l'espropriazione forzata con l'effettuazione del pignoramento, e non anche rispetto all'ipoteca, quale atto solo preordinato all'esecuzione, avente effettivamente funzione di garanzia e di cautela. Le due proposizioni usate dal giudice d'appello e oggetto della censura in scrutinio non sono dunque affatto inconciliabili tra loro, con conseguente reiezione del mezzo di impugnazione

Abrogazione dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione – Articolo 1, commi 89 e 90, legge 30 dicembre 2023, n. 213 – Circolare n. 7/E del 21 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Circolare n. 7/E del 21 marzo 2024 Abrogazione dell’esonero dall’applicazione della ritenuta d’acconto alle provvigioni corrisposte agli agenti e ai mediatori di assicurazione - Articolo 1, commi 89 e 90, legge 30 dicembre 2023, n. 213 SOMMARIO PREMESSA 1. Ambito di applicazione 2. Decorrenza della modifica 3. Determinazione della ritenuta in [...]

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