tributi locali

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 33733 depositata il 23 dicembre 2025 – In materia catastale, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i piani inclinati delle centrali elettriche non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono impianti funzionali al ciclo produttivo

In materia catastale, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i piani inclinati delle centrali elettriche non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono impianti funzionali al ciclo produttivo

La rendita catastale delle centrali elettriche: natura e limiti delle componenti impiantistiche

Il tema della determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale rappresenta, da tempo, uno dei nodi più complessi del diritto tributario immobiliare italiano. La difficoltà deriva dall’intreccio tra elementi materiali eterogenei – fabbricati, impianti, macchinari, infrastrutture – che concorrono alla realizzazione dell’attività produttiva, ma non sempre sono riconducibili alla nozione civilistica e fiscale [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 33735 depositata il 23 dicembre 2025 – In materia catastale, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i piani inclinati delle centrali elettriche non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono impianti funzionali al ciclo produttivo, sicché è applicabile l’art. 1, comma 21, della L. n. 208 del 2015 che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo

In materia catastale, a decorrere dal 1 gennaio 2016, i piani inclinati delle centrali elettriche non rilevano ai fini della determinazione della rendita catastale, in quanto sono impianti funzionali al ciclo produttivo, sicché è applicabile l'art. 1, comma 21, della L. n. 208 del 2015 che sottrae dal carico impositivo il valore delle componenti impiantistiche, secondo un criterio distintivo che privilegia la destinazione ad attività produttive dei settori della siderurgia, manifattura, energia, indipendentemente dalla natura strutturale e dalla rilevanza dimensionale del manufatto, sia esso o meno infisso al suolo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 33769 depositata il 23 dicembre 2025 – In tema di ICI ed IMU, ai fini dell’esenzione prevista dall’art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall’art. 1, comma 173, lett. b, della L. n. 296 del 2006 per l’abitazione principale – per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica – è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, il possessore non solo vi dimori stabilmente, ma vi risieda anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative

In tema di ICI ed IMU, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del D.Lgs. n. 504 del 1992, come modif. dall'art. 1, comma 173, lett. b, della L. n. 296 del 2006 per l'abitazione principale - per tale intendendosi, salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica - è necessario che, in riferimento alla stessa unità immobiliare, il possessore non solo vi dimori stabilmente, ma vi risieda anche anagraficamente, conformemente alla natura di stretta interpretazione delle norme agevolative

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 32096 depositata il 10 dicembre 2025 – In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, identifica il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l’immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell’ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo, principio correttamente applicato dai giudici territoriali di merito

In tema di imposta comunale sulla pubblicità, l'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 507 del 1993, identifica il presupposto impositivo nel mezzo pubblicitario, inteso come qualsiasi forma di comunicazione avente lo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi e di migliorare l'immagine aziendale in collegamento inscindibile con la forma adoperata per la divulgazione, con la conseguenza che, nell'ipotesi di plurimi messaggi pubblicitari, concernenti diverse aziende, collocati su un unico pannello, il tributo deve essere determinato in base alla superficie espositiva utilizzata da ciascuna delle imprese pubblicizzate, indipendentemente dalle dimensioni del mezzo pubblicitario cumulativo, principio correttamente applicato dai giudici territoriali di merito

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 37051 depositata il 19 dicembre 2022 – Un terreno qualificato come edificatorio da uno strumento urbanistico comunale (PRG o PGT), ove venga successivamente considerato come agricolo da un Piano territoriale provinciale di coordinamento (PCTP), mantiene la natura edificatoria fino a quando lo strumento comunale non abbia adottato le prescrizioni sovracomunali di carattere precettivo

Un terreno qualificato come edificatorio da uno strumento urbanistico comunale (PRG o PGT), ove venga successivamente considerato come agricolo da un Piano territoriale provinciale di coordinamento (PCTP), mantiene la natura edificatoria fino a quando lo strumento comunale non abbia adottato le prescrizioni sovracomunali di carattere precettivo

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 21908 depositata il 2 agosto 2024 – Le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorché sollecitate all’ufficio dal contribuente, conseguendo all’originaria acquiescenza del contribuente alle operazioni catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d’imposta, della loro efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali

le risultanze catastali definitive non dovute a mutamenti dello stato e della destinazione dei beni, individuati quali circostanze storicamente sopravvenute, o a correzioni di errori materiali di fatto, ancorché sollecitate all'ufficio dal contribuente, conseguendo all'originaria acquiescenza del contribuente alle operazioni catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche medesime sono state annotate negli atti catastali

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 3, sentenza n. 849 depositata il 10 febbraio 2025 – Il presupposto dell’obbligazione tributaria non è l’iscrizione al P.R.A. ma la titolarità della proprietà dell’autovettura o il possesso qualificato, come evincibile dalla platea dei destinatari della tassa individuata dal legislatore. Il pubblico registro automobilistico e i registri di immatricolazione rappresentano soltanto lo strumento pubblicitario per verificare la sussistenza della condizione giuridica di soggetto passivo del tributo

Il presupposto dell’obbligazione tributaria non è l’iscrizione al P.R.A. ma la titolarità della proprietà dell’autovettura o il possesso qualificato, come evincibile dalla platea dei destinatari della tassa individuata dal legislatore. Il pubblico registro automobilistico e i registri di immatricolazione rappresentano soltanto lo strumento pubblicitario per verificare la sussistenza della condizione giuridica di soggetto passivo del tributo

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