La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n.  6349 depositata l’ 8 marzo 2024, intervenendo in tema di esenzione IMU per l’abitazione principale, ha riaffermato che “… ai fini dell’IMU, la classificazione dell’immobile in una delle categorie catastali previste dal legislatore è requisito necessario e imprescindibile per il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale, per cui la carenza di tale elemento preclude, a monte, al contribuente di avvalersi dell’agevolazione, anche nel caso in cui egli abbia fissato la dimora abituale nell’immobile stesso; a maggior ragione, poi, nel caso in cui la categoria catastale degli immobili interessati (nella specie: C/2 e C/6) assuma rilievo nella previsione normativa soltanto per la destinazione a pertinenza dell’abitazione principale; …”

I giudici di legittimità hanno precisato, richiamando un proprio precedente applicabile anche all’IMU, che “… ai fini del trattamento esonerativo rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, secondo la previsione dell’art. 1, comma 1, del d.l. 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, per cui, qualora l’immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione, impugnare l’atto di classamento (Cass., Sez. 5^, 29 gennaio 2016, n. 1704; Cass., Sez. 5^, 20 aprile 2016, n. 7930; Cass., Sez. 5^, 18 dicembre 2020, n. 29077; Cass., Sez. 6^-5, 21 febbraio 2022, n. 5574); …”

Inoltre nella sentenza in commento viene chiarito che “… nell’art. 1, comma 741, lett. b, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”), all’interno della disciplina della cosiddetta “nuova IMU”, divenuta sostanzialmente comprensiva anche del tributo sui servizi indivisibili (TASI), stabilendo che « per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo»; …”