tributi locali

Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 3860 depositata il 15 febbraio 2025 – In tema di T.o.s.a.p. alla società di produzione dell’energia elettrica (Enel Produzione s.p.a.) è applicabile la disposizione “agevolativa” di cui all’art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto soggetto che svolge attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio (aspetto sostanziale), possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, e dovendo il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi essere inteso in senso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi (di produzione, di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza dell’una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell’interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività)

In tema di T.o.s.a.p. alla società di produzione dell’energia elettrica (Enel Produzione s.p.a.) è applicabile la disposizione “agevolativa” di cui all’art. 63, comma 2, lettera f), del d.lgs. n. 446 del 1997, in quanto soggetto che svolge attività strumentale alla erogazione di un pubblico servizio (aspetto sostanziale), possedendo infrastrutture che permettono ad altri soggetti di fornire il servizio, e dovendo il concetto di rete di erogazione di pubblici servizi essere inteso in senso unitario, in quanto la filiera del sistema elettrico nazionale, che è una rete unica integrata, si compone di una serie di fasi (di produzione, di trasmissione, di dispacciamento e di distribuzione) tra loro connesse da connaturati vincoli inscindibili, tali per cui, in assenza dell’una non possono trovare compimento le altre (c.d. vincolo di complementarietà) e tutte le menzionate attività sono poste in essere esclusivamente nell’interesse delle altre (c.d. vincolo di esclusività)

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 2, sentenza n. 1286 depositata il 7 novembre 2024 – In tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione di cui al D.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), spetta non soltanto se l’immobile è direttamente utilizzato dall’ente possessore (nella specie, una fondazione di religione e di culto) per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente

In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione di cui al D.lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. a), spetta non soltanto se l'immobile è direttamente utilizzato dall'ente possessore (nella specie, una fondazione di religione e di culto) per lo svolgimento di compiti istituzionali, ma anche se il bene, concesso in comodato gratuito, sia utilizzato da un altro ente non commerciale per lo svolgimento di attività meritevoli previste dalla norma agevolativa, al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla stessa struttura del concedente

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 3, sentenza n. 8337 depositata il 6 novembre 2024 – La decadenza della concessione demaniale fa venire meno il presupposto impositivo dell’imposta municipale unica, anche se il bene non sia stato restituito e l’attività risulti proseguita dal concessionario

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 3, sentenza n. 8337 depositata il 6 novembre 2024 La decadenza della concessione demaniale fa venire meno il presupposto impositivo dell’imposta municipale unica, anche se il bene non sia stato restituito e l’attività risulti proseguita dal concessionario SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il Comune di Licata ha [...]

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Sesta, sentenza n. 355 depositata il 14 gennaio 2025 – Nulla la delibera che determina il valore medio orientativo di mercato delle aree fabbricabili ai fini IMU che non assicura un adeguato sostegno probatorio alle allegazioni contenute nei provvedimenti, e nella presupposta relazione istruttoria, che non dimostri l’espletamento di una compiuta istruttoria, condotta al lume dei principi sopra enumerati, in tal guisa dando conto della adozione di determinazioni plena causae cognitio ac tota re perspecta e manchi di giustificare, al fine, la determinazione dei valori di riferimento secundum legem, in ossequio ai canoni dettati dalla normazione primaria

Nulla la delibera che determina il valore medio orientativo di mercato delle aree fabbricabili ai fini IMU che non assicura un adeguato sostegno probatorio alle allegazioni contenute nei provvedimenti, e nella presupposta relazione istruttoria, che non dimostri l’espletamento di una compiuta istruttoria, condotta al lume dei principi sopra enumerati, in tal guisa dando conto della adozione di determinazioni plena causae cognitio ac tota re perspecta e manchi di giustificare, al fine, la determinazione dei valori di riferimento secundum legem, in ossequio ai canoni dettati dalla normazione primaria

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31214 depositata il 5 dicembre 2024 – L’esenzione dal pagamento IMU è prevista, dunque, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell’infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008

L'esenzione dal pagamento IMU è prevista, dunque, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le caratteristiche individuate dal decreto del ministero dell'infrastrutture, al che consegue che sono esenti dal pagamento non tutti gli alloggi IACP ma solo quelli che abbiano le caratteristiche indicate nei parametri stabiliti dal decreto ministeriale del 22 Aprile 2008

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31211 depositata il 5 dicembre 2024 – Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell’art. 93, D.P.R. n. 616 del 1977, sono imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparati all’abitazione principale

Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. n. 616 del 1977, sono imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 81 depositata il 7 gennaio 2025 – Il metodo di calcolo della tariffa rifiuti normalizzato è comunitariamente ammissibile, ma a condizione che non emergano elementi di sproporzione e di iniquità tali da ritenere preferibile (o quanto meno percorribile anche) il metodo puntuale. Attribuire all’amministrazione il potere insindacabile di scelta di un metodo rispetto all’altro senza motivarne le ragioni, soprattutto in presenza di puntuali analisi, implicherebbe l’elisione integrale del significato e dunque della portata positiva della norma medesima.

Il metodo di calcolo della tariffa rifiuti normalizzato è comunitariamente ammissibile, ma a condizione che non emergano elementi di sproporzione e di iniquità tali da ritenere preferibile (o quanto meno percorribile anche) il metodo puntuale. Attribuire all’amministrazione il potere insindacabile di scelta di un metodo rispetto all’altro senza motivarne le ragioni, soprattutto in presenza di puntuali analisi, implicherebbe l’elisione integrale del significato e dunque della portata positiva della norma medesima.

Le delibere dell’amministrazioni Comunali che stabiliscono le tariffe TARI e che decida di utilizzare il metodo normalizzato devono, al fine di consentire un controllo di legittimità, adeguatamente giustificare le ragioni per cui ritiene di optare per un metodo in luogo dell’altro; un simile obbligo di motivazione, nella scelta tra i due metodi, assume contorni ancora più stringenti nel momento in cui emergono elementi tali da far propendere per una applicazione iniqua e sproporzionata della suddetta tariffa rifiuti per via del metodo normalizzato

Le delibere dell'amministrazioni Comunali che stabiliscono le tariffe TARI e che decida di utilizzare il metodo normalizzato devono, al fine di consentire un controllo di legittimità, adeguatamente giustificare le ragioni per cui ritiene di optare per un metodo in luogo dell’altro; un simile obbligo di motivazione, nella scelta tra i due metodi, assume contorni ancora più stringenti nel momento in cui emergono elementi tali da far propendere per una applicazione iniqua e sproporzionata della suddetta tariffa rifiuti per via del metodo normalizzato

Torna in cima