tributi locali

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31211 depositata il 5 dicembre 2024 – Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell’art. 93, D.P.R. n. 616 del 1977, sono imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparati all’abitazione principale

Gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli I.A.C.P., istituiti in attuazione dell'art. 93, D.P.R. n. 616 del 1977, sono imponibili ai fini IMU, fatta eccezione per gli alloggi sociali, come definiti dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture 22 aprile 2008, che erano stati, a loro volta, equiparati all'abitazione principale

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, sentenza n. 81 depositata il 7 gennaio 2025 – Il metodo di calcolo della tariffa rifiuti normalizzato è comunitariamente ammissibile, ma a condizione che non emergano elementi di sproporzione e di iniquità tali da ritenere preferibile (o quanto meno percorribile anche) il metodo puntuale. Attribuire all’amministrazione il potere insindacabile di scelta di un metodo rispetto all’altro senza motivarne le ragioni, soprattutto in presenza di puntuali analisi, implicherebbe l’elisione integrale del significato e dunque della portata positiva della norma medesima.

Il metodo di calcolo della tariffa rifiuti normalizzato è comunitariamente ammissibile, ma a condizione che non emergano elementi di sproporzione e di iniquità tali da ritenere preferibile (o quanto meno percorribile anche) il metodo puntuale. Attribuire all’amministrazione il potere insindacabile di scelta di un metodo rispetto all’altro senza motivarne le ragioni, soprattutto in presenza di puntuali analisi, implicherebbe l’elisione integrale del significato e dunque della portata positiva della norma medesima.

Le delibere dell’amministrazioni Comunali che stabiliscono le tariffe TARI e che decida di utilizzare il metodo normalizzato devono, al fine di consentire un controllo di legittimità, adeguatamente giustificare le ragioni per cui ritiene di optare per un metodo in luogo dell’altro; un simile obbligo di motivazione, nella scelta tra i due metodi, assume contorni ancora più stringenti nel momento in cui emergono elementi tali da far propendere per una applicazione iniqua e sproporzionata della suddetta tariffa rifiuti per via del metodo normalizzato

Le delibere dell'amministrazioni Comunali che stabiliscono le tariffe TARI e che decida di utilizzare il metodo normalizzato devono, al fine di consentire un controllo di legittimità, adeguatamente giustificare le ragioni per cui ritiene di optare per un metodo in luogo dell’altro; un simile obbligo di motivazione, nella scelta tra i due metodi, assume contorni ancora più stringenti nel momento in cui emergono elementi tali da far propendere per una applicazione iniqua e sproporzionata della suddetta tariffa rifiuti per via del metodo normalizzato

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 27035 depositata il 21 settembre 2023 – In tema di ICI l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta soltanto se l’immobile viene impiegato direttamente dall’ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicché l’utilizzazione, come nel caso in esame, in virtù di accordi contrattuali, da parte di un soggetto diverso (nella specie, un’associazione ricreativa) da quello a cui spetta l’esenzione, anche se senza scopo di lucro e con destinazione di pubblico interesse, esclude l’agevolazione, essendo necessario che il bene, oltre ad essere utilizzato, sia anche posseduto dall’ente che ne fruisce, in ragione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale

In tema di ICI l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504 del 1992 spetta soltanto se l'immobile viene impiegato direttamente dall'ente possessore per lo svolgimento di compiti istituzionali, sicché l'utilizzazione, come nel caso in esame, in virtù di accordi contrattuali, da parte di un soggetto diverso (nella specie, un'associazione ricreativa) da quello a cui spetta l'esenzione, anche se senza scopo di lucro e con destinazione di pubblico interesse, esclude l'agevolazione, essendo necessario che il bene, oltre ad essere utilizzato, sia anche posseduto dall'ente che ne fruisce, in ragione di un diritto di proprietà o di altro diritto reale

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 31336 depositata il 6 dicembre 2024 – Le condizioni necessarie per beneficiare dell’esenzione da IMU riguardano gli immobili che devono essere utilizzati da enti non commerciali (medesimo requisito soggettivo); devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto); le attività tassativamente indicate devono essere svolte con modalità non commerciali (novità)

Le condizioni necessarie per beneficiare dell'esenzione da IMU riguardano gli immobili che devono essere utilizzati da enti non commerciali (medesimo requisito soggettivo); devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente indicate (quelle assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative, sportive e di religione o culto); le attività tassativamente indicate devono essere svolte con modalità non commerciali (novità)

L’esenzione dall’IMU per gli immobili degli enti pubblici è subordinata allo svolgimento di attività istituzionale in via “diretta ed immediata”

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 118 depositata il 4 gennaio 2025, intervenendo in tema di esenzione IMU degli immobili degli Enti pubblici, ha ribadito il principio secondo cui " l'art. 7, 1° co., lett. a) cit. prevede in effetti l'esenzione da Ici degli immobili posseduti (tra gli altri) dallo Stato, ma [...]

L’esenzione IMU dal pagamento per gli alloggi IACP è prevista solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 31646 del 9 dicembre 2024, intervenendo in tema di esenzione IMU degli alloggi sociali, ha ribadito il principio secondo cui " l'esenzione dal pagamento è prevista, dunque, solo per gli immobili specificamente destinati ad alloggi sociali, cioè per gli immobili destinati alla locazione che abbiano le [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 31646 depositata il 9 dicembre 2024 – Il vizio di motivazione previsto dall’art. 132 commi 2 e 4 c.p.c. e dall’art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

Il vizio di motivazione previsto dall'art. 132 commi 2 e 4 c.p.c. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico-giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito

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