Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, sezione n. 13, sentenza n. 5782 depositata il 20 ottobre 2023 – L’esenzione IMU opererebbe per i beni di proprietà dell’IACP in caso di utilizzo per scopi sociali ovvero per attività senza scopo di lucro, occorre, ai fini dell’integrazione dell’esenzione, un requisito oggettivo, – rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell’immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell’esenzione, – ed un requisito soggettivo, – costituito, a sua volta, dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali
L'esenzione IMU opererebbe per i beni di proprietà dell'IACP in caso di utilizzo per scopi sociali ovvero per attività senza scopo di lucro, occorre, ai fini dell'integrazione dell'esenzione, un requisito oggettivo, - rappresentato dallo svolgimento esclusivo nell'immobile di attività di assistenza o di altre attività equiparate dal legislatore ai fini dell'esenzione, - ed un requisito soggettivo, - costituito, a sua volta, dallo svolgimento di tali attività da parte di un ente pubblico o privato che non abbia come oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali