tributi locali

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 17038 depositata il 20 giugno 2024 – In tema di TARSU, la disciplina contenuta nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario “chi inquina paga”, sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell’immobile posseduto, sia perché la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un’ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. art. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni

In tema di TARSU, la disciplina contenuta nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 sulla individuazione dei presupposti della tassa e sui criteri per la sua quantificazione non contrasta con il principio comunitario "chi inquina paga", sia perché è consentita la quantificazione del costo di smaltimento sulla base della superficie dell'immobile posseduto, sia perché la detta disciplina non fa applicazione di regimi presuntivi che non consentano un'ampia prova contraria, ma contiene previsioni (v. art. 65 e 66) che commisurano la tassa ad una serie di presupposti variabili o a particolari condizioni

TARI: va applicata anche ai parcheggi, coperti o scoperti, in quanto sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 16265 depositata l' 11 giugno 2024, intervenendo in tema di TARI, ha ribadito il principio secondo cui "... ai sensi dell'art. 62, comma 3, d.lgs. n. 507/1993 (replicabile anche nella TARI ex 1 comma 641 legge 27 dicembre 2013 n. 147), la tassa sui rifiuti deve essere [...]

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 16265 depositata l’ 11 giugno 2024 – I parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti, in quanto essi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l’onere di provare con apposita denuncia (circostanza esclusa dai giudici d’appello nel caso di specie) ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l’esenzione

I parcheggi sono aree frequentate da persone e, quindi, presuntivamente produttive di rifiuti, in quanto essi sono aree frequentate da persone e quindi produttive di rifiuti in via presuntiva, rimanendo a suo carico l'onere di provare con apposita denuncia (circostanza esclusa dai giudici d’appello nel caso di specie) ed idonea documentazione la sussistenza dei presupposti per l'esenzione

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 15722 depositata il 5 giugno 2024 – Costituisce regola generale quella secondo cui la privativa comunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani e assimilati; che tuttavia, per i rifiuti assimilati, in caso di comprovato avviamento al recupero ai sensi del decreto Ronchi, art. 21, comma 7, sussiste la possibilità di un esonero dalla privativa comunale che determina, non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, istitutivo della TARSU, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto – a consuntivo -in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero

Costituisce regola generale quella secondo cui la privativa comunale opera sempre in presenza di rifiuti urbani e assimilati; che tuttavia, per i rifiuti assimilati, in caso di comprovato avviamento al recupero ai sensi del decreto Ronchi, art. 21, comma 7, sussiste la possibilità di un esonero dalla privativa comunale che determina, non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 62, comma 3, istitutivo della TARSU, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto - a consuntivo -in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 14511 depositata il 23 maggio 2024 – L’esenzione dall’IMU risulta prevista dall’art. 4 del L. 102/2013 (conv. in l. n. 124/2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed, inoltre non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, atteso che il legislatore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie

L'esenzione dall'IMU risulta prevista dall'art. 4 del L. 102/2013 (conv. in l. n. 124/2013) a decorrere dal 1° gennaio 2014 ed, inoltre non è configurabile una coincidenza tra gli immobili regolarmente assegnati dagli ex IACP e gli alloggi sociali, atteso che il legislatore, nell’ambito del medesimo contesto normativo, ha disciplinato autonomamente e differentemente le due fattispecie

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 13455 depositata il 15 maggio 2024 – Alla luce del disposto di cui all’ art. l’art. 1, comma 649, legge n. 147/2013, il quale prevede che nella determinazione delle superfici assoggettabili alla TARI non si tenga conto di quelle ove si formano i rifiuti speciali ed in forza del successivo comma 651 del medesimo articolo – che richiama il d.P.R. 27.4.1999 n. 158 (“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, tutt’ora in vigore) in base al quale risulta che la tassa in questione è doppiamente strutturata in una parte variabile ed in una parte fissa – allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o, comunque, non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate, lo stesso è sempre tenuto a corrispondere, per intero, la quota fissa

Alla luce del disposto di cui all’ art. l’art. 1, comma 649, legge n. 147/2013, il quale prevede che nella determinazione delle superfici assoggettabili alla TARI non si tenga conto di quelle ove si formano i rifiuti speciali ed in forza del successivo comma 651 del medesimo articolo - che richiama il d.P.R. 27.4.1999 n. 158 (“Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”, tutt’ora in vigore) in base al quale risulta che la tassa in questione è doppiamente strutturata in una parte variabile ed in una parte fissa - allorquando il contribuente provi di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o, comunque, non assimilati e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate, lo stesso è sempre tenuto a corrispondere, per intero, la quota fissa

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