tributi locali

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 9496 depositata il 9 aprile 2024 – Ai fini del trattamento esonerativo, rileva l’oggettiva classificazione catastale dell’immobile, per cui l’immobile iscritto come «ufficio-studio», con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all’imposta

Ai fini del trattamento esonerativo, rileva l'oggettiva classificazione catastale dell'immobile, per cui l'immobile iscritto come «ufficio-studio», con attribuzione della relativa categoria (A/10), è soggetto all'imposta

Corte di Cassazione. sezione tributaria, ordinanza n. 5894 depositata il 5 marzo 2024 – In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), così come di imposta municipale propria (IMU), l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’an ed il quantum dell’imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), così come di imposta municipale propria (IMU), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l'an ed il quantum dell'imposta, ed in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva

L’Imu non va pagata se si è denunciata penalmente l’occupazione abusiva dell’immobile – Comunicato del 18 aprile 2024 della Corte Costituzionale

CORTE COSTITUZIONALE - Comunicato del 18 aprile 2024 L’Imu non va pagata se si è denunciata penalmente l’occupazione abusiva dell’immobile La Corte costituzionale, con la sentenza n. 60, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) nella parte in cui [...]

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 60 depositata il 18 aprile 2024 – È irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso

È irragionevole e contrario al principio della capacità contributiva che il proprietario di un immobile occupato abusivamente, il quale abbia sporto tempestiva denuncia all’autorità giudiziaria penale sia, ciò nonostante, tenuto a versare l’IMU per il periodo decorrente dal momento della denuncia a quello in cui l’immobile venga liberato, perché la proprietà di tale immobile non costituisce, per il periodo in cui è abusivamente occupato, un valido indice rivelatore di ricchezza per il proprietario spogliato del possesso

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione n. 23, sentenza n. 668 depositata il 16 gennaio 2024 – Un’area destinata ad attività estrattiva non può essere considerata, ai fini impositivi, come agricola «trattandosi di immobili suscettibili di autonoma funzionalità e redditività» e conseguentemente il trattamento fiscale va determinato in base al valore venale di comune commercio e non alla rendita fondiaria

Un'area destinata ad attività estrattiva non può essere considerata, ai fini impositivi, come agricola «trattandosi di immobili suscettibili di autonoma funzionalità e redditività» e conseguentemente il trattamento fiscale va determinato in base al valore venale di comune commercio e non alla rendita fondiaria

Ai fini dell’esenzione IMU per l’abitazione principale conta la classificazione catastale

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n.  6349 depositata l' 8 marzo 2024, intervenendo in tema di esenzione IMU per l'abitazione principale, ha riaffermato che "... ai fini dell’IMU, la classificazione dell’immobile in una delle categorie catastali previste dal legislatore è requisito necessario e imprescindibile per il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale, per cui la [...]

Corte di Cassazione. sezione tributaria, ordinanza n. 6349 depositata l’ 8 marzo 2024 – Ai fini dell’IMU, la classificazione dell’immobile in una delle categorie catastali previste dal legislatore è requisito necessario e imprescindibile per il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale, per cui la carenza di tale elemento preclude, a monte, al contribuente di avvalersi dell’agevolazione, anche nel caso in cui egli abbia fissato la dimora abituale nell’immobile stesso

Ai fini dell’IMU, la classificazione dell’immobile in una delle categorie catastali previste dal legislatore è requisito necessario e imprescindibile per il riconoscimento dell’esenzione per l’abitazione principale, per cui la carenza di tale elemento preclude, a monte, al contribuente di avvalersi dell’agevolazione, anche nel caso in cui egli abbia fissato la dimora abituale nell’immobile stesso

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione n. 19, sentenza n. 7619 depositata il 20 settembre 2023 – In tema di ICI, l’esenzione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992 sussiste non solo in caso di utilizzo diretto del bene da parte dell’ente possessore, ma anche nell’ipotesi in cui il bene sia utilizzato da un altro ente non commerciale, “al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla sua stessa struttura”, per lo svolgimento di attività riconosciute meritevoli dalla norma

In tema di ICI, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i), del D. Lgs. n. 504 del 1992 sussiste non solo in caso di utilizzo diretto del bene da parte dell'ente possessore, ma anche nell'ipotesi in cui il bene sia utilizzato da un altro ente non commerciale, “al primo strumentalmente collegato ed appartenente alla sua stessa struttura”, per lo svolgimento di attività riconosciute meritevoli dalla norma

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