tributi locali

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 4, sentenza n. 10 depositata il 3 gennaio 2025 – In tema di IMU, la modificazione in diminuzione dell’accertamento originario non integra una pretesa tributaria “nuova” e, perciò, non richiede necessariamente l’emanazione di un atto impositivo integralmente sostitutivo del precedente

In tema di IMU, la modificazione in diminuzione dell’accertamento originario non integra una pretesa tributaria “nuova” e, perciò, non richiede necessariamente l’emanazione di un atto impositivo integralmente sostitutivo del precedente

Tassa sui rifiuti (TARI) – Applicabilità ai luoghi destinati al culto – Risoluzione n. 1/DF del 15 settembre 2025 del Ministero delle finanze

MINISTERO delle FINANZE - Risoluzione n. 1/DF del 15 settembre 2025 Tassa sui rifiuti (TARI) - Applicabilità ai luoghi destinati al culto - Quesito Con il quesito in oggetto, considerata l’applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) da parte di alcuni enti locali ai luoghi destinati esclusivamente all’esercizio del culto, e in mancanza di una normativa [...]

Ravvedimento operoso per l’IMU 2024, dichiarazione omessa: sanzioni ridotte se ci si ravvede entro il 29 settembre 2025

Entro il 29 settembre 2025 è il termine ultimo per la presentazione in ritardo  della dichiarazione IMU ed evitare le conseguenze derivanti dalla sua omessa presentazione. Sebbene l'obbligo dichiarativo non riguardi la generalità dei contribuenti – in quanto, in molti casi, l’imposta municipale propria può essere correttamente determinata anche in assenza di dichiarazione – vi [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 21749 depositata il 29 luglio 2025 – Riguardo ai fabbricati in corso di costruzione, con riguardo all’IMU e TASI, la disciplina normativa collega la qualifica di “fabbricato” come bene tassabile all’iscrizione catastale o all’obbligo di iscrizione, ponendo l’ultimazione dei lavori o l’utilizzazione antecedente nel ruolo di indici sussidiari, valevoli per l’ipotesi che sia stato omesso il dovuto accatastamento, chiarendo che a questi fini è significativo unicamente l’accatastamento reale, perché l’accatastamento c.d. fittizio – istituzionalmente privo di rendita – non fornisce la base imponibile ex art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, né evidenzia una fattispecie autonoma per capacità contributiva

Riguardo ai fabbricati in corso di costruzione, con riguardo all'IMU e TASI, la disciplina normativa collega la qualifica di "fabbricato" come bene tassabile all'iscrizione catastale o all'obbligo di iscrizione, ponendo l'ultimazione dei lavori o l'utilizzazione antecedente nel ruolo di indici sussidiari, valevoli per l'ipotesi che sia stato omesso il dovuto accatastamento, chiarendo che a questi fini è significativo unicamente l'accatastamento reale, perché l'accatastamento c.d. fittizio - istituzionalmente privo di rendita - non fornisce la base imponibile ex art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, né evidenzia una fattispecie autonoma per capacità contributiva

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 20558 depositata il 22 luglio 2025 – In tema di TARSU il carattere stagionale dell’uso dei locali, ai fini della riduzione della tariffa, deve essere allegato e documentato dal contribuente in sede di denuncia originaria o in variazione dei presupposti della tassa ed, in difetto, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell’atto impositivo

In tema di TARSU il carattere stagionale dell'uso dei locali, ai fini della riduzione della tariffa, deve essere allegato e documentato dal contribuente in sede di denuncia originaria o in variazione dei presupposti della tassa ed, in difetto, la relativa circostanza non può essere fatta valere nel giudizio di impugnazione dell'atto impositivo

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 112 depositata il 18 luglio 2025 – Illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall’art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 2007)», nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente»

Illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dall’art. 1, comma 173, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, (legge finanziaria 2007)», nella parte in cui stabilisce che «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente», anziché «[p]er abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente»

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14920 depositata il 4 giugno 2025 – In tema di IMU la qualifica di coadiutore non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione attiva all’attività del familiare, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l’unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali

In tema di IMU la qualifica di coadiutore non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola, che già presuppone una valutazione di abitualità e prevalenza della partecipazione attiva all'attività del familiare, secondo i criteri fissati ai fini previdenziali, costituisce l'unica condizione richiesta per la fruizione dei benefici fiscali

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 14919 depositata il 4 giugno 2025 – In tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all’art. 78-bis, commi 2 e 3, del D.L. n. 104 del 2020, conv. con modif., dalla L. n. 104 del 2020 (ndr L. n. 126 del 2020), applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell’iscrizione alla previdenza agricola

In tema di IMU, per effetto delle norme di interpretazione autentica di cui all'art. 78-bis, commi 2 e 3, del D.L. n. 104 del 2020, conv. con modif., dalla L. n. 104 del 2020 (ndr L. n. 126 del 2020), applicabili retroattivamente, la condizione di pensionato non può costituire di per sé un elemento ostativo ai fini del trattamento agevolativo per i terreni agricoli dallo stesso posseduti in quanto la permanenza del requisito dell'iscrizione alla previdenza agricola

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