tributi locali

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 10392 depositata il 21 aprile 2025 – In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 9-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 deve essere riconosciuta solamente ai «fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita» (secondo il tenore letterale del testo legislativo) e non può essere estesa anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati (mediante interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del d.P.R. 6 giugno  2001,  n.  380)  per  essere  destinati  dall’impresa acquirente alla vendita, ostandovi la natura eccezionale delle disposizioni legislative in materia di agevolazioni tributarie

In tema di IMU, l’esenzione prevista dall’art. 13, comma 9-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 deve essere riconosciuta solamente ai «fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita» (secondo il tenore letterale del testo legislativo) e non può essere estesa anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati (mediante interventi di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia o di ristrutturazione urbanistica, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del d.P.R. 6 giugno  2001,  n.  380)  per  essere  destinati  dall’impresa acquirente alla vendita, ostandovi la natura eccezionale delle disposizioni legislative in materia di agevolazioni tributarie

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza n. 9280 depositata l’ 8 aprile 2025 – In tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione introdotta dall’art. 1 del D.L. n. 93 del 2008, conv. dalla L. n. 126 del 2008, non si applica al titolare pro quota del diritto di proprietà sull’immobile, nel quale egli ed il suo nucleo familiare non dimorino stabilmente e non vi abbiano la residenza anagrafica

In tema di imposta comunale sugli immobili, l'esenzione introdotta dall'art. 1 del D.L. n. 93 del 2008, conv. dalla L. n. 126 del 2008, non si applica al titolare pro quota del diritto di proprietà sull'immobile, nel quale egli ed il suo nucleo familiare non dimorino stabilmente e non vi abbiano la residenza anagrafica

L’esenzione IMU di cui all’art. 13, comma 9-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 va riconosciuta solamente ai «fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita» (secondo il tenore letterale del testo legislativo) e non può essere estesa anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati

L’esenzione IMU di cui all’art. 13, comma 9-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 va riconosciuta solamente ai «fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita» (secondo il tenore letterale del testo legislativo) e non può essere estesa anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 9430 depositata il 10 aprile 2025 – In tema di IMU, in base al chiaro tenore dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, l’esenzione dall’imposta può essere riconosciuta ad un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e, stante la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, non può essere estesa ad ulteriori unità contigue, di fatto unificate ed utilizzate anch’esse come abitazione principale

In tema di IMU, in base al chiaro tenore dell'art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, l'esenzione dall'imposta può essere riconosciuta ad un'unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e, stante la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, non può essere estesa ad ulteriori unità contigue, di fatto unificate ed utilizzate anch'esse come abitazione principale

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione 6, sentenza n. 830 depositata il 22 novembre 2024 – In caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento del conduttore il contratto cessa di avere efficacia, con la conseguenza che l’obbligo di corrispondere l’IMU grava sul proprietario locatore

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione 6, sentenza n. 830 depositata il 22 novembre 2024 IMU - in caso di risoluzione del contratto di leasing per inadempimento del conduttore l'obbligo di corrispondere il tributo si trasla sul proprietario anche in caso di mancata restituzione del bene - Sussiste Massima: In tema di [...]

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 34 depositata il 21 marzo 2025 – Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 17, con l’ordinanza indicata in epigrafe

Non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133 (Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia), convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 2014, n. 5, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione 17, con l’ordinanza indicata in epigrafe

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, Ordinanza m. 5447 depositata il 1° marzo 2025 – In tema di leasing, tenendo conto del disposto dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, soggetto passivo dell’IMU, nell’ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell’utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest’ultimo, bensì l’esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata

In tema di leasing, tenendo conto del disposto dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, soggetto passivo dell'IMU, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, è il locatore, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore, in quanto ad assumere rilevanza ai fini impositivi non è la detenzione materiale del bene da parte di quest'ultimo, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che ne legittima la detenzione qualificata

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