La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9430 depositata il 10 aprile 2025, intervenendo in tema di esenzione IMU per immobili utilizzati come abitazione principale, ha ribadito il principio secondo cui In tema di IMU, in base al chiaro tenore dell’art. 13, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, l’esenzione dall’imposta può essere riconosciuta ad un’unica unità immobiliare destinata ad abitazione principale e, stante la natura di stretta interpretazione delle norme di agevolazione, non può essere estesa ad ulteriori unità contigue, di fatto unificate ed utilizzate anch’esse come abitazione principale. (Sez. 5 – , Ordinanza n. 4530 del 20/02/2024, Rv. 670367 – 01)”

La vicenda ha riguardato un contribuente a cui veniva notificato, dal Comune, un avviso di accertamento ai fini IMU in quanto per il Comune l’esenzione non poteva essere applicato all’intero immobile. ma solo della quota del 50 %, di cui la contribuente era proprietaria. La contribuente impugnava l’atto impositivo.  I giudici tributari di primo grado rigettavano il ricorso on la conferma dell’avviso di accertamento IMU. La sentenza veniva confermata in appello. La contribuente, avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione fondato su tre motivi.

I giudici di legittimità rigettavano il ricorso.

Per gli Ermellini In tema di imposta comunale sugli immobili, l’esenzione introdotta dall’art. 1 del d.l. n. 93 del 2008, conv. dalla l. n. 126 del 2008, non si applica al titolare pro quota del diritto di proprietà sull’immobile, nel quale egli ed il suo nucleo familiare non dimorino stabilmente e non vi abbiano la residenza anagrafica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva esentato dal pagamento del tributo tre fratelli, titolari per successione della quota di un terzo su ciascuno dei tre immobili ricadenti nell’asse ereditario, non solo in relazione al bene da ciascuno di essi adibito ad abitazione principale, ma anche per gli altri due immobili in comproprietà, concessi in uso gratuito agli altri contitolari)» (Sez. 5 – , Ordinanza n. 24462 del 08/08/2022, Rv. 665784 – 01).”

Sull’interpretazione della normativa sull’esenzione IMU, per i giudici di piazza Cavour, trattandosi di norma derogatrice va interpretata in senso restrittiva.

Da ultimo il Supremo consesso ha precisato che L’utilizzazione del bene (quale abitazione principale) deve essere effettuata da parte del proprietario (o di titolare di diritto reale) e no di terzi (vedi Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 8073 del 21/03/2019, Rv. 653398 – 01 e Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 19773 del 23/07/2019, Rv. 654969 – 01, per l’esenzione ex art. 7, primo comma, lettera a, d. lgs. n. 504 del 1992; Sez. 5, n. 4530 del 2024, Rv. 670367).

Infatti, la normativa (l. n. 160 del 2019, art. 1, comma 747) concede una riduzione del 50 % per le abitazioni concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado con il contratto registrato. Argomentando al contrario, non può applicarsi l’esenzione dell’imposta nel caso prospettato dalla ricorrente, possesso di fatto dell’abitazione di un comproprietario.”