Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sezione n. 23, sentenza n. 668 depositata il 16 gennaio 2024 – Un’area destinata ad attività estrattiva non può essere considerata, ai fini impositivi, come agricola «trattandosi di immobili suscettibili di autonoma funzionalità e redditività» e conseguentemente il trattamento fiscale va determinato in base al valore venale di comune commercio e non alla rendita fondiaria