COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 3, sentenza n. 849 depositata il 10 febbraio 2025 – Il presupposto dell’obbligazione tributaria non è l’iscrizione al P.R.A. ma la titolarità della proprietà dell’autovettura o il possesso qualificato, come evincibile dalla platea dei destinatari della tassa individuata dal legislatore. Il pubblico registro automobilistico e i registri di immatricolazione rappresentano soltanto lo strumento pubblicitario per verificare la sussistenza della condizione giuridica di soggetto passivo del tributo

Il presupposto dell’obbligazione tributaria non è l’iscrizione al P.R.A. ma la titolarità della proprietà dell’autovettura o il possesso qualificato, come evincibile dalla platea dei destinatari della tassa individuata dal legislatore. Il pubblico registro automobilistico e i registri di immatricolazione rappresentano soltanto lo strumento pubblicitario per verificare la sussistenza della condizione giuridica di soggetto passivo del tributo

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 3, sentenza n. 853 depositata il 10 febbraio 2025 – Ai fini della notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione, non è necessario che l’indirizzo dell’Ufficio mittente figuri nei pubblici registri in quanto l’art. 26, del D.P.R. n. 602/1973, nel regolamentare la materia, nulla dispone al riguardo

Ai fini della notificazione a mezzo PEC degli atti della riscossione, non è necessario che l’indirizzo dell’Ufficio mittente figuri nei pubblici registri in quanto l’art. 26, del D.P.R. n. 602/1973, nel regolamentare la materia, nulla dispone al riguardo

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 9, sentenza n. 1014 depositata il 6 febbraio 2025 – La base imponibile dell’imposta di registro applicata alla sentenza del giudice civile che abbia disposto la reintegra della quota di riserva spettante al legittimario è costituita dal valore della legittima lesa dalle disposizioni donative fatte in vita dal de cuius e non già dal valore dell’intero asse ereditario

La base imponibile dell’imposta di registro applicata alla sentenza del giudice civile che abbia disposto la reintegra della quota di riserva spettante al legittimario è costituita dal valore della legittima lesa dalle disposizioni donative fatte in vita dal de cuius e non già dal valore dell’intero asse ereditario

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, sezione 4, sentenza n. 70 depositata il 6 febbraio 2025 – Malgrado le norme che introducono agevolazioni od esenzioni siano di stretta interpretazione – l’agevolazione in questione trovi la sua ragione giustificativa nell’effettività del costo sostenuto; e quindi l’omessa o tardiva comunicazione non comporti il diniego di riconoscimento della detrazione

Malgrado le norme che introducono agevolazioni od esenzioni siano di stretta interpretazione - l'agevolazione in questione trovi la sua ragione giustificativa nell'effettività del costo sostenuto; e quindi l'omessa o tardiva comunicazione non comporti il diniego di riconoscimento della detrazione

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sezione 9, sentenza n. 1014 depositata il 6 febbraio 2025 – La base imponibile dell’imposta di registro applicata alla sentenza del giudice civile che abbia disposto la reintegra della quota di riserva spettante al legittimario è costituita dal valore della legittima lesa dalle disposizioni donative fatte in vita dal de cuius e non già dal valore dell’intero asse ereditario così come idealmente ricostituito a seguito di riunione fittizia dei cespiti fuoriusciti dal patrimonio dell’ereditando

La base imponibile dell’imposta di registro applicata alla sentenza del giudice civile che abbia disposto la reintegra della quota di riserva spettante al legittimario è costituita dal valore della legittima lesa dalle disposizioni donative fatte in vita dal de cuius e non già dal valore dell’intero asse ereditario così come idealmente ricostituito a seguito di riunione fittizia dei cespiti fuoriusciti dal patrimonio dell’ereditando

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Emilia Romagna, sezione 13, sentenza n. 90 depositata il 3 febbraio 2025 – E’ vietato all’accollante di estinguere il debito d’imposta altrui mediante compensazione con propri crediti

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna, sezione 13, sentenza n. 90 depositata il 3 febbraio 2025 E' vietato all’accollante di estinguere il debito d’imposta altrui mediante compensazione con propri crediti Trattasi di appello contro la sentenza indicata sopra, in intestazione. Si tratta della sentenza n. XXX/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 1, sentenza n. 299 depositata il 15 gennaio 2025 – Secondo il Giudice comunitario, la presunzione iuris tantum di non operatività prevista dall’ art. 30 , L. n. 724 del 1994 è incompatibile con l’art. 9, par. 1, e l’ art. 167 della Direttiva IVA , nonché con i principi di neutralità e proporzionalità dell’imposta, poiché eccede quanto necessario per prevenire i fenomeni di evasione o abuso

Secondo il Giudice comunitario, la presunzione iuris tantum di non operatività prevista dall' art. 30 , L. n. 724 del 1994 è incompatibile con l'art. 9, par. 1, e l' art. 167 della Direttiva IVA , nonché con i principi di neutralità e proporzionalità dell'imposta, poiché eccede quanto necessario per prevenire i fenomeni di evasione o abuso

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sezione 5, sentenza n. 21 depositata il 10 gennaio 2025 – L’errore di revocazione si distingue nettamente dall’errore di giudizio, che deriva da una valutazione soggettiva e discutibile dei fatti o del diritto e che, pertanto, non rientra nell’ambito della revocazione. La revocazione non può essere utilizzata per contestare l’apprezzamento del giudice sulla base di elementi soggettivi o interpretativi, ma solo per correggere errori materiali che abbiano inciso in modo determinante sul dispositivo della sentenza, senza che il fatto erroneamente percepito sia stato oggetto di controversia decisa dal giudice

L'errore di revocazione si distingue nettamente dall'errore di giudizio, che deriva da una valutazione soggettiva e discutibile dei fatti o del diritto e che, pertanto, non rientra nell'ambito della revocazione. La revocazione non può essere utilizzata per contestare l'apprezzamento del giudice sulla base di elementi soggettivi o interpretativi, ma solo per correggere errori materiali che abbiano inciso in modo determinante sul dispositivo della sentenza, senza che il fatto erroneamente percepito sia stato oggetto di controversia decisa dal giudice

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