COMMISSIONI TRIBUTARIE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione n. 6, sentenza n. 392 depositata il 10 giugno 2024 – Il meccanismo del reverse charge (c.d. inversione contabile) non si applica per prestazioni effettuate da soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese per il tramite di stabile organizzazione esistente in Italia, ai sensi dell’art. 17, co. 4, del DPR 633/1972

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione n. 6, sentenza n. 392 depositata il 10 giugno 2024 L’applicazione del reverse charge e la stabile organizzazione IVA Il meccanismo del reverse charge (c.d. inversione contabile) non si applica per prestazioni effettuate da soggetti non residenti, qualora le stesse siano rese per il tramite di [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione n. 2, sentenza n. 287 depositata il 10 giugno 2024 – In tema di compensazione di crediti o eccedenze d’imposta da parte del contribuente, è applicabile la sanzione di cui all’ art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008 , vigente ratione temporis, ovvero, se più favorevole, quella prevista dall’ art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza – alla luce anche dell’ art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997 , come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 – allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l’inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all’ art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 ; ove sussista il primo requisito ma l’inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano le sanzioni previste dall’ art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 ovvero dall’ art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 qualora ratione temporis applicabile.

In tema di compensazione di crediti o eccedenze d'imposta da parte del contribuente, è applicabile la sanzione di cui all' art. 27, comma 18, d.l. n. 185 del 2008 , vigente ratione temporis, ovvero, se più favorevole, quella prevista dall' art. 13, comma 5, d.lgs. n. 471 del 1997 quando il credito utilizzato è inesistente, condizione che si realizza - alla luce anche dell' art. 13, comma 5, terzo periodo, d.lgs. n. 471 del 1997 , come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 - allorché ricorrano congiuntamente i seguenti requisiti: a) il credito, in tutto o in parte, è il risultato di una artificiosa rappresentazione ovvero è carente dei presupposti costitutivi previsti dalla legge ovvero, pur sorto, è già estinto al momento del suo utilizzo; b) l'inesistenza non è riscontrabile mediante i controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter d.P.R. n. 600 del 1973 e all' art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 ; ove sussista il primo requisito ma l'inesistenza sia riscontrabile in sede di controllo formale o automatizzato, la compensazione indebita riguarda crediti non spettanti e si applicano le sanzioni previste dall' art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997 ovvero dall' art. 13, comma 4, d.lgs. n. 471 del 1997 come modificato dal d.lgs. n. 158 del 2015 qualora ratione temporis applicabile.

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Piemonte, sezione n. 2, sentenza n. 291 depositata il 10 giugno 2024 – Il privato che, “per un apprezzabile periodo di tempo”, effettua plurime cessioni a titolo oneroso di beni di antiquariato verso soggetti diversi svolge attività commerciale suscettibile di imposizione ex art. 55 TUIR. A tal fine non rilevano né la provenienza dei beni alienati né l’organizzazione dell’attività in forma d’impresa, in quanto ciò che conta, ai fini fiscali, è la “professionalità abituale” dell’attività economica

Il privato che, “per un apprezzabile periodo di tempo”, effettua plurime cessioni a titolo oneroso di beni di antiquariato verso soggetti diversi svolge attività commerciale suscettibile di imposizione ex art. 55 TUIR. A tal fine non rilevano né la provenienza dei beni alienati né l’organizzazione dell’attività in forma d’impresa, in quanto ciò che conta, ai fini fiscali, è la “professionalità abituale” dell’attività economica

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione n. 4, della Toscana sentenza n. 712 depositata il 30 maggio 2024 – Il fabbricato concesso in comodato gratuito beneficia dell’esenzione IMU, solo ove sussistano i requisiti previsti dalla legge

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione n. 4, della Toscana sentenza n. 712 depositata il 30 maggio 2024 Il fabbricato concesso in comodato gratuito beneficia dell’esenzione IMU, solo ove sussistano i requisiti previsti dalla legge. In particolare, l’art. 1, comma 71 della Legge di Bilancio per il 2024 (L. n. 213/2023), quale norma [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione n. 15, della Sicilia sentenza n. 4107 depositata il 29 maggio 2024 – Nel processo civile ed estensibile al processo tributario ex art. 2 comma 1 d. lgs. n. 546/1992 ai sensi dell’ articolo 344 del codice di procedura civile , l’intervento in appello normalmente precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, salvo che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso ( articolo 111 del codice di procedura civile ) – è limitato soltanto a quei terzi che sarebbero legittimati a proporre l’opposizione di cui all’ articolo 404 del cpc

Nel processo civile ed estensibile al processo tributario ex art. 2 comma 1 d. lgs. n. 546/1992 ai sensi dell' articolo 344 del codice di procedura civile , l'intervento in appello normalmente precluso a chi non abbia partecipato al giudizio di primo grado, salvo che non sia successore a titolo particolare nel diritto controverso ( articolo 111 del codice di procedura civile ) - è limitato soltanto a quei terzi che sarebbero legittimati a proporre l'opposizione di cui all' articolo 404 del cpc

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado, sezione n. 1, del Friuli Venezia Giulia sentenza n. 154 depositata il 27 maggio 2024 – E’ assente la professionalità nel caso di un Bed & Breakfast che si attiene alle prescrizioni della legge regionale. La documentazione prodotta e le argomentazioni esposte dimostrano che le norme regionali sono state concretamente applicate in relazione a: – numero di camere limitate; – prestazioni svolte avvalendosi esclusivamente della normale organizzazione familiare; – rispetto della saltuarietà nell’esercizio perseguito con periodi di chiusura obbligatoria nell’anno che è desumibile dall’intermittenza dell’esercizio stesso nell’attività degli appellati, che mostrano ripetuti intervalli di inattività alternati a brevi periodi di operatività

E' assente la professionalità nel caso di un Bed & Breakfast che si attiene alle prescrizioni della legge regionale. La documentazione prodotta e le argomentazioni esposte dimostrano che le norme regionali sono state concretamente applicate in relazione a: - numero di camere limitate; - prestazioni svolte avvalendosi esclusivamente della normale organizzazione familiare; - rispetto della saltuarietà nell'esercizio perseguito con periodi di chiusura obbligatoria nell'anno che è desumibile dall'intermittenza dell'esercizio stesso nell'attività degli appellati, che mostrano ripetuti intervalli di inattività alternati a brevi periodi di operatività

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado, sezione n. 1, di Bergamo sentenza n. 251 depositata il 22 maggio 2024 – In materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell’ art. 768-quater cod. civ. , è applicabile il disposto dell’ art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990 , intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell’aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio

In materia di disciplina fiscale del patto di famiglia, alla liquidazione operata dal beneficiario del trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario, ai sensi dell' art. 768-quater cod. civ. , è applicabile il disposto dell' art. 58, comma 1, d.lgs. n. 346 del 1990 , intendendosi tale liquidazione, ai soli fini impositivi, donazione del disponente in favore del legittimario non assegnatario, con conseguente attribuzione dell'aliquota e della franchigia previste con riferimento al corrispondente rapporto di parentela o di coniugio

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