Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, Sentenza n. 8483 Depositata il 1° giugno 2026 – Il contraddittorio deve considerarsi regolarmente instaurato anche in assenza di uno schema d’atto formalmente qualificato, purché l’invito notificato assolva in via sostanziale alla sua funzione, garantendo al contribuente un confronto informato ed effettivo e il pieno esercizio del diritto di difesa
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, Sentenza n. 8483 Depositata il 1° giugno 2026 Contraddittorio preventivo - Statuto dei diritti del contribuente (art. 6-bis, L. n. 212/2000) - Procedimento tributario - Principio di sussidiarietà / prevalenza della sostanza sulla forma - Diritto di difesa - Confronto informato ed effettivo - Schema d'atto SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La [...]