GIURISPRUDENZA – MASSIME

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Alessandria, sezione n. 2, sentenza n. 193 depositata il 1° agosto 2024 – Per fruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo (“R&S”) non è necessario che l’attività di ricerca svolta dall’impresa conduca alla creazione di prodotti o processi produttivi assolutamente nuovi, ben potendo esplicarsi attraverso l’applicazione di software o processi produttivi già esistenti

Per fruire del credito d’imposta ricerca e sviluppo (“R&S”) non è necessario che l’attività di ricerca svolta dall’impresa conduca alla creazione di prodotti o processi produttivi assolutamente nuovi, ben potendo esplicarsi attraverso l’applicazione di software o processi produttivi già esistenti

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell’Abruzzo, sezione n. 1, sentenza n. 603 depositata il 31 luglio 2024 – In mancanza di una specifica previsione di divieto di utilizzazione analoga a quella di cui all’art. 191 c.p.p., in sede di accertamento fiscale sono utilizzabili gli elementi di prova raccolti nell’ambito del procedimento penale a carico del contribuente, ancorché illegittimamente trasmessi all’Amministrazione finanziaria, salvo che non ne resti pregiudicata la tutela dei diritti fondamentali di rango costituzionale

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Abruzzo, sezione n. 1, sentenza n. 603 depositata il 31 luglio 2024 In mancanza di una specifica previsione di divieto di utilizzazione analoga a quella di cui all’art. 191 c.p.p., in sede di accertamento fiscale sono utilizzabili gli elementi di prova raccolti nell’ambito del procedimento penale a carico [...]

Corte di Cassazione, sezione I, ordinanza n. 69 depositata il 3 gennaio 2025  – La concreta applicazione dell’istituto della rimessione in termini presuppone, tuttavia, l’espletamento di due necessarie verifiche a) la prima attiene all’effettiva presenza di un “fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte” istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato, “riferibile ad un evento che presenti il carattere dell’assolutezza, e non già un’impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà”, e che si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera di controllo; b) la seconda attiene all'”immediatezza della reazione”, da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del “fatto ostativo”, e cioè come prontezza dell’attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare

La concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini presuppone, tuttavia, l'espletamento di due necessarie verifiche a) la prima attiene all'effettiva presenza di un "fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte" istante, alla stessa non imputabile e dalla stessa non determinato, "riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà", e che si collochi, pertanto, del tutto al di fuori della sua sfera di controllo; b) la seconda attiene all'"immediatezza della reazione", da intendere come tempestività del comportamento della parte di fronte al verificarsi del "fatto ostativo", e cioè come prontezza dell'attivarsi, appunto, per superarlo o comunque per porre rimedio alla situazione che si è così venuta a determinare

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29678 depositata il 19 novembre 2024 – Allontanamento ingiustificato dal luogo di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29678 depositata il 19 novembre 2024 Lavoro - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione - Allontanamento ingiustificato dal luogo di lavoro - Assenza timbratura - Sproporzione sanzioni disciplinari - Inammissibilità Rilevato che  con sentenza del 2 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione resa dal [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31910 depositata l’ 11 dicembre 2024 – Il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, ma nei limiti fissati dalla disciplina applicabile ratione temporis; il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa

Il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, ma nei limiti fissati dalla disciplina applicabile ratione temporis; il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31807 depositata il 10 dicembre 2024 – E’ da escludere che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti possa adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell’art. 23 Cost.

E' da escludere che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti possa adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell’art. 23 Cost.

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, sezione n. 2, sentenza n. 507 depositata il 10 luglio 2024 – L’ammissibilità della prova testimoniale ex art. 7, comma 4, D.lgs. n. 546/1992 è rimessa alla scelta discrezionale del giudice nel caso in cui la ritenga necessaria ai fini del decidere. Tale prova deve essere specifica e deve essere idonea a smentire le risultanze contenute nell’atto impugnato

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, sezione n. 2, sentenza n. 507 depositata il 10 luglio 2024 L’ammissibilità della prova testimoniale ex art. 7, comma 4, D.lgs. n. 546/1992 è rimessa alla scelta discrezionale del giudice nel caso in cui la ritenga necessaria ai fini del decidere. Tale prova deve essere specifica [...]

Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Caserta, sezione n. 7, sentenza n. 3034 depositata il 15 luglio 2024 – La norma di cui all’art 19 dlgs 546/92, come modificata dal recente d.lgs. 220/23, ha previsto, con diposizione immediatamente applicabile, la impugnabilità, tra l’altro, del rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela nei casi previsti dall’articolo 10-quater e 10 quinqies

La norma di cui all'art 19 dlgs 546/92, come modificata dal recente d.lgs. 220/23, ha previsto, con diposizione immediatamente applicabile, la impugnabilità, tra l'altro, del rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dall'articolo 10-quater e 10 quinqies

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