LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29678 depositata il 19 novembre 2024 – Allontanamento ingiustificato dal luogo di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29678 depositata il 19 novembre 2024 Lavoro - Sospensione dal servizio e dalla retribuzione - Allontanamento ingiustificato dal luogo di lavoro - Assenza timbratura - Sproporzione sanzioni disciplinari - Inammissibilità Rilevato che  con sentenza del 2 ottobre 2018, la Corte d’Appello di Torino confermava la decisione resa dal [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31910 depositata l’ 11 dicembre 2024 – Il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto del vizio di motivazione, ma nei limiti fissati dalla disciplina applicabile ratione temporis; il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest’ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa

Il vizio di violazione di norme di diritto consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie normativa astratta e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di una errata ricostruzione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma ed inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, ma nei limiti fissati dalla disciplina applicabile ratione temporis; il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31807 depositata il 10 dicembre 2024 – E’ da escludere che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti possa adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell’art. 23 Cost.

E' da escludere che la Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti possa adottare, sia pure in funzione dell’obiettivo di assicurare l’equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che operino una trattenuta su un trattamento già determinato e si sostanzino in una prestazione patrimoniale imposta, che solo la legge può introdurre, alla stregua dell’art. 23 Cost.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32136 depositata il 12 dicembre 2024 – Benché solo una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso possa integrare stricto iure una responsabilità disciplinare del dipendente – diversamente non configurandosi neppure un obbligo di diligenza e/o di fedeltà ex artt. 2104 e 2105 c.c. e, quindi, la sua ipotetica violazione sanzionabile ai sensi dell’art. 2106 c.c. – condotte costituenti reato, sebbene realizzate prima dell’instaurarsi del rapporto di lavoro, ed anche a prescindere da apposita previsione contrattuale, possono integrare giusta causa di licenziamento, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino – attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto – incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza

Benché solo una condotta posta in essere mentre il rapporto di lavoro è in corso possa integrare stricto iure una responsabilità disciplinare del dipendente - diversamente non configurandosi neppure un obbligo di diligenza e/o di fedeltà ex artt. 2104 e 2105 c.c. e, quindi, la sua ipotetica violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 2106 c.c. - condotte costituenti reato, sebbene realizzate prima dell'instaurarsi del rapporto di lavoro, ed anche a prescindere da apposita previsione contrattuale, possono integrare giusta causa di licenziamento, purché siano state giudicate con sentenza di condanna irrevocabile intervenuta a rapporto ormai in atto e si rivelino - attraverso una verifica giurisdizionale da effettuarsi sia in astratto sia in concreto - incompatibili con il permanere di quel vincolo fiduciario che lo caratterizza

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31505 depositata l’ 8 dicembre 2024 – In tema di licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) “l’insussistenza del fatto” contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria, comprende anche l’ipotesi del fatto sussistente nella sua materialità, ma privo del carattere di illiceità, offensività o antigiuridicità, ossia privo di rilievo disciplinare

In tema di licenziamento disciplinare (per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo) “l'insussistenza del fatto” contestato, che rende applicabile la tutela reintegratoria, comprende anche l'ipotesi del fatto sussistente nella sua materialità, ma privo del carattere di illiceità, offensività o antigiuridicità, ossia privo di rilievo disciplinare

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31520 depositata l’ 8 dicembre 2024 – Direttore dei servizi generali e amministrativi – Riliquidazione indennità di direzione maturata durante anni scolastici

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31520 depositata l' 8 dicembre 2024 Lavoro - Direttore dei servizi generali e amministrativi - Riliquidazione indennità di direzione maturata durante anni scolastici - Collocamento in congedo speciale retribuito per assistenza al genitore portatore di handicap grave - Rigetto Rilevato che 1. G.A.D.E., in servizio presso l’Istituto Comprensivo [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31824 depositata il 10 dicembre 2024 – Nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 7, così come da ultimo modificato dal D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 10. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dal medesimo D.lgs. n. 182 del 1997, art. 4, comma 8

Nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 7, così come da ultimo modificato dal D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 10. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dal medesimo D.lgs. n. 182 del 1997, art. 4, comma 8

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31714 depositata il 10 dicembre 2024 – Il contribuente può proporre opposizione all’esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all’esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all’esecuzione

Il contribuente può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione

Torna in cima