LAVORO – GIURISPRUDENZA

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 1701 depositata il 26 gennaio 2026 – Ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’ente pubblico, non rilevando in senso contrario l’assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni

Ai fini della qualificabilità come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico, rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nella organizzazione pubblicistica ed adibito ad un servizio rientrante nei fini istituzionali dell’ente pubblico, non rilevando in senso contrario l’assenza di un atto formale di nomina, né che si tratti di un rapporto a termine, e neppure che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 1633 depositata il 25 gennaio 2026 – Il fatto che il trattamento economico e normativo resti a carico del datore di lavoro distaccante, ai sensi dell’art. 30, co. 2, d.lgs. n. 276/2003, è fatto del tutto irrilevante, posto che dell’infortunio risponde ovviamente il soggetto che nell’utilizzare la prestazione lavorativa

Il fatto che il trattamento economico e normativo resti a carico del datore di lavoro distaccante, ai sensi dell’art. 30, co. 2, d.lgs. n. 276/2003, è fatto del tutto irrilevante, posto che dell’infortunio risponde ovviamente il soggetto che nell’utilizzare la prestazione lavorativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 1211 depositata il 20 gennaio 2026 – Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell’ambito della controversia, con la conseguenza che l’appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull’intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame

Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, con la conseguenza che l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 5469 depositata l’ 11 marzo 2026 – Quando vi sia un collegamento tra il licenziamento e le assenze per malattia del lavoratore le regole dettate dall’art. 2110 c.c. prevalgono, in quanto speciali, sulla disciplina dei licenziamento e si sostanziano nella regola consistente nell’impedire al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al rapporto sino al superamento del limite di tollerabilità dell’assenza (cd. comporto) predeterminato dalla legge, dalle parti o, in via equitativa, dal giudice. Lo scarso rendimento e l’eventuale disservizio aziendale, determinato dalle assenze per malattia del lavoratore, infatti, non possono legittimare, prima del superamento del periodo massimo di comporto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Quando vi sia un collegamento tra il licenziamento e le assenze per malattia del lavoratore le regole dettate dall'art. 2110 c.c. prevalgono, in quanto speciali, sulla disciplina dei licenziamento e si sostanziano nella regola consistente nell'impedire al datore di lavoro di porre fine unilateralmente al rapporto sino al superamento del limite di tollerabilità dell'assenza (cd. comporto) predeterminato dalla legge, dalle parti o, in via equitativa, dal giudice. Lo scarso rendimento e l'eventuale disservizio aziendale, determinato dalle assenze per malattia del lavoratore, infatti, non possono legittimare, prima del superamento del periodo massimo di comporto, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 6000 depositata il 17 marzo 2026 – L’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento, mentre la produzione di un reddito superiore alla soglia di € 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità

L’obbligatorietà dell’iscrizione presso la Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento, mentre la produzione di un reddito superiore alla soglia di € 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un’attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all’iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un’attività lavorativa svolta con i caratteri dell’abitualità

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 3857 depositata il 20 febbraio 2026 – La contestazione costituisce un momento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, in quanto – a differenza dell’atto di irrogazione della sanzione, che può invece fare anche un sintetico riferimento a quanto già contestato – è l’atto che porta a conoscenza del pubblico dipendente l’addebito e che lo mette dunque in condizione di apprestare le proprie difese ed esporre le proprie giustificazioni, anche nel corso di una eventuale audizione.

La contestazione costituisce un momento essenziale di garanzia del procedimento disciplinare, in quanto – a differenza dell’atto di irrogazione della sanzione, che può invece fare anche un sintetico riferimento a quanto già contestato – è l’atto che porta a conoscenza del pubblico dipendente l’addebito e che lo mette dunque in condizione di apprestare le proprie difese ed esporre le proprie giustificazioni, anche nel corso di una eventuale audizione.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 3866 depositata il 20 febbraio 2026 – La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all’esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore

La retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 3864 depositata il 20 febbraio 2026 – In tema di somministrazione irregolare, l’art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, secondo cui il prestatore di lavoro può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro con l’utilizzatore solo se la somministrazione avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 31, commi 1 e 2, 32 e 33, co. 1 lett. a), b) e c), d.lgs. cit., non impedisce al lavoratore di esperire la medesima azione in tutti i casi di elusione di norme imperative

In tema di somministrazione irregolare, l'art. 38 del d.lgs. n. 81 del 2015, secondo cui il prestatore di lavoro può chiedere la costituzione del rapporto di lavoro con l'utilizzatore solo se la somministrazione avviene al di fuori dei limiti e delle condizioni di cui agli artt. 31, commi 1 e 2, 32 e 33, co. 1 lett. a), b) e c), d.lgs. cit., non impedisce al lavoratore di esperire la medesima azione in tutti i casi di elusione di norme imperative

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