DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7995 depositata il 26 marzo 2025 – Il rilievo che il diritto alla prova assume quale strumento di un effettivo esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio attraverso un giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.; art. 6, § 1, CEDU) di modo che la sua violazione, ove si risolva in violazione anche di tali diritti-fine, non si sottrae al sindacato di legittimità, sebbene entro ben circostanziati limiti

Il rilievo che il diritto alla prova assume quale strumento di un effettivo esercizio del diritto di agire e difendersi in giudizio attraverso un giusto processo (artt. 24 e 111 Cost.; art. 6, § 1, CEDU) di modo che la sua violazione, ove si risolva in violazione anche di tali diritti-fine, non si sottrae al sindacato di legittimità, sebbene entro ben circostanziati limiti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7847 depositata il 25 marzo 2025 – L’art. 372 c.p.c. vieta il deposito di documenti, fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza e l’ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell’atto di rinuncia al ricorso

L’art. 372 c.p.c. vieta il deposito di documenti, fatta eccezione per quelli che riguardano la nullità della sentenza e l'ammissibilità del ricorso e del controricorso nonché dell'atto di rinuncia al ricorso

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7821 depositata il 24 marzo 2025 – La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti

La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti

CORTE di CASSAZIONE sezione lavoro, Ordinanza n. 7350 depositata il 19 marzo 2025 – Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte

Il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito, ha natura di ricorso condizionato all'accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7268 depositata il 18 marzo 2025 – In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione

In tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 7305 depositata il 19 marzo 2025 – In caso di mancata notifica al difensore, che eserciti la sua attività nel circondario del Tribunale dove si svolge la controversia, per effetto del trasferimento dello studio, non si applica la possibilità di conservare gli effetti collegati alla richiesta di notifica originaria – tramite la riattivazione del processo notificatorio, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall’art. 325 c.p.c. – posto che l’applicazione di tale possibilità postula la non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento della notifica

In caso di mancata notifica al difensore, che eserciti la sua attività nel circondario del Tribunale dove si svolge la controversia, per effetto del trasferimento dello studio, non si applica la possibilità di conservare gli effetti collegati alla richiesta di notifica originaria - tramite la riattivazione del processo notificatorio, senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c. - posto che l'applicazione di tale possibilità postula la non imputabilità al notificante del mancato perfezionamento della notifica

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