CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 6410 depositata l’ 11 marzo 2025 – Nel rito del lavoro, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado
Nel rito del lavoro, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell’art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado