DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24405 depositata il 2 settembre 2025 – La “sommarietà” si è trasformata nella “essenzialità”, quale requisito che sottolinea il rapporto di pertinenza tra i fatti, sostanziali e processuali, che devono essere esposti e l’oggetto del giudizio devoluto alla Suprema Corte, per cui i primi vanno narrati nella stretta misura in cui siano funzionali alla “illustrazione dei motivi di ricorso”; il tutto attraverso una esposizione che sia “chiara”, ossia intelligibile senza equivoci, in modo da esprimere nitidamente i fatti rilevanti ai fini del decidere

La “sommarietà” si è trasformata nella “essenzialità”, quale requisito che sottolinea il rapporto di pertinenza tra i fatti, sostanziali e processuali, che devono essere esposti e l’oggetto del giudizio devoluto alla Suprema Corte, per cui i primi vanno narrati nella stretta misura in cui siano funzionali alla “illustrazione dei motivi di ricorso”; il tutto attraverso una esposizione che sia “chiara”, ossia intelligibile senza equivoci, in modo da esprimere nitidamente i fatti rilevanti ai fini del decidere

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24095 depositata il 28 agosto 2025 – E’ inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria

E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, attraverso la mescolanza e la sovrapposizione di ragioni tra loro eterogenee, prospetti relativamente alla medesima questione motivi di censura tra di loro incompatibili come avviene per i motivi di ricorso di cui ai nn. 3 e 5 dell’art. 360 c.p.c., il primo dei quali presuppone la non contestazione della ricostruzione fattuale mentre il secondo contesta proprio tale ricostruzione sulla base della non completa istruzione probatoria

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24099 depositata il 28 agosto 2025 – L’interesse a proporre impugnazione ha origine e natura processuali e sorge dalla soccombenza connessa ad una statuizione del giudice a quo capace di recare pregiudizio alla parte, che proprio con il mezzo di impugnazione tende a rimuovere il pregiudizio stesso, il convenuto non può considerarsi soccombente – e pertanto difetta di interesse ad impugnare la relativa pronuncia – nel caso in cui quel giudice, ravvisando un ostacolo processuale all’esame della domanda, ne abbia dichiarato l’inammissibilità, anziché esaminarla nel merito per (eventualmente) rigettarla

L'interesse a proporre impugnazione ha origine e natura processuali e sorge dalla soccombenza connessa ad una statuizione del giudice a quo capace di recare pregiudizio alla parte, che proprio con il mezzo di impugnazione tende a rimuovere il pregiudizio stesso, il convenuto non può considerarsi soccombente - e pertanto difetta di interesse ad impugnare la relativa pronuncia - nel caso in cui quel giudice, ravvisando un ostacolo processuale all'esame della domanda, ne abbia dichiarato l'inammissibilità, anziché esaminarla nel merito per (eventualmente) rigettarla

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24093 depositata il 28 agosto 2025 – Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa

Il ricorso per cassazione deve essere articolato in specifiche censure riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad uno dei cinque motivi di impugnazione previsti dall’art. 360, comma 1, c.p.c., sicché, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di uno dei predetti motivi, è indispensabile che le censure individuino con chiarezza i vizi prospettati, tra quelli inquadrabili nella tassativa griglia normativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 24087 depositata il 28 agosto 2025 – Quando la sentenza impugnata sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l’inammissibilità del gravame per l’esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata

Quando la sentenza impugnata sia fondata su diverse rationes decidendi, ciascuna idonea a giustificarne autonomamente la statuizione, la circostanza che tale impugnazione non sia rivolta contro una di esse determina l'inammissibilità del gravame per l'esistenza del giudicato sulla ratio decidendi non censurata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23663 depositata il 21 agosto 2025 – Il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge

Il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23567 depositata il 19 agosto 2025 – La motivazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente non consente alcun controllo sull’esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 comma 6 Cost.

La motivazione deve ritenersi apparente quando pur se graficamente esistente non consente alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 comma 6 Cost.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23026 depositata l’ 11 agosto 2025 – In tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio

In tema di giudizio di cassazione, il motivo di ricorso di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., deve riguardare un fatto storico considerato nella sua oggettiva esistenza, senza che possano considerarsi tali né le singole questioni decise dal giudice di merito, né i singoli elementi di un accadimento complesso, comunque apprezzato, né le mere ipotesi alternative, né le singole risultanze istruttorie, ove comunque risulti un complessivo e convincente apprezzamento del fatto svolto dal giudice di merito sulla base delle prove acquisite nel corso del relativo giudizio

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