CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 23385 depositata il 16 agosto 2025 – Riguardo al reclamo disciplinato dal comma 58 dell’art. 1, legge n. 92 del 2012, che il termine per impugnare nell’ambito del rito c.d. Fornero decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell’art. 133 cod. proc. civ., comma 2, nella parte in cui stabilisce che “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cii all’art. 325 cod. proc. civ.”, in quanto attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della Cancelleria (Cass. n. 6059 del 2018); lo stesso principio è stato affermato con riguardo al ricorso per cassazione nell’ambito del medesimo rito Fornero
Riguardo al reclamo disciplinato dal comma 58 dell’art. 1, legge n. 92 del 2012, che il termine per impugnare nell’ambito del rito c.d. Fornero decorre dalla semplice comunicazione del provvedimento, trattandosi di previsione speciale, che in via derogatoria comporta la decorrenza del termine da detto incombente, su cui non incide la modifica dell’art. 133 cod. proc. civ., comma 2, nella parte in cui stabilisce che “la comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cii all’art. 325 cod. proc. civ.”, in quanto attinente al regime generale della comunicazione dei provvedimenti da parte della Cancelleria (Cass. n. 6059 del 2018); lo stesso principio è stato affermato con riguardo al ricorso per cassazione nell’ambito del medesimo rito Fornero