DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31961 depositata l’ 11 dicembre 2024 – L’interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione che integri la violazione dell’art. 132 c.p.c., fermo l’onere del ricorrente di indicare specificamente il modo in cui l’interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti apparente

L'interpretazione degli atti negoziali e degli atti unilaterali implica un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, che, come tale, può essere denunciato in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizio di motivazione che integri la violazione dell’art. 132 c.p.c., fermo l'onere del ricorrente di indicare specificamente il modo in cui l’interpretazione si discosti dai canoni di ermeneutica o la motivazione relativa risulti apparente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32147 depositata il 12 dicembre 2024 – Il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge

Il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30720 depositata il 29 novembre 2024 – La concreta applicazione dell’istituto della rimessione in termini passa attraverso l’espletamento di due necessarie verifiche: la prima attiene alla presenza, in fattispecie, di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte (che l’applicazione della rimessione chiede) e che dalla stessa non risulti governabile, neppure con «difficoltà»; l’altra condizione attiene alla c.d. «immediatezza della reazione»

La concreta applicazione dell'istituto della rimessione in termini passa attraverso l'espletamento di due necessarie verifiche: la prima attiene alla presenza, in fattispecie, di un fatto ostativo che risulti oggettivamente estraneo alla volontà della parte (che l'applicazione della rimessione chiede) e che dalla stessa non risulti governabile, neppure con «difficoltà»; l'altra condizione attiene alla c.d. «immediatezza della reazione»

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30735 depositata il 29 novembre 2024 – L’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito e non può essere rivalutato in sede di legittimità, se non nei limiti di un evidente vizio logico o giuridico nella motivazione

L’apprezzamento dei fatti e delle prove è riservato al giudice di merito e non può essere rivalutato in sede di legittimità, se non nei limiti di un evidente vizio logico o giuridico nella motivazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30729 depositata il 29 novembre 2024 – Nell’ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell’evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita dall’evento stesso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 300 c.p.c., ed il termine per la riassunzione decorre da tale data, nella quale si realizza la conoscenza legale (una relata di notifica, un verbale di udienza, una comunicazione formale) dell’evento interruttivo, e non da quella della formale dichiarazione di interruzione del processo

Nell’ipotesi di morte o perdita della capacità della parte costituita, la dichiarazione dell’evento interruttivo può essere validamente effettuata dal difensore della parte colpita dall’evento stesso al difensore della controparte, ai sensi del combinato disposto degli artt. 170 e 300 c.p.c., ed il termine per la riassunzione decorre da tale data, nella quale si realizza la conoscenza legale (una relata di notifica, un verbale di udienza, una comunicazione formale) dell’evento interruttivo, e non da quella della formale dichiarazione di interruzione del processo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 30555 depositata il 27 novembre 2024 – Per configurare una presunzione giuridicamente valida non occorre, peraltro, che l’esistenza del fatto ignoto rappresenti l’unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, sulla scorta della regola della inferenza necessaria, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull’id quod plerumque accidit, in virtù della regola dell’inferenza probabilistica

Per configurare una presunzione giuridicamente valida non occorre, peraltro, che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto, secondo un legame di necessità assoluta ed esclusiva, sulla scorta della regola della inferenza necessaria, ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile quello ignoto alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit, in virtù della regola dell'inferenza probabilistica

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30715 depositata il 29 novembre 2024 – Inammissibile il ricorso nelle ipotesi in cui si denuncia il vizio di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. “doppia conforme” senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

Inammissibile il ricorso nelle ipotesi in cui si denuncia il vizio di cui al n. 5 del primo comma dell’art. 360 c.p.c., in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. “doppia conforme” senza indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 30576 depositata il 27 novembre 2024 – La “legitimatio ad causam” si ricollega al principio dettato dall’art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta – trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza “inutiliter data” – la verifica, anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo

La "legitimatio ad causam" si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e comporta - trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza "inutiliter data" - la verifica, anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo

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