DIRITTO PROCESSUALE

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26446 depositata il 10 ottobre 2024 – In tema di licenziamento disciplinare, la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma ricomprende qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione e il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell’organizzazione aziendale

In tema di licenziamento disciplinare, la nozione di insubordinazione non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma ricomprende qualsiasi comportamento atto a pregiudicare l'esecuzione e il corretto svolgimento delle suddette disposizioni nel quadro dell'organizzazione aziendale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26149 depositata il 7 ottobre 2024 – L’onere di contestazione non può dirsi assolto attraverso l’insinuazione del dubbio di esistenza del fatto storico, occorrendo, ai fini del requisito di specificità prescritto dagli artt. 416 e 115 c.p.c., la chiara negazione del fatto storico e non essendo sufficiente nemmeno la generica deduzione di assenza di prova

L’onere di contestazione non può dirsi assolto attraverso l’insinuazione del dubbio di esistenza del fatto storico, occorrendo, ai fini del requisito di specificità prescritto dagli artt. 416 e 115 c.p.c., la chiara negazione del fatto storico e non essendo sufficiente nemmeno la generica deduzione di assenza di prova

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25734 depositata il 26 settembre 2024 – E’ riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte Costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta o riproposta dall’interessato ed anche prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo

E' riservata al potere decisorio del giudice la facoltà di sollevare o meno la questione dinanzi alla Corte Costituzionale, ben potendo la stessa essere sempre proposta o riproposta dall’interessato ed anche prospettata d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, purché essa risulti rilevante, oltre che non manifestamente infondata, in connessione con la decisione di questioni sostanziali o processuali ritualmente dedotte nel processo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25967 depositata il 3 ottobre 2024 – In tema di ricorso per Cassazione, il vizio di violazione di norma di legge o di clausola dei contratti o accordi nazionali collettivi di lavoro (ipotesi parificata sul piano processuale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, a quella delle norme di diritto) consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge o di contratto collettivo e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa

In tema di ricorso per Cassazione, il vizio di violazione di norma di legge o di clausola dei contratti o accordi nazionali collettivi di lavoro (ipotesi parificata sul piano processuale, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 2 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, a quella delle norme di diritto) consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge o di contratto collettivo e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo della stessa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25724 depositata il 26 settembre 2024 – In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l’elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia.

In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo, nel senso che l'elemento trascurato avrebbe condotto con certezza ad un diverso esito della controversia.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25746 depositata il 26 settembre 2024 – L’inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l’eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell’art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare tale udienza nessuna attività difensiva è più consentita

L'inammissibilità del controricorso tardivo rende inammissibili anche le memorie depositate dalla parte intimata ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in quanto, divenuta la regola la trattazione camerale e quella in udienza pubblica l'eccezione, deve trovare comunque applicazione la preclusione dell'art. 370 c.p.c., di cui la parte inosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenze pregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso in cui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta a mancare tale udienza nessuna attività difensiva è più consentita

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25847 depositata il 27 settembre 2024 – E’ inammissibile, per difetto di specificità, la denunzia di violazione e falsa applicazione dell’art. 414 cod. proc. civ. non sorretta dalla concreta illustrazione dell’errore di diritto ascritto in tesi al giudice di appello

E' inammissibile, per difetto di specificità, la denunzia di violazione e falsa applicazione dell'art. 414 cod. proc. civ. non sorretta dalla concreta illustrazione dell'errore di diritto ascritto in tesi al giudice di appello

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25753 depositata il 26 settembre 2024 – In tema di interpretazione del contratto, quella data dal giudice non deve invero essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra”

In tema di interpretazione del contratto, quella data dal giudice non deve invero essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma solo una delle possibili e plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l'altra”

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