DIRITTO PROCESSUALE

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 31242 depositata il 6 dicembre 2024 – In ordine alla domanda di risarcimento danni per la lesione dell’integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente in regime di diritto pubblico è strettamente connessa alla determinazione del petitum sostanziale giacché, se è  fatta valere   la responsabilità contrattuale  dell’ente datore di lavoro,  la cognizione  della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario

In ordine alla domanda di risarcimento danni per la lesione dell'integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente in regime di diritto pubblico è strettamente connessa alla determinazione del petitum sostanziale giacché, se è  fatta valere   la responsabilità contrattuale  dell'ente datore di lavoro,  la cognizione  della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 30616 depositata il 28 novembre 2024 – La notifica dell’atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima, è nulla, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di “ius postulandi”, tanto nel lato attivo che in quello passivo. Tale nullità, ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo di cui all’art. 291, comma 1, c.p.c., determina, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado

La notifica dell’atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima, è nulla, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di “ius postulandi”, tanto nel lato attivo che in quello passivo. Tale nullità, ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo di cui all’art. 291, comma 1, c.p.c., determina, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado

La richiesta di di risarcimento danni per la lesione dell’integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente deve essere avanzata al giudice amministrativo se intende far valere la responsabilità contrattuale dell’ente datore, mentre la giurisdizione spetta al giudice ordinario se viene dedotta la responsabilità extracontrattuale

La richiesta di di risarcimento danni per la lesione dell'integrità psico-fisica proposta da un pubblico dipendente deve essere avanzata al giudice amministrativo se intende far valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore, mentre la giurisdizione spetta al giudice ordinario se viene dedotta la responsabilità extracontrattuale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30426 depositata il 26 novembre 2024 – La mancata evocazione delle norme violate e del canale di accesso, nello specifico il n. 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. il solo che avrebbe consentito al giudice di legittimità di trasformarsi in giudice del fatto processuale, in modo da verificare la fondatezza delle doglianze relative alla mancata valorizzazione di allegazioni che – si assume – sarebbero state tempestivamente svolte e neglette, il motivo difetta sotto l’indicato profilo di specificità, in quanto, pur dopo la sentenza della Corte Edu Succi contro Italia del 28.10.2021, così come precisato dal giudice di legittimità nella sua massima composizione, il ricorrente avrebbe dovuto quantomeno indicare dove negli atti processuali ha svolto dette allegazioni o riportarne stralcio

La mancata evocazione delle norme violate e del canale di accesso, nello specifico il n. 4 dell’art. 360, comma 1, c.p.c. il solo che avrebbe consentito al giudice di legittimità di trasformarsi in giudice del fatto processuale, in modo da verificare la fondatezza delle doglianze relative alla mancata valorizzazione di allegazioni che – si assume - sarebbero state tempestivamente svolte e neglette, il motivo difetta sotto l’indicato profilo di specificità, in quanto, pur dopo la sentenza della Corte Edu Succi contro Italia del 28.10.2021, così come precisato dal giudice di legittimità nella sua massima composizione, il ricorrente avrebbe dovuto quantomeno indicare dove negli atti processuali ha svolto dette allegazioni o riportarne stralcio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30426 depositata il 26 novembre 2024 – Il ricorso per cassazione, giudizio a critica vincolata, deve – a pena di inammissibilità – essere articolato in motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, di modo che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, nemmeno sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione

Il ricorso per cassazione, giudizio a critica vincolata, deve – a pena di inammissibilità – essere articolato in motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, di modo che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, nemmeno sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29751 depositata il 19 novembre 2024 – Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ed è rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione

Il vizio di omessa pronuncia che determina la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., ed è rilevante ai fini di cui all’art. 360, comma primo, n. 4), c.p.c., si configura esclusivamente con riferimento a domande, eccezioni o assunti che richiedano una statuizione di accoglimento o di rigetto, e non anche in relazione ad istanze istruttorie per le quali l’omissione è denunciabile soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29943 depositata il 20 novembre 2024 – Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova, il quale ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé, e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio, trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, in concorso dei presupposti richiesti dall’articolo 395, n. 4, c.p.c., mentre, ove il fatto probatorio abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare, e cioè se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti, il vizio va fatto valere, in concorso dei presupposti di legge, ai sensi dell’articolo 360, nn. 4 e 5, c.p.c., a seconda si tratti di fatto processuale o sostanziale

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 29400 depositata il 14 novembre 2024 – Le ipotesi di mobbing costituiscono violazioni dell’art. 2087 c.c. e, quindi, integrano fattispecie di responsabilità contrattuale che si caratterizzano, rispetto alle altre infrazioni del menzionato art. 2087 c.c., per il fatto di assumere rilievo principalmente in presenza di una serie di condotte legittime del datore di lavoro unificate da un intento persecutorio le quali, nonostante la formale correttezza dell’operato del detto datore, rappresentano, comunque, proprio in ragione di tale intento, un inadempimento agli obblighi derivanti dal citato art. 2087 c.c.; Il lavoratore che lamenti la violazione della prescrizione dell’art. 2087 c.c. è tenuto, sul piano della ripartizione dell’onere probatorio, a riscontrare il fatto costituente inadempimento dell’obbligo in questione nonché il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento stesso ed il danno da lui eventualmente subito, mentre non è gravato dall’onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante

Le ipotesi di mobbing costituiscono violazioni dell’art. 2087 c.c. e, quindi, integrano fattispecie di responsabilità contrattuale che si caratterizzano, rispetto alle altre infrazioni del menzionato art. 2087 c.c., per il fatto di assumere rilievo principalmente in presenza di una serie di condotte legittime del datore di lavoro unificate da un intento persecutorio le quali, nonostante la formale correttezza dell’operato del detto datore, rappresentano, comunque, proprio in ragione di tale intento, un inadempimento agli obblighi derivanti dal citato art. 2087 c.c.; Il lavoratore che lamenti la violazione della prescrizione dell’art. 2087 c.c. è tenuto, sul piano della ripartizione dell’onere probatorio, a riscontrare il fatto costituente inadempimento dell’obbligo in questione nonché il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento stesso ed il danno da lui eventualmente subito, mentre non è gravato dall’onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante

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