La violazione dell’art 2697 cod. civ. si ha, tecnicamente, solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cpc
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 5679 depositata il 4 marzo 2024 – La violazione dell’art 2697 cod. civ. si ha, tecnicamente, solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, abbia ritenuto erroneamente che la parte onerata avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, cpc
il 13 Marzo, 2024in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 31019 depositata il 7 novembre 2023 – Il controllo del limite esterno della giurisdizione – che l’art. 111, comma 8 Cost., affida alla Corte di cassazione, secondo i limiti da ultimo precisati da Corte cost. (sent. n.6 del 2018) – non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o, come nel caso, in procedendo, «senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l’interpretazione delle norme costituisce il proprium distintivo dell’attività giurisdizionale»
il 13 Marzo, 2024in CIVILE - CASSAZIONEtags: cassazione sez. civile, DIRITTO PROCESSUALE, processo tributario
Il controllo del limite esterno della giurisdizione – che l’art. 111, comma 8 Cost., affida alla Corte di cassazione, secondo i limiti da ultimo precisati da Corte cost. (sent. n.6 del 2018) – non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errori in iudicando o, come nel caso, in procedendo, «senza che rilevi la gravità o intensità del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa, considerato che l’interpretazione delle norme costituisce il proprium distintivo dell’attività giurisdizionale»
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4743 depositata il 22 febbraio 2024 – In tema di minimale contributivo previsto, nel settore edile, dall’art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, è necessario scindere le due ipotesi ivi previste, quella della sospensione dell’attività, per la quale sussiste il presupposto dell’obbligo della retribuzione corrispettivo, ad eccezione delle ipotesi di sospensione debitamente comunicate all’INPS in via preventiva ed oggettivamente accertabile, e quella della riduzione dell’attività, nella quale, sussistendo una retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione
il 12 Marzo, 2024in lavoro, LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, CONTRIBUTI PREV, DIRITTO PROCESSUALE
In tema di minimale contributivo previsto, nel settore edile, dall’art. 29 del d.l. n. 244 del 1995, conv. in l. n. 341 del 1995, è necessario scindere le due ipotesi ivi previste, quella della sospensione dell’attività, per la quale sussiste il presupposto dell’obbligo della retribuzione corrispettivo, ad eccezione delle ipotesi di sospensione debitamente comunicate all’INPS in via preventiva ed oggettivamente accertabile, e quella della riduzione dell’attività, nella quale, sussistendo una retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 5514 depositata il 1° marzo 2024 – L’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153, secondo comma c.p.c., come novellato dalla legge n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell’assolutezza, e non già di un’impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà
il 12 Marzo, 2024in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE
L’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153, secondo comma c.p.c., come novellato dalla legge n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell’assolutezza, e non già di un’impossibilità relativa, né tantomeno di una mera difficoltà
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4903 depositata il 23 febbraio 2024 – Nel procedimento soggetto al rito del lavoro opera la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittorioso in prime cure alle domande ed eccezioni non accolte, sicché vi è la necessità per la medesima, con riferimento alle questioni non esaminate dal primo giudice, di dedurle nuovamente nella memoria di costituzione entro il termine prescritto dall’art. 436 c.p.c.
il 8 Marzo, 2024in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE
Nel procedimento soggetto al rito del lavoro opera la presunzione di rinuncia da parte del soggetto vittorioso in prime cure alle domande ed eccezioni non accolte, sicché vi è la necessità per la medesima, con riferimento alle questioni non esaminate dal primo giudice, di dedurle nuovamente nella memoria di costituzione entro il termine prescritto dall’art. 436 c.p.c.
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4907 depositata il 23 febbraio 2024 – In base ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato nell’art. 111, comma 2, Cost., nonché una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, consentono che una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte possa omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto
il 7 Marzo, 2024in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE
In base ai principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato nell’art. 111, comma 2, Cost., nonché una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, consentono che una volta verificata l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, la Suprema Corte possa omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l’inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4920 depositata il 23 febbraio 2024 – In materia di invalidità civile, l’art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, nella parte in cui esclude l’applicazione delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso d.l. (poi differita al 31 dicembre 2004 in forza dell’art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 47 del 2004), si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, sia contro quelli di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari
il 6 Marzo, 2024in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE
In materia di invalidità civile, l’art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 326 del 2003, nella parte in cui esclude l’applicazione delle disposizioni in materia di ricorso amministrativo, a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso d.l. (poi differita al 31 dicembre 2004 in forza dell’art. 23, comma 2, del d.l. n. 355 del 2003, conv., con modif., dalla l. n. 47 del 2004), si riferisce ai ricorsi amministrativi precedentemente previsti sia contro i provvedimenti di mancato riconoscimento dei requisiti sanitari, sia contro quelli di rigetto o revoca dei benefici economici attinenti a requisiti non sanitari
Leggi tuttoCORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 4910 depositata il 23 febbraio 2024 – Non vi è violazione dell’art.115 c.p.c. quando il giudice motiva per relationem, come ammesso dall’art.118 d.a. c.p.c., facendo valere quanto statuito in una precedente sentenza, inoltre non vi è ricorso alla scienza privata del giudice, quando si richiama alle argomentazioni svolte in altro giudizio ritenuto sovrapponibile dal punto di vista giuridico e fattuale
il 6 Marzo, 2024in LAVORO - GIURISPRUDENZAtags: cassazione sez. lavoro, DIRITTO PROCESSUALE
Non vi è violazione dell’art.115 c.p.c. quando il giudice motiva per relationem, come ammesso dall’art.118 d.a. c.p.c., facendo valere quanto statuito in una precedente sentenza, inoltre non vi è ricorso alla scienza privata del giudice, quando si richiama alle argomentazioni svolte in altro giudizio ritenuto sovrapponibile dal punto di vista giuridico e fattuale
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