cassazione sez. lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 15670 depositata il 22 maggio 2026 – In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo

In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 19193 depositata l’ 11 giugno 2026 – Il lasso temporale tra i fatti e la loro contestazione deve decorrere dall’avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi, non potendosi ragionevolmente imputare al datore medesimo, legittimato all’esercizio del potere disciplinare a seguito dell’accertamento dei fatti addebitati al dipendente, la possibilità di conoscere questi fatti in precedenza e di contestarli immediatamente al lavoratore

Il lasso temporale tra i fatti e la loro contestazione deve decorrere dall'avvenuta conoscenza da parte del datore di lavoro della situazione contestata e non dall'astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi, non potendosi ragionevolmente imputare al datore medesimo, legittimato all'esercizio del potere disciplinare a seguito dell'accertamento dei fatti addebitati al dipendente, la possibilità di conoscere questi fatti in precedenza e di contestarli immediatamente al lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18379 depositata l’ 8 giugno 2026 – In tema di dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici, ha stabilito che ai fini dell’accesso al pensionamento anticipato ex art. 1, comma 154, della l. n. 205 del 2017, vanno ritenuti utili i soli contributi versati nel periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, e non anche quelli figurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilità successivo alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenza della cassa integrazione

In tema di dipendenti di aziende editoriali e di stampa di periodici, ha stabilito che ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato ex art. 1, comma 154, della l. n. 205 del 2017, vanno ritenuti utili i soli contributi versati nel periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria, e non anche quelli figurativi accreditati in riferimento al periodo di mobilità successivo alla cessazione del rapporto di lavoro per scadenza della cassa integrazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17484 depositata il 2 giugno 2026 – In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l’obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo

In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l'obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17464 depositata il 2 giugno 2026 – In tema di richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla legge n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale

In tema di richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, come modificato dall’art. 38, comma 1, lett. d), del d.l. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla legge n. 111 del 2011, si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17081 depositata il 31 maggio 2026 – Ai sensi dell’art. 2096 c.c., l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto ed è richiesta ad substantiam, e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall’inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie

Ai sensi dell’art. 2096 c.c., l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto ed è richiesta ad substantiam, e tale essenziale requisito di forma, la cui mancanza comporta la nullità assoluta del patto di prova, deve sussistere sin dall'inizio del rapporto, senza alcuna possibilità di equipollenti o sanatorie

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17924 depositata il 4 giugno 2026 – Per i piloti di volo l’estensione dell’obbligo preventivo di comunicazione, durante il periodo di fruizione della CIGS per la nuova attività lavorativa, non ricorre durante il periodo in cui l’attività lavorativa svolta presso il nuovo vettore aereo sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle precedenti licenze di volo

Per i piloti di volo l’estensione dell’obbligo preventivo di comunicazione, durante il periodo di fruizione della CIGS per la nuova attività lavorativa, non ricorre durante il periodo in cui l’attività lavorativa svolta presso il nuovo vettore aereo sia finalizzata in modo esclusivo al mantenimento delle precedenti licenze di volo

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