cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20610 depositata il 18 giugno 2026 – Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado

Nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 23817 depositata il 22 luglio 2026 – In tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, l’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015 — pur non escludendo in via generale la rilevanza delle previsioni collettive — non impedisce che la contrattazione collettiva individui specifiche inadempienze sanzionabili esclusivamente in via conservativa; in tali ipotesi, la previsione pattizia esclude in radice l’idoneità del fatto contestato a giustificare il recesso datoriale

In tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, l'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23/2015 — pur non escludendo in via generale la rilevanza delle previsioni collettive — non impedisce che la contrattazione collettiva individui specifiche inadempienze sanzionabili esclusivamente in via conservativa; in tali ipotesi, la previsione pattizia esclude in radice l'idoneità del fatto contestato a giustificare il recesso datoriale.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20836 depositata il 19 giugno 2026 – In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale

In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza triennale di cui all'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 si applica solo alle differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20814 depositata il 19 giugno 2026 – In materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale (a sfavore del datore di lavoro), sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie; diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie, l’indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti

In materia di retribuzione, il prospetto paga ha natura di confessione stragiudiziale (a sfavore del datore di lavoro), sicché, giusta gli artt. 2734 e 2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute, solo laddove queste siano chiare e non contraddittorie; diversamente, qualora riporti altri fatti tendenti ad estinguere gli effetti dei credito del lavoratore riconosciuto nel documento (nella specie, l’indicazione di un controcredito del datore di lavoro per risarcimento del danno), esso è una fonte di prova soggetta alla libera valutazione del giudice, che dovrà estendersi al complesso dei fatti in esso esposti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 21242 depositata il 22 giugno 2026 – Una disposizione di legge può qualificarsi come norma di interpretazione autentica – al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione – solo se sia univocamente espresso l’intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all’interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro

Una disposizione di legge può qualificarsi come norma di interpretazione autentica - al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione – solo se sia univocamente espresso l'intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all'interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 21240 depositata il 22 giugno 2026 – La motivazione di un provvedimento giurisdizionale può ben riprodurre il – o rinviare al – contenuto di un atto diverso, di provenienza di un altro giudice, delle parti o di terzi, purché le ragioni della decisione siano chiare ed attribuibili al risultato della valutazione del giudicante che le abbia “fatte proprie”

La motivazione di un provvedimento giurisdizionale può ben riprodurre il - o rinviare al – contenuto di un atto diverso, di provenienza di un altro giudice, delle parti o di terzi, purché le ragioni della decisione siano chiare ed attribuibili al risultato della valutazione del giudicante che le abbia "fatte proprie"

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 20098 depositata il 16 giugno 2026 – In altri termini, secondo il “modello legale” apprestato dall’art. 366 cod. proc. civ., la Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, dev’essere posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di avere contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti

In altri termini, secondo il "modello legale" apprestato dall'art. 366 cod. proc. civ., la Corte di cassazione, prima di esaminare i motivi, dev'essere posta in grado, attraverso una riassuntiva esposizione dei fatti, di avere contezza sia del rapporto giuridico sostanziale originario da cui è scaturita la controversia, sia dello sviluppo della vicenda processuale nei vari gradi di giudizio di merito, in modo da poter procedere poi allo scrutinio dei motivi di ricorso munita delle conoscenze necessarie per valutare se essi siano deducibili e pertinenti

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 20014 depositata il 15 giugno 2026 – L’art. 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 del medesimo regolamento deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, in forza del quale il versamento di un’integrazione destinata a garantire la percezione dell’importo minimo di un assegno di invalidità è subordinato, per gli assicurati che hanno maturato contributi in altri Stati membri, a un periodo contributivo di dieci anni in tale Stato membro laddove, per coloro che hanno maturato contributi esclusivamente in detto Stato membro, il versamento di tale integrazione è subordinato a un periodo contributivo di cinque anni in quest’ultimo, di cui tre nel corso degli ultimi cinque anni

L’art. 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 del medesimo regolamento deve essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, in forza del quale il versamento di un’integrazione destinata a garantire la percezione dell’importo minimo di un assegno di invalidità è subordinato, per gli assicurati che hanno maturato contributi in altri Stati membri, a un periodo contributivo di dieci anni in tale Stato membro laddove, per coloro che hanno maturato contributi esclusivamente in detto Stato membro, il versamento di tale integrazione è subordinato a un periodo contributivo di cinque anni in quest’ultimo, di cui tre nel corso degli ultimi cinque anni

Torna in cima