cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 1328 depositata il 20 gennaio 2025 – Il giudicato, oltre ad avere un’efficacia diretta tra le parti, ne possiede una riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità che non ammette un diverso accertamento, può produrre conseguenze giuridiche nei confronti di terzi rimasti estranei al processo allorché questi ultimi siano titolari di una situazione giuridica dipendente o subordinata a quella che ha formato oggetto dell’accertamento giudiziale e il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto e non possa quindi risentirne pregiudizio

Il giudicato, oltre ad avere un’efficacia diretta tra le parti, ne possiede una riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità che non ammette un diverso accertamento, può produrre conseguenze giuridiche nei confronti di terzi rimasti estranei al processo allorché questi ultimi siano titolari di una situazione giuridica dipendente o subordinata a quella che ha formato oggetto dell’accertamento giudiziale e il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto e non possa quindi risentirne pregiudizio

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31711 depositata il 10 dicembre 2024 – Il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando l’applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole

Il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici, salva restando l'applicabilità della disciplina contrattuale collettiva più favorevole

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 2066 depositata il 29 gennaio 2025 – L’art. 7, comma  5,  l. n. 300/1970 individui il termine entro il quale le eventuali difese del lavoratore devono pervenire al datore di lavoro e che non può ritenersi rispettato, quando, pur avendo il lavoratore inviato le proprie difese prima del suo decorso, la ricezione di esse – aventi natura di atto unilatera le recettizio ed efficacia, quindi, solo dal momento in cui pervengono al destinatario – avvenga in data successiva. Fatto salvo se il CCNL disponga diversamente

L'art. 7, comma  5,  l. n. 300/1970 individui il termine entro il quale le eventuali difese del lavoratore devono pervenire al datore di lavoro e che non può ritenersi rispettato, quando, pur avendo il lavoratore inviato le proprie difese prima del suo decorso, la ricezione di esse - aventi natura di atto unilatera le recettizio ed efficacia, quindi, solo dal momento in cui pervengono al destinatario - avvenga in data successiva. Fatto salvo se il CCNL disponga diversamente

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 2054 depositata il 29 gennaio 2025 – Ai sensi dell’art. 2112 c.c. in virtù del trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro transita alle dipendenze, ivi compresi sia gli effetti dell’accordo sindacale aziendali, sia i diritti e gli obblighi nascenti dall’accordo individuale

Ai sensi dell'art. 2112 c.c. in virtù del trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro transita alle dipendenze, ivi compresi sia gli effetti dell'accordo sindacale aziendali, sia i diritti e gli obblighi nascenti dall'accordo individuale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 1099 depositata il 16 gennaio 2025 – In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dalla l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 4 e 5, come novellato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali ed elastiche.

In tema di licenziamento disciplinare, al fine di selezionare la tutela applicabile tra quelle previste dalla l. 20 maggio 1970, n. 300, art. 18, commi 4 e 5, come novellato dalla l. 28 giugno 2012, n. 92, è consentita al giudice la sussunzione della condotta addebitata al lavoratore ed in concreto accertata giudizialmente nella previsione contrattuale che punisca l’illecito con sanzione conservativa anche laddove sia espressa attraverso clausole generali ed elastiche.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 1880 depositata il 27 gennaio 2025 – L’istituto  del  cd.  whistleblowing  non  è  utilizzabile  per  scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori. Questo tipo di conflitti infatti sono disciplinati da altre normative e da altre procedure

L'istituto  del  cd.  whistleblowing  non  è  utilizzabile  per  scopi essenzialmente di carattere personale o per contestazioni o rivendicazioni inerenti al rapporto di lavoro nei confronti di superiori. Questo tipo di conflitti infatti sono disciplinati da altre normative e da altre procedure

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 1227 depositata il 17 gennaio 2025 – Il datore di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti sociali, non può sindacare la scelta dei giorni in cui fruire di tali permessi, rimessa esclusivamente al lavoratore e soggetta solo ad obbligo di comunicazione, né può contestare la prestazione dell’assistenza in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, la quale pertanto non costituisce “abuso del diritto”

Il datore di lavoro, salvo diverso accordo tra le parti sociali, non può sindacare la scelta dei giorni in cui fruire di tali permessi, rimessa esclusivamente al lavoratore e soggetta solo ad obbligo di comunicazione, né può contestare la prestazione dell'assistenza in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, la quale pertanto non costituisce "abuso del diritto"

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 2096 depositata il 29 gennaio 2025 – I poteri attribuiti al giudice del rinvio sono soggetti a limiti diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di  norme  di  diritto,  ovvero  per  vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione

I poteri attribuiti al giudice del rinvio sono soggetti a limiti diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di  norme  di  diritto,  ovvero  per  vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione

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