cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18522 depositata l’ 8 giugno 2026 – Il lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell’attività lavorativa svolta, un danno alla salute è onerato di provare, oltre all’esistenza di tale danno, la nocività dell’ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l’una e l’altra

Il lavoratore che lamenti di avere subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute è onerato di provare, oltre all'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro, nonché il nesso tra l'una e l'altra

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18512 depositata l’ 8 giugno 2026 – Nel rito del lavoro i fatti da allegare devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi, affinché le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità, è sufficiente indicare come mezzi di prova i fatti allegati a fondamento delle pretese iniziali, senza necessità di riformularli separatamente come capi di prova

Nel rito del lavoro i fatti da allegare devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi, affinché le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità, è sufficiente indicare come mezzi di prova i fatti allegati a fondamento delle pretese iniziali, senza necessità di riformularli separatamente come capi di prova

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19033 depositata l’ 11 giugno 2026 – Una volta intervenute la notificazione e l’accettazione della cessione ex art. 1264 c.c., anche a mezzo del comportamento concludente della detrazione dell’importo dal debito contributivo l’INPS non poteva successivamente eseguire pagamenti, rimborsi o consentire compensazioni in favore dei cedenti senza esporsi al rischio del mancato effetto liberatorio verso il cessionario

Una volta intervenute la notificazione e l’accettazione della cessione ex art. 1264 c.c., anche a mezzo del comportamento concludente della detrazione dell’importo dal debito contributivo l’INPS non poteva successivamente eseguire pagamenti, rimborsi o consentire compensazioni in favore dei cedenti senza esporsi al rischio del mancato effetto liberatorio verso il cessionario

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17720 depositata il 3 giugno 2026 – Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell’ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente, il nomen iuris attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

Ai fini della qualificazione in termini di autonomia o di subordinazione dell'ulteriore rapporto di lavoro che il socio lavoratore di una società cooperativa stabilisca con la propria adesione o successivamente, il nomen iuris attribuito in linea generale ed astratta nel regolamento di organizzazione e la peculiarità del rapporto mutualistico connesso a quello di lavoro, pur configurandosi quali elementi necessari di valutazione, non rivestono portata dirimente, dovendosi piuttosto dare prevalenza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17712 depositata il 3 giugno 2026 – Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l’apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall’analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l’apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell’ambito di quest’ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione del giudice di merito

Il ricorrente per cassazione non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17594 depositata il 3 giugno 2026 – In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l’Inps è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d’ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa

In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l'Inps è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 17707 depositata il 3 giugno 2026 – L’indicazione del luogo in cui avviene la notificazione non rientra negli elementi costitutivi essenziali dell’atto, determinando quindi caso di nullità e non di inesistenza dell’atto, da ciò la possibilità che il vizio possa essere sanato successivamente attraverso la rinnovazione della notificazione stessa in modo corretto

L'indicazione del luogo in cui avviene la notificazione non rientra negli elementi costitutivi essenziali dell’atto, determinando quindi caso di nullità e non di inesistenza dell’atto, da ciò la possibilità che il vizio possa essere sanato successivamente attraverso la rinnovazione della notificazione stessa in modo corretto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 17290 depositata il 1° giugno 2026 – L’estensione delle tutele previste per il caso di licenziamento in periodo di fruizione del congedo e fino al compimento di un anno di età del bambino anche al padre lavoratore, per il caso di dimissione volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento, è condizionata alla fruizione del congedo di paternità, non potendo altrimenti il datore di lavoro, che normalmente non conosce la situazione familiare del dipendente se non a seguito della fruizione del congedo, in contrasto con il principio della certezza dei rapporti giuridici, accettare le dimissioni del lavoratore senza cautelativamente disporne la convalida dinanzi al Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro

L'estensione delle tutele previste per il caso di licenziamento in periodo di fruizione del congedo e fino al compimento di un anno di età del bambino anche al padre lavoratore, per il caso di dimissione volontarie presentate durante il periodo di divieto di licenziamento, è condizionata alla fruizione del congedo di paternità, non potendo altrimenti il datore di lavoro, che normalmente non conosce la situazione familiare del dipendente se non a seguito della fruizione del congedo, in contrasto con il principio della certezza dei rapporti giuridici, accettare le dimissioni del lavoratore senza cautelativamente disporne la convalida dinanzi al Servizio ispettivo del Ministero del Lavoro

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