cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19398 depositata il 12 giugno 2026 – Ai fini del godimento dello sgravio, è ininfluente che le cooperative e i consorzi non operino in zone agricole svantaggiate o di montagna e che i soci, riguardo al prodotto successivamente conferito, abbiano stipulato contratti agrari di natura associativa

Ai fini del godimento dello sgravio, è ininfluente che le cooperative e i consorzi non operino in zone agricole svantaggiate o di montagna e che i soci, riguardo al prodotto successivamente conferito, abbiano stipulato contratti agrari di natura associativa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19064 depositata l’ 11 giugno 2026 – A fronte di un giudicato penale di condanna che ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio ai sensi dell’art. 651 c.p.p., in ordine all’accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, non è precluso al giudice civile un autonomo accertamento, con pienezza di cognizione, del concorrente apporto causale alla produzione del danno da parte di terzi rimasti estranei al processo penale

A fronte di un giudicato penale di condanna che ha efficacia vincolante nel giudizio civile risarcitorio ai sensi dell’art. 651 c.p.p., in ordine all'accertamento del nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica e delle circostanze di tempo, luogo e modo di svolgimento di esso, non è precluso al giudice civile un autonomo accertamento, con pienezza di cognizione, del concorrente apporto causale alla produzione del danno da parte di terzi rimasti estranei al processo penale

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18570 depositata l’ 8 giugno 2026 – In caso di ricorso da parte dell’impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso “in tronco” attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell’agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell’incidenza dell’inadempimento sull’equilibrio contrattuale e della gravità della condotta

In caso di ricorso da parte dell'impresa preponente ad una clausola risolutiva espressa, che può ritenersi valida nei limiti in cui venga a giustificare un recesso "in tronco" attuato in situazioni concrete e con modalità a norma di legge o di accordi collettivi non legittimanti un recesso per giusta causa, il giudice deve comunque verificare anche che sussista un inadempimento dell'agente integrante giusta causa di recesso, tenendo conto delle complessive dimensioni economiche del contratto, dell'incidenza dell'inadempimento sull'equilibrio contrattuale e della gravità della condotta

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18532 depositata l’ 8 giugno 2026 – La previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può retroagire, facendo considerare maturato, in tutto o in parte, un termine con decorrenza da prima dell’entrata in vigore della legge che lo ha istituito, ciò non significa che una modifica normativa, che introduca un termine di decadenza prima non previsto, non sia applicabile anche alle situazioni soggettive in essere, purché la decorrenza del termine sia ancorata alla entrata in vigore della modifica legislativa stessa

La previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può retroagire, facendo considerare maturato, in tutto o in parte, un termine con decorrenza da prima dell'entrata in vigore della legge che lo ha istituito, ciò non significa che una modifica normativa, che introduca un termine di decadenza prima non previsto, non sia applicabile anche alle situazioni soggettive in essere, purché la decorrenza del termine sia ancorata alla entrata in vigore della modifica legislativa stessa

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19855 depositata il 15 giugno 2026 – Qualora il ricorrente per cassazione intenda denunziare la violazione del principio di non contestazione, ha lo specifico onere – ai fini dell’autosufficienza del motivo – di riportare per intero o comunque nei suoi passi più significativi e salienti il proprio atto processuale nel quale è contenuta la deduzione in fatto e l’atto processuale di controparte, dal quale desumere, appunto, la “non contestazione”, in modo da consentire a questa Corte di valutare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c.

ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, l'elemento della subordinazione (ossia della sottoposizione al potere direttivo, di controllo e, di conseguenza, disciplinare del datore di lavoro) costituisce una modalità d'essere del rapporto, desumibile da un insieme di circostanze che devono essere complessivamente valutate da parte del giudice del merito e ciò in particolare nei rapporti di lavoro aventi natura professionale o intellettuale ed indipendentemente da una iniziale pattuizione scritta. Nell’esercizio del potere di qualificazione giuridica del rapporto il giudice non può, pertanto, prescindere dal concreto riferimento alle modalità di espletamento e in particolare da elementi sussidiari, quali l'autonoma gestione del lavoro da parte del lavoratore, l'assoggettamento o meno a direttive, per quanto programmatiche, l'accettazione del rischio derivante dal mancato espletamento dell'attività lavorativa al fine di fruire di periodi di riposo

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