cassazione sez. lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20710 depositata il 18 giugno 2026 – In materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica superiore a quella di inquadramento formale, il giudice – senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione – può riconoscere l’inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia

In materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica superiore a quella di inquadramento formale, il giudice - senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione - può riconoscere l'inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20604 depositata il 18 giugno 2026 – In caso di applicazione della tutela reale in materia di licenziamento, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenziali obbligatori sono obbligazioni pubbliche, sicché deve escludersi che il lavoratore possa sostituirsi all’ente previdenziale per ottenere la condanna del datore al pagamento degli stessi. In tale ipotesi, la prescrizione quinquennale del credito contributivo comincia a decorrere solo successivamente all’ordine di reintegrazione e si converte in prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., con il passaggio in giudicato del relativo provvedimento

In caso di applicazione della tutela reale in materia di licenziamento, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell'ente previdenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenziali obbligatori sono obbligazioni pubbliche, sicché deve escludersi che il lavoratore possa sostituirsi all'ente previdenziale per ottenere la condanna del datore al pagamento degli stessi. In tale ipotesi, la prescrizione quinquennale del credito contributivo comincia a decorrere solo successivamente all'ordine di reintegrazione e si converte in prescrizione decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., con il passaggio in giudicato del relativo provvedimento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19614 depositata il 13 giugno 2026 – Il decorso del termine di sessanta giorni dall’inizio della disoccupazione indennizzabile (ossia dall’ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro) per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio dell’indennità di mobilità, previsto dall’art. 129, comma 5, r.d.l. n. 1827/1935, giusta il rinvio ad esso operato dall’art. 7, comma 12, l. n. 223/1991, determina la decadenza dal relativo diritto, salvo che l’impedimento addotto rispetto all’esercizio del diritto stesso sia riconducibile al concetto normativo di “forza maggiore”

Il decorso del termine di sessanta giorni dall'inizio della disoccupazione indennizzabile (ossia dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro) per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio dell'indennità di mobilità, previsto dall'art. 129, comma 5, r.d.l. n. 1827/1935, giusta il rinvio ad esso operato dall'art. 7, comma 12, l. n. 223/1991, determina la decadenza dal relativo diritto, salvo che l'impedimento addotto rispetto all'esercizio del diritto stesso sia riconducibile al concetto normativo di "forza maggiore"

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 15670 depositata il 22 maggio 2026 – In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell’essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo

In materia di sanzioni disciplinari, il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, in quanto implica un apprezzamento dei fatti che hanno dato origine alla controversia, ed è sindacabile in sede di legittimità soltanto quando la motivazione della sentenza impugnata sul punto manchi del tutto, ovvero sia affetta da vizi giuridici consistenti nell'essere stata articolata su espressioni od argomenti tra loro inconciliabili, oppure perplessi o manifestamente ed obiettivamente incomprensibili, ovvero ancora sia viziata da omesso esame di un fatto avente valore decisivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20621 depositata il 18 giugno 2026 – E’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito

E' inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19606 depositata il 13 giugno 2026 – In tema di indennità di accompagnamento, la documentazione specialistica pubblica che attesti, in epoca anteriore alla domanda amministrativa, una condizione di necessità di assistenza continuativa e di supervisione costante nelle attività di base della vita quotidiana deve essere valutata alla luce del corretto parametro normativo di cui all’art. 1 della legge n. 18 del 1980, verificando se essa integri già, alla data della domanda, l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, senza poter essere svalutata mediante il solo richiamo alla natura progressiva della patologia, in assenza di specifici elementi contrari

In tema di indennità di accompagnamento, la documentazione specialistica pubblica che attesti, in epoca anteriore alla domanda amministrativa, una condizione di necessità di assistenza continuativa e di supervisione costante nelle attività di base della vita quotidiana deve essere valutata alla luce del corretto parametro normativo di cui all’art. 1 della legge n. 18 del 1980, verificando se essa integri già, alla data della domanda, l’incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con necessità di assistenza continua, senza poter essere svalutata mediante il solo richiamo alla natura progressiva della patologia, in assenza di specifici elementi contrari

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18607 depositata l’ 8 giugno 2026

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18607 depositata l' 8 giugno 2026 Lavoro - Conferimento del ramo d’azienda - Autonomia funzionale ed organizzativa del ramo ceduto - Declaratoria di nullità/invalidità/inefficacia della cessione - Soluzione di continuità - Onere probatorio - Rigetto Fatti di causa 1.- E.B. e gli altri indicati in epigrafe avevano lavorato alle dipendenze [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18603 depositata l’ 8 giugno 2026 – Spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte

Spetta al giudice del merito apprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte

Torna in cima