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Autoliquidazione 2024-2025 – Servizio “Comunicazione Basi di Calcolo”, Servizi online “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo” PAT – Servizio “Visualizza elementi di calcolo” PAN – INAIL – Nota n. 11783 del 4 dicembre 2024

INAIL - Nota n. 11783 del 4 dicembre 2024 Autoliquidazione 2024-2025 - Servizio “Comunicazione Basi di Calcolo”, Servizi online “Visualizza Basi di Calcolo” e “Richiesta Basi di Calcolo” PAT - Servizio “Visualizza elementi di calcolo” PAN Servizi online Si comunica che il servizio online relativo alla Comunicazione delle Basi di Calcolo per l’autoliquidazione 2024/2025 è [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30426 depositata il 26 novembre 2024 – Il ricorso per cassazione, giudizio a critica vincolata, deve – a pena di inammissibilità – essere articolato in motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, di modo che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, nemmeno sufficiente un’affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione

Il ricorso per cassazione, giudizio a critica vincolata, deve – a pena di inammissibilità – essere articolato in motivi aventi i caratteri di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, di modo che è inammissibile il ricorso nel quale non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, nemmeno sufficiente un'affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29178 depositata il 12 novembre 2024 – Ai fini della misurazione dell’orario di lavoro, l’art. 1, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003 attribuisce espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro, sicché deve considerarsi orario di lavoro l’arco temporale comunque trascorso dal lavoratore all’interno dell’azienda nell’espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi o non assoggettato al potere gerarchico

Ai fini della misurazione dell'orario di lavoro, l'art. 1, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003 attribuisce espresso ed alternativo rilievo non solo al tempo della prestazione effettiva ma anche a quello della disponibilità del lavoratore e della sua presenza sui luoghi di lavoro, sicché deve considerarsi orario di lavoro l'arco temporale comunque trascorso dal lavoratore all'interno dell'azienda nell'espletamento di attività prodromiche ed accessorie allo svolgimento, in senso stretto, delle mansioni affidategli, ove il datore di lavoro non provi che egli sia ivi libero di autodeterminarsi o non assoggettato al potere gerarchico

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 28805 depositata l’ 8 novembre 2024 – La validità della cessione dell’azienda non è condizionata alla prognosi della continuazione dell’attività produttiva e, di conseguenza, all’onere del cedente di verificare le capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario, poiché, se il legislatore ha predisposto, a garanzia dei lavoratori, una serie di cautele che vanno dalla previsione della responsabilità solidale del cedente e del concessionario in relazione ai crediti maturati dai dipendenti all’intervento delle organizzazioni sindacali, nondimeno, nessun limite, neppure implicito, sanzionato con l’invalidità e inefficacia dell’atto, è stato posto alla libertà dell’imprenditore di dismettere l’azienda, nel rispetto dell’art. 41 Cost.

La validità della cessione dell'azienda non è condizionata alla prognosi della continuazione dell'attività produttiva e, di conseguenza, all'onere del cedente di verificare le capacità e potenzialità imprenditoriali del cessionario, poiché, se il legislatore ha predisposto, a garanzia dei lavoratori, una serie di cautele che vanno dalla previsione della responsabilità solidale del cedente e del concessionario in relazione ai crediti maturati dai dipendenti all'intervento delle organizzazioni sindacali, nondimeno, nessun limite, neppure implicito, sanzionato con l'invalidità e inefficacia dell'atto, è stato posto alla libertà dell'imprenditore di dismettere l'azienda, nel rispetto dell'art. 41 Cost.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 29397 depositata il 14 novembre 2024 – Nell’ipotesi di demansionamento, il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo (pure in mancanza di intenti discriminatori o persecutori idonei a qualificarlo come mobbing), alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale del dipendente, nonché all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore

Nell’ipotesi di demansionamento, il danno non patrimoniale è risarcibile ogni qual volta la condotta illecita del datore di lavoro abbia violato, in modo grave, i diritti del lavoratore che siano oggetto di tutela costituzionale, in rapporto alla persistenza del comportamento lesivo (pure in mancanza di intenti discriminatori o persecutori idonei a qualificarlo come mobbing), alla durata e reiterazione delle situazioni di disagio professionale e personale del dipendente, nonché all’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro Sentenza n. 29787 depositata il 19 novembre 2024 – La clausola 4 dell’Accordo Quadro, che impone di riservare agli assunti a tempo determinato le medesime condizioni di impiego previste per i dipendenti a tempo indeterminato; per cui il tempo lavorato con plurimi contratti a termine, sia pur non consecutivi, deve essere considerato utile ai fini del raggiungimento del requisito del “biennio” richiesto dalla su richiamata disposizione. In caso contrario, si realizzerebbe una effettiva disparità discriminatoria tra lavoratori, non consentita

La clausola 4 dell’Accordo Quadro, che impone di riservare agli assunti a tempo determinato le medesime condizioni di impiego previste per i dipendenti a tempo indeterminato; per cui il tempo lavorato con plurimi contratti a termine, sia pur non consecutivi, deve essere considerato utile ai fini del raggiungimento del requisito del “biennio” richiesto dalla su richiamata disposizione. In caso contrario, si realizzerebbe una effettiva disparità discriminatoria tra lavoratori, non consentita.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 29400 depositata il 14 novembre 2024 – Le ipotesi di mobbing costituiscono violazioni dell’art. 2087 c.c. e, quindi, integrano fattispecie di responsabilità contrattuale che si caratterizzano, rispetto alle altre infrazioni del menzionato art. 2087 c.c., per il fatto di assumere rilievo principalmente in presenza di una serie di condotte legittime del datore di lavoro unificate da un intento persecutorio le quali, nonostante la formale correttezza dell’operato del detto datore, rappresentano, comunque, proprio in ragione di tale intento, un inadempimento agli obblighi derivanti dal citato art. 2087 c.c.; Il lavoratore che lamenti la violazione della prescrizione dell’art. 2087 c.c. è tenuto, sul piano della ripartizione dell’onere probatorio, a riscontrare il fatto costituente inadempimento dell’obbligo in questione nonché il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento stesso ed il danno da lui eventualmente subito, mentre non è gravato dall’onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante

Le ipotesi di mobbing costituiscono violazioni dell’art. 2087 c.c. e, quindi, integrano fattispecie di responsabilità contrattuale che si caratterizzano, rispetto alle altre infrazioni del menzionato art. 2087 c.c., per il fatto di assumere rilievo principalmente in presenza di una serie di condotte legittime del datore di lavoro unificate da un intento persecutorio le quali, nonostante la formale correttezza dell’operato del detto datore, rappresentano, comunque, proprio in ragione di tale intento, un inadempimento agli obblighi derivanti dal citato art. 2087 c.c.; Il lavoratore che lamenti la violazione della prescrizione dell’art. 2087 c.c. è tenuto, sul piano della ripartizione dell’onere probatorio, a riscontrare il fatto costituente inadempimento dell’obbligo in questione nonché il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento stesso ed il danno da lui eventualmente subito, mentre non è gravato dall’onere della prova relativa alla colpa del datore di lavoro danneggiante

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 30079 depositata il 21 novembre 2024 – Il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un’agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l’adempimento, né l’inadempimento dell’obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l’inadempimento stesso riconducibile, come l’adempimento, all’attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza

Il controllo di terzi, sia quello di guardie particolari giurate così come di addetti di un'agenzia investigativa, non può riguardare, in nessun caso, né l'adempimento, né l'inadempimento dell'obbligazione contrattuale del lavoratore di prestare la propria opera, essendo l'inadempimento stesso riconducibile, come l'adempimento, all'attività lavorativa, che è sottratta alla suddetta vigilanza

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