lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 25715 depositata il 19 settembre 2025 – La partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica

La partecipazione pubblica non muta la natura di soggetto privato della società, la quale resta assoggettata al regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, salve specifiche disposizioni di segno contrario o ragioni ostative di sistema che portino ad attribuire rilievo alla natura pubblica del capitale impiegato e del soggetto che possiede le azioni della persona giuridica

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 26170 depositata il 25 settembre 2025 – La codatorialità nell’impresa di gruppo presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all’effettivo utilizzatore della prestazione, ovvero agli effettivi utilizzatori promiscui secondo i principi delle obbligazioni solidali

La codatorialità nell'impresa di gruppo presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, secondo le regole generali di imputazione del rapporto all'effettivo utilizzatore della prestazione, ovvero agli effettivi utilizzatori promiscui secondo i principi delle obbligazioni solidali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26140 depositata il 25 settembre 2025 – In tema di pubblico impiego privatizzato, l’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell’equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all’art. 2103 c.c.

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 assegna rilievo solo al criterio dell'equivalenza formale delle mansioni, con riferimento alla classificazione prevista in astratto dai contratti collettivi, indipendentemente dalla professionalità in concreto acquisita, senza che il giudice possa sindacare la natura equivalente della mansione, non potendosi avere riguardo alla norma generale di cui all'art. 2103 c.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26148 depositata il 25 settembre 2025 – L’autorizzazione, meglio il consenso all’esecuzione della prestazione di lavoro straordinario, può essere anche implicita e costituisce presupposto sufficiente per il riconoscimento del diritto al pagamento dei relativi emolumenti.

L’autorizzazione, meglio il consenso all’esecuzione della prestazione di lavoro straordinario, può essere anche implicita e costituisce presupposto sufficiente per il riconoscimento del diritto al pagamento dei relativi emolumenti.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 26034 depositata il 24 settembre 2025 – In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l’Inps è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d’ufficio, con effetto “ex tunc”, qualsiasi provvedimento che risulti “ab origine” adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa

In forza del potere di autotutela spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l'Inps è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto "ex tunc", qualsiasi provvedimento che risulti "ab origine" adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa

INPS – Messaggio n. 2821 del 26 settembre 2025 – Prestazione Universale di cui agli articoli da 34 a 36 del Decreto Legislativo 15 marzo 2024, n. 29 – Ratei maturati e non riscossi

INPS - Messaggio n. 2821 del 26 settembre 2025 Prestazione Universale di cui agli articoli da 34 a 36 del Decreto Legislativo 15 marzo 2024, n. 29 - Ratei maturati e non riscossi Con il presente messaggio si forniscono indicazioni operative per la gestione delle rate maturate e non riscosse della quota integrativa definita “assegno [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 25131 depositata il 12 settembre 2025 – Nelle obbligazioni di durata – come nel caso rendita per malattia professionale – l’effetto del giudicato non può dispiegarsi nei confronti del soggetto, non più tenuto per legge ad erogarle, essendo succeduto per legge altro soggetto

Nelle obbligazioni di durata - come nel caso rendita per malattia professionale - l'effetto del giudicato non può dispiegarsi nei confronti del soggetto, non più tenuto per legge ad erogarle, essendo succeduto per legge altro soggetto

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