lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31824 depositata il 10 dicembre 2024 – Nella determinazione della “quota B” della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 7, così come da ultimo modificato dal D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 10. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dal medesimo D.lgs. n. 182 del 1997, art. 4, comma 8

Nella determinazione della "quota B" della pensione, relativa alle anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1992 dai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo in data anteriore al 31 dicembre 1995, non si prendono in considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione giornaliera pensionabile, per la parte eccedente, le retribuzioni giornaliere superiori al limite fissato dal D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, art. 12, comma 7, così come da ultimo modificato dal D.lgs. 30 aprile 1997, n. 182, art. 1, comma 10. Tale limite non è stato abrogato per incompatibilità dal medesimo D.lgs. n. 182 del 1997, art. 4, comma 8

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31712 depositata il 10 dicembre 2024 – Il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell’ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici

Il lavoro prestato nella giornata di domenica, anche nell'ipotesi di differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, deve essere in ogni caso compensato con un quid pluris che, ove non previsto dalla contrattazione collettiva, può essere determinato dal giudice e può consistere anche in benefici non necessariamente economici

L. n. 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro” – Prime indicazioni – Nota n. 9740 del 30 dicembre 2024 dell’ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO

ISPETTORATO NAZIONALE del LAVORO - Nota n. 9740 del 30 dicembre 2024 L. n. 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro” - Prime indicazioni Nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 303 del 28 dicembre 2024 è stata pubblicata la L. n. 203/2024 recante “Disposizioni in materia di lavoro”, in relazione alla quale si ritiene [...]

INPS – Circolare n. 115 del 31 dicembre 2024 – Articolo 38, commi 7-bis e 7-ter, del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 – Reintroduzione degli elenchi nominativi trimestrali di variazione degli operai agricoli a tempo determinato – Elenco straordinario dei provvedimenti individuali di variazione degli elenchi nominativi annuali adottati a decorrere dal mese di luglio 2020 e non validamente notificati

INPS - Circolare n. 115 del 31 dicembre 2024 Articolo 38, commi 7-bis e 7-ter, del Decreto-Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111 - Reintroduzione degli elenchi nominativi trimestrali di variazione degli operai agricoli a tempo determinato - Elenco straordinario dei provvedimenti individuali di variazione degli [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31612 depositata il 9 dicembre 2024 – In tema di interposizione di manodopera, l’obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla c.d. messa in mora (recte, dall’intimazione a ricevere la prestazione), la quale non dev’essere necessariamente successiva alla pronunzia dichiarativa della fittizietà dell’interposizione, perché nullità dell’interposizione e messa in mora sono elementi costitutivi del predetto obbligo, ma non sono richiesti secondo una rigida e predeterminata sequenza temporale

In tema di interposizione di manodopera, l'obbligo retributivo del datore effettivo decorre dalla c.d. messa in mora (recte, dall'intimazione a ricevere la prestazione), la quale non dev'essere necessariamente successiva alla pronunzia dichiarativa della fittizietà dell'interposizione, perché nullità dell'interposizione e messa in mora sono elementi costitutivi del predetto obbligo, ma non sono richiesti secondo una rigida e predeterminata sequenza temporale

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