lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 28657 depositata il 7 novembre 2024 – Le cosiddette clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere la prestazione lavorativa dedotta in un contratto part time, sono illegittime, atteso che l’esigenza della previa pattuizione bilaterale della riduzione di orario comporta – stante la ratio dell’art. 5 della legge n. 863 del 1984 – che, se le parti concordano per un orario giornaliero inferiore a quello ordinario, di tale orario debba essere determinata la collocazione nell’arco della giornata e che, se parimenti le parti convengono che l’attività debba svolgersi solo in alcuni giorni della settimana o del mese, anche la distribuzione di tali giornate lavorative sia previamente stabilita

Le cosiddette clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere la prestazione lavorativa dedotta in un contratto part time, sono illegittime, atteso che l’esigenza della previa pattuizione bilaterale della riduzione di orario comporta – stante la ratio dell’art. 5 della legge n. 863 del 1984 – che, se le parti concordano per un orario giornaliero inferiore a quello ordinario, di tale orario debba essere determinata la collocazione nell’arco della giornata e che, se parimenti le parti convengono che l’attività debba svolgersi solo in alcuni giorni della settimana o del mese, anche la distribuzione di tali giornate lavorative sia previamente stabilita

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28326 depositata il 4 novembre 2024 – Ai fini della determinazione dei premi per l’assicurazione infortunistica a carico del datore di lavoro, la transazione conclusa in sede di surroga tra l’Inail e il responsabile dell’infortunio per un ammontare inferiore rispetto alla misura del danno subito non incide riduttivamente sui tassi di premio per l’intero ammontare del danno ove risulti, con valutazione “ex ante” che tenga conto della ragionevolezza e della convenienza della transazione in relazione al grado di incertezza circa il prevedibile esito della lite, che l’istituto stesso, nell’addivenire alla transazione abbia agito con la diligenza del buon padre di famiglia

Ai fini della determinazione dei premi per l'assicurazione infortunistica a carico del datore di lavoro, la transazione conclusa in sede di surroga tra l'Inail e il responsabile dell'infortunio per un ammontare inferiore rispetto alla misura del danno subito non incide riduttivamente sui tassi di premio per l'intero ammontare del danno ove risulti, con valutazione "ex ante" che tenga conto della ragionevolezza e della convenienza della transazione in relazione al grado di incertezza circa il prevedibile esito della lite, che l'istituto stesso, nell'addivenire alla transazione abbia agito con la diligenza del buon padre di famiglia

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 28531 depositata il 6 novembre 2024 – A decorrere dall’entrata in vigore della n. 88 del 1989 la classificazione dei datori di lavoro operata dall’Inps sulla scorta dei criteri dettati dall’art. 49 della stessa legge ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali e, quindi, anche ai fini dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

A decorrere dall'entrata in vigore della n. 88 del 1989 la classificazione dei datori di lavoro operata dall'Inps sulla scorta dei criteri dettati dall'art. 49 della stessa legge ha effetto a tutti i fini previdenziali ed assistenziali e, quindi, anche ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 28122 depositata il 31 ottobre 2024 – In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell’attività valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con cui viene riempita di contenuto la clausola generale dell’art. 2119 c.c.

In tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, la valutazione della gravità e proporzionalità della condotta rientra nell'attività valutativa del giudice di merito, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, con cui viene riempita di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28164 depositata il 31 ottobre 2024 – L’art. 2118, secondo comma, cod. civ. prevede l’obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l’indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato. La giurisprudenza riconosce la ricorrenza dei presupposti per il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso anche nell’ipotesi di cambio appalto

L'art. 2118, secondo comma, cod. civ. prevede l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere al lavoratore l'indennità sostitutiva del preavviso in ogni caso di licenziamento individuale che non sia preceduto da periodo di preavviso lavorato. La giurisprudenza riconosce la ricorrenza dei presupposti per il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso anche nell'ipotesi di cambio appalto

Gestione dipendenti pubblici (GDP) – UNIEMENS/ListaPosPA – Rilevazione della mancata trasmissione delle denunce mensili – Rilascio della procedura “Scoperture contributive GDP”, versione reingegnerizzata di “Enti inadempienti” – Cessazione dei codici modello 74AJ00, 74BJ00 e 74CJ00 – INPS – Messaggio n. 3749 dell’ 11 novembre 2024, n. 3749

INPS - Messaggio n. 3749 dell' 11 novembre 2024, n. 3749 Gestione dipendenti pubblici (GDP) - UNIEMENS/ListaPosPA - Rilevazione della mancata trasmissione delle denunce mensili - Rilascio della procedura “Scoperture contributive GDP”, versione reingegnerizzata di “Enti inadempienti” - Cessazione dei codici modello 74AJ00, 74BJ00 e 74CJ00 L’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 28227 depositata il 4 novembre 2024 – In tema di lavoro “interinale”, nel caso in cui l’utilizzatore, in violazione dell’art. 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997 (applicabile ratione temporis), stipuli col fornitore contratti di fornitura di lavoro temporaneo in misura eccedente la percentuale fissata dai contratti collettivi, non si instaura un ordinario rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e utilizzatore, attesa l’assenza di ogni sanzione per la suddetta irregolarità, che riguarda la sola posizione dell’utilizzatore e non può inficiare il rapporto tra lavoratore e fornitore

In tema di lavoro “interinale”, nel caso in cui l’utilizzatore, in violazione dell’art. 1, comma 8, della legge n. 196 del 1997 (applicabile ratione temporis), stipuli col fornitore contratti di fornitura di lavoro temporaneo in misura eccedente la percentuale fissata dai contratti collettivi, non si instaura un ordinario rapporto di lavoro subordinato tra lavoratore e utilizzatore, attesa l’assenza di ogni sanzione per la suddetta irregolarità, che riguarda la sola posizione dell’utilizzatore e non può inficiare il rapporto tra lavoratore e fornitore

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