lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31504 depositata l’ 8 dicembre 2024 – Il giudizio concernente la sussistenza o meno del nesso di causalità tra l’attività lavorativa svolta e l’insorgenza di una malattia professionale costituisce un tipico apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità valutativa del giudice di merito

Il giudizio concernente la sussistenza o meno del nesso di causalità tra l’attività lavorativa svolta e l’insorgenza di una malattia professionale costituisce un tipico apprezzamento di fatto rimesso alla discrezionalità valutativa del giudice di merito

Congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 – INPS – Messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024

INPS - Messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024 Congedo di paternità obbligatorio di cui all’articolo 27-bis del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 - Chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza Con il presente messaggio, anche a seguito delle richieste pervenute dalle Strutture territoriali, si forniscono chiarimenti sui termini di prescrizione e decadenza applicabili [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31620 depositata il 9 dicembre 2024 – Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell’acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell’individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80.

Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall’articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n.297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.80.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31064 depositata il 4 dicembre 2024 – Il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del TFR dallo speciale Fondo di cui all’art. 2, l. n. 297/1982, si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto

Il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del TFR dallo speciale Fondo di cui all’art. 2, l. n. 297/1982, si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto

Messaggio n. 4189 del 10 dicembre 2024 – Gestione separata committenti – Nuovo codice attività del flusso Uniemens Gestione separata collegato ai tipi rapporto D1 – D2 – D3

Messaggio n. 4189 del 10 dicembre 2024 Gestione separata committenti - Nuovo codice attività del flusso Uniemens Gestione separata collegato ai tipi rapporto D1 – D2 – D3 1. Premessa Con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 l’Istituto ha fornito indicazioni in merito alle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 32280 depositata il 13 dicembre 2024 – Per collegare il dies a quo di decorrenza del termine triennale di cui all’art. 112 D.P.R. nr.1124 del 1965 al provvedimento conclusivo del procedimento penale (la sentenza passata in giudicato e/o, in difetto dell’esercizio dell’azione penale, il decreto di archiviazione) è necessario che lo stesso sia attivato nei confronti dei soggetti verso cui l’Inail intende promuovere l’azione di regresso, per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 cod. pen., e, ove sia stata già disposta la liquidazione dell’indennizzo, nel triennio successivo al riconoscimento della prestazione. Resta, invece, irrilevante l’eventuale procedimento penale instaurato per i soli reati contravvenzionali, legati alla violazione di norme antinfortunistiche

Per collegare il dies a quo di decorrenza del termine triennale di cui all'art. 112 D.P.R. nr.1124 del 1965 al provvedimento conclusivo del procedimento penale (la sentenza passata in giudicato e/o, in difetto dell'esercizio dell'azione penale, il decreto di archiviazione) è necessario che lo stesso sia attivato nei confronti dei soggetti verso cui l'Inail intende promuovere l'azione di regresso, per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 cod. pen., e, ove sia stata già disposta la liquidazione dell'indennizzo, nel triennio successivo al riconoscimento della prestazione. Resta, invece, irrilevante l'eventuale procedimento penale instaurato per i soli reati contravvenzionali, legati alla violazione di norme antinfortunistiche

Ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale nei confronti del datore di lavoro, il termine di prescrizione dell’azione di regresso decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, salvo nei casi di procedimenti penali per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 cod. pen.

Ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale nei confronti del datore di lavoro, il termine di prescrizione dell’azione di regresso decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, salvo nei casi di procedimenti penali per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 cod. pen.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 31719 depositata il 10 dicembre 2024 – Nella disciplina dettata dall’art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del servizio mensa e l’importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto

Nella disciplina dettata dall'art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del servizio mensa e l'importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto

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