lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31545 depositata il 9 dicembre 2024 – Nel lavoro pubblico, non operando la «conversione», resta fermo, tuttavia, a fronte dell’illegittimità della somministrazione, l’anteriore effetto di sostituzione soggettiva della pubblica amministrazione‒utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine intercorrente tra Agenzia di somministrazione e lavoratore somministrato; tale effetto, invero, non trova ostacolo nella previsione dell’articolo 36 d.lgs. n. 165/2001, che impedisce la costituzione di rapporti di lavoro «a tempo indeterminato» con le pubbliche amministrazioni; di talché la disciplina applicabile per effetto della sostituzione dell’utilizzatore‒pubblica amministrazione alla agenzia di somministrazione è quella del contratto di lavoro subordinato a termine illegittimo

Nel lavoro pubblico, non operando la «conversione», resta fermo, tuttavia, a fronte dell’illegittimità della somministrazione, l'anteriore effetto di sostituzione soggettiva della pubblica amministrazione‒utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine intercorrente tra Agenzia di somministrazione e lavoratore somministrato; tale effetto, invero, non trova ostacolo nella previsione dell'articolo 36 d.lgs. n. 165/2001, che impedisce la costituzione di rapporti di lavoro «a tempo indeterminato» con le pubbliche amministrazioni; di talché la disciplina applicabile per effetto della sostituzione dell'utilizzatore‒pubblica amministrazione alla agenzia di somministrazione è quella del contratto di lavoro subordinato a termine illegittimo

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 1450 depositata il 21 gennaio 2025 – In tema di responsabilità solidale del committente con l’appaltatore di servizi, la locuzione “trattamenti retributivi” di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev’essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l’indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista

In tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione "trattamenti retributivi" di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, dev'essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti e tra questi non rientra l'indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti cui è in prevalenza attribuita una natura mista

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 32144 depositata il 12 dicembre 2024 – Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se correttamente motivata, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell’uno o nell’altro schema contrattuale

Ai fini della qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce apprezzamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede, se correttamente motivata, la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice del merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale

INPS – Messaggio n. 157 del 16 gennaio 2025 – Indennità di malattia in favore dei lavoratori marittimi ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 – Sottoscrizione dei Protocolli d’intesa tra l’INPS e Air Sea Holiday GmbH, nonché Costa Crociere S.p.A. Modalità di pagamento degli eventi di malattia

INPS - Messaggio n. 157 del 16 gennaio 2025 Indennità di malattia in favore dei lavoratori marittimi ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Decreto-Legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 99 - Sottoscrizione dei Protocolli d’intesa tra l’INPS e Air Sea Holiday GmbH, nonché Costa Crociere [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Sentenza n. 31523 depositata l’ 8 dicembre 2024 – In tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportano spese a carico della Pubblica Amministrazione richiedono la necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti adottati e le procedure svolte sono privi di effetti e non producono il sorgere di diritti delle parti, eccezion fatta per i rapporti di lavoro di fatto, stipulati in violazione sia della legge sia della contrattazione collettiva, che devono essere comunque remunerati per effetto del disposto dell’art. 2126 c.c. e dei principi sanciti dagli artt. 35 e 36 della Costituzione; in tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che comportano spese a carico della P.A., incidendo sul costo del personale, e che sono state adottate in assenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa sono nulle e la relativa invalidità deve essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in appello, pur se non sia stata prospettata né in primo grado né al momento dell’impugnazione, purché i relativi presupposti di fatto siano stati dimostrati tempestivamente, eventualmente emergendo dalle prove ritualmente ammesse, e fatti salvi, comunque, i poteri istruttori esercitabili d’ufficio dal giudice del merito, le esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione e la possibilità di rimessione in termini, sussistendone i requisiti di legge

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che incidono sul costo del personale e comportano spese a carico della Pubblica Amministrazione richiedono la necessaria copertura finanziaria e di spesa, in mancanza della quale gli atti adottati e le procedure svolte sono privi di effetti e non producono il sorgere di diritti delle parti, eccezion fatta per i rapporti di lavoro di fatto, stipulati in violazione sia della legge sia della contrattazione collettiva, che devono essere comunque remunerati per effetto del disposto dell’art. 2126 c.c. e dei principi sanciti dagli artt. 35 e 36 della Costituzione; in tema di pubblico impiego contrattualizzato, le decisioni datoriali che comportano spese a carico della P.A., incidendo sul costo del personale, e che sono state adottate in assenza della necessaria copertura finanziaria e di spesa sono nulle e la relativa invalidità deve essere rilevata d’ufficio dal giudice anche in appello, pur se non sia stata prospettata né in primo grado né al momento dell’impugnazione, purché i relativi presupposti di fatto siano stati dimostrati tempestivamente, eventualmente emergendo dalle prove ritualmente ammesse, e fatti salvi, comunque, i poteri istruttori esercitabili d’ufficio dal giudice del merito, le esigenze istruttorie derivanti dalla sentenza di annullamento della Corte di cassazione e la possibilità di rimessione in termini, sussistendone i requisiti di legge

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 605 depositata il 10 gennaio 2024 – Il ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare  oneri  finanziari  sproporzionati,  idoneo  a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l’interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all’impresa, è stato individuato nella soluzione dello smart working dall’abitazione, già utilizzata nel periodo pandemico

Il ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare  oneri  finanziari  sproporzionati,  idoneo  a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all'impresa, è stato individuato nella soluzione dello smart working dall'abitazione, già utilizzata nel periodo pandemico

Il disabile ha diritto allo smat working e la società deve apportare un ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, deve essere idoneo a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l’interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione utile all’impresa

Il disabile ha diritto allo smat working e la società deve apportare un ragionevole accomodamento organizzativo che, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, deve essere idoneo a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l'interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione utile all'impresa

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