CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 31545 depositata il 9 dicembre 2024 – Nel lavoro pubblico, non operando la «conversione», resta fermo, tuttavia, a fronte dell’illegittimità della somministrazione, l’anteriore effetto di sostituzione soggettiva della pubblica amministrazione‒utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine intercorrente tra Agenzia di somministrazione e lavoratore somministrato; tale effetto, invero, non trova ostacolo nella previsione dell’articolo 36 d.lgs. n. 165/2001, che impedisce la costituzione di rapporti di lavoro «a tempo indeterminato» con le pubbliche amministrazioni; di talché la disciplina applicabile per effetto della sostituzione dell’utilizzatore‒pubblica amministrazione alla agenzia di somministrazione è quella del contratto di lavoro subordinato a termine illegittimo
Nel lavoro pubblico, non operando la «conversione», resta fermo, tuttavia, a fronte dell’illegittimità della somministrazione, l'anteriore effetto di sostituzione soggettiva della pubblica amministrazione‒utilizzatrice nel rapporto di lavoro a termine intercorrente tra Agenzia di somministrazione e lavoratore somministrato; tale effetto, invero, non trova ostacolo nella previsione dell'articolo 36 d.lgs. n. 165/2001, che impedisce la costituzione di rapporti di lavoro «a tempo indeterminato» con le pubbliche amministrazioni; di talché la disciplina applicabile per effetto della sostituzione dell'utilizzatore‒pubblica amministrazione alla agenzia di somministrazione è quella del contratto di lavoro subordinato a termine illegittimo