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Messaggio n. 4189 del 10 dicembre 2024 – Gestione separata committenti – Nuovo codice attività del flusso Uniemens Gestione separata collegato ai tipi rapporto D1 – D2 – D3

Messaggio n. 4189 del 10 dicembre 2024 Gestione separata committenti - Nuovo codice attività del flusso Uniemens Gestione separata collegato ai tipi rapporto D1 – D2 – D3 1. Premessa Con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 l’Istituto ha fornito indicazioni in merito alle disposizioni del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 32280 depositata il 13 dicembre 2024 – Per collegare il dies a quo di decorrenza del termine triennale di cui all’art. 112 D.P.R. nr.1124 del 1965 al provvedimento conclusivo del procedimento penale (la sentenza passata in giudicato e/o, in difetto dell’esercizio dell’azione penale, il decreto di archiviazione) è necessario che lo stesso sia attivato nei confronti dei soggetti verso cui l’Inail intende promuovere l’azione di regresso, per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 cod. pen., e, ove sia stata già disposta la liquidazione dell’indennizzo, nel triennio successivo al riconoscimento della prestazione. Resta, invece, irrilevante l’eventuale procedimento penale instaurato per i soli reati contravvenzionali, legati alla violazione di norme antinfortunistiche

Per collegare il dies a quo di decorrenza del termine triennale di cui all'art. 112 D.P.R. nr.1124 del 1965 al provvedimento conclusivo del procedimento penale (la sentenza passata in giudicato e/o, in difetto dell'esercizio dell'azione penale, il decreto di archiviazione) è necessario che lo stesso sia attivato nei confronti dei soggetti verso cui l'Inail intende promuovere l'azione di regresso, per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 cod. pen., e, ove sia stata già disposta la liquidazione dell'indennizzo, nel triennio successivo al riconoscimento della prestazione. Resta, invece, irrilevante l'eventuale procedimento penale instaurato per i soli reati contravvenzionali, legati alla violazione di norme antinfortunistiche

Ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale nei confronti del datore di lavoro, il termine di prescrizione dell’azione di regresso decorre dal momento di liquidazione dell’indennizzo al danneggiato, salvo nei casi di procedimenti penali per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 cod. pen.

Ove non sia stato iniziato alcun procedimento penale nei confronti del datore di lavoro, il termine di prescrizione dell’azione di regresso decorre dal momento di liquidazione dell'indennizzo al danneggiato, salvo nei casi di procedimenti penali per i reati previsti e puniti dagli artt. 589 e 590 cod. pen.

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 31719 depositata il 10 dicembre 2024 – Nella disciplina dettata dall’art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del servizio mensa e l’importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto

Nella disciplina dettata dall'art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del servizio mensa e l'importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto

Il valore del servizio mensa e l’importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce di tale servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro

Il valore del servizio mensa e l'importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce di tale servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 31712 depositata il 10 dicembre 2024 – Il fatto che la contrattazione collettiva non abbia previsto espressamente alcuna maggiorazione in forma indennitaria o salariale per il lavoro domenicale non è qualificabile come conseguenza di una volontà delle parti collettive diretta ad escludere la possibilità di attribuire i vantaggi suppletivi previsti in via generale dall’ordinamento ai lavoratori domenicali

Il fatto che la contrattazione collettiva non abbia previsto espressamente alcuna maggiorazione in forma indennitaria o salariale per il lavoro domenicale non è qualificabile come conseguenza di una volontà delle parti collettive diretta ad escludere la possibilità di attribuire i vantaggi suppletivi previsti in via generale dall'ordinamento ai lavoratori domenicali

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 30628 depositata il 28 novembre 2024 – Il diritto ai permessi mensili retribuiti previsti dall’art. 33 della legge 104 del 1992 sorge a seguito di domanda amministrativa e, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, si configura come obbligazione di durata che permane sino all’accertamento di eventuale sopravvenuta modifica delle predette condizioni

Il diritto ai permessi mensili retribuiti previsti dall'art. 33 della legge 104 del 1992 sorge a seguito di domanda amministrativa e, in presenza delle condizioni richieste dalla legge, si configura come obbligazione di durata che permane sino all'accertamento di eventuale sopravvenuta modifica delle predette condizioni

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