lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 9009 depositata il 4 aprile 2024 – L’indennità sostitutiva delle ferie non fruite va inclusa nella base contributiva dell’indennità di buonuscita ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 in ragione della sua natura retributiva e del suo assoggettamento a contribuzione previdenziale ex art. 12 della legge n. 153 del 1969

L’indennità sostitutiva delle ferie non fruite va inclusa nella base contributiva dell’indennità di buonuscita ai sensi dell’art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973 in ragione della sua natura retributiva e del suo assoggettamento a contribuzione previdenziale ex art. 12 della legge n. 153 del 1969

Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno alla professionalità se posto illegittimamente in cassa integrazione

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 10267 depositata il 16 aprile 2024, intervenendo in tema di danno alla professionalità del lavoratore, ha ribadito che "... in presenza di adeguate allegazioni, l'esistenza del danno alla professionalità da inattività forzata, poiché il fatto di non aver potuto esercitare la propria prestazione professionale, oltre alle [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 10267 depositata il 16 aprile 2024 – Il comportamento datoriale, che lascia il dipendente inattivo per lungo tempo, non solo violava la norma di cui all’articolo 2103 c.c. ma era al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell’immagine e della professionalità del dipendente ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza; ai fini della dell’esistenza e della prova anche presuntiva del danno alla professionalità , costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti la qualità e quantità dell’attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione

Il comportamento datoriale, che lascia il dipendente inattivo per lungo tempo, non solo violava la norma di cui all'articolo 2103 c.c. ma era al tempo stesso lesivo del fondamentale diritto al lavoro, inteso soprattutto come mezzo di estrinsecazione della personalità di ciascun cittadino, nonché dell’immagine e della professionalità del dipendente ineluttabilmente mortificate dal mancato esercizio delle prestazioni tipiche della qualifica di appartenenza; ai fini della dell’esistenza e della prova anche presuntiva del danno alla professionalità , costituiscono elementi indiziari gravi, precisi e concordanti la qualità e quantità dell'attività lavorativa svolta, il tipo e la natura della professionalità coinvolta, la durata del demansionamento, la diversa e nuova collocazione lavorativa assunta dopo la prospettata dequalificazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10407 depositata il 17 aprile 2024 – Le esigenze addotte dal Comune in relazione al pensionamento del personale a tempo indeterminato sono espressamente riferibili al fabbisogno ordinario e non integrano l’opposto requisito delle esigenze “temporanee ed eccezionali” che consente ai Comuni di poter stipulare contratti a rempo determinato

Le esigenze addotte dal Comune in relazione al pensionamento del personale a tempo indeterminato sono espressamente riferibili al fabbisogno ordinario e non integrano l’opposto requisito delle esigenze “temporanee ed eccezionali” che consente ai Comuni di poter stipulare contratti a rempo determinato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9542 depositata il 9 aprile 2024 – In considerazione del metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro tipico dei rapporti senza stabilità, che non può essere valutato in base alla successiva declaratoria, pur retroattiva, di nullità del termine e di conversione del rapporto a tempo indeterminato, durante la successione dei contratti a termine non è configurabile un decorso della prescrizione dei diritti derivanti dalla detta conversione

In considerazione del metus del lavoratore nei confronti del datore di lavoro tipico dei rapporti senza stabilità, che non può essere valutato in base alla successiva declaratoria, pur retroattiva, di nullità del termine e di conversione del rapporto a tempo indeterminato, durante la successione dei contratti a termine non è configurabile un decorso della prescrizione dei diritti derivanti dalla detta conversione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza depositata il 9 aprile 2024, n. 9538 – In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato che riguardino attività stagionali ai sensi degli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, le prestazioni da eseguire e il carattere stagionale delle stesse devono risultare dalla causale dei relativi contratti e, in caso di contestazioni sollevate dal lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte e alla loro stagionalità, il giudice è tenuto ad accertare queste circostanze in concreto; l’onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente a tali attività stagionali o ad altre ad esse strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro

In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato che riguardino attività stagionali ai sensi degli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, le prestazioni da eseguire e il carattere stagionale delle stesse devono risultare dalla causale dei relativi contratti e, in caso di contestazioni sollevate dal lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte e alla loro stagionalità, il giudice è tenuto ad accertare queste circostanze in concreto; l’onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente a tali attività stagionali o ad altre ad esse strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9816 depositata l’ 11 aprile 2024 – In materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all’estero non può trovare applicazione la disciplina prevista dal d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile ratione temporis, in virtù della specialità della disciplina dettata dal d.P.R. n. 18 del 1967, nonché del sistema delle fonti dallo stesso delineato, sistema confermato anche dall’ultimo intervento legislativo, che ha modificato l’art. 154 eliminando ogni diversità di trattamento fondata sulla cittadinanza ed ha previsto come criterio generale proprio quello della applicazione della legge locale, fatte salve le tutele minime indicate nello stesso decreto

In materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero non può trovare applicazione la disciplina prevista dal d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile ratione temporis, in virtù della specialità della disciplina dettata dal d.P.R. n. 18 del 1967, nonché del sistema delle fonti dallo stesso delineato, sistema confermato anche dall’ultimo intervento legislativo, che ha modificato l'art. 154 eliminando ogni diversità di trattamento fondata sulla cittadinanza ed ha previsto come criterio generale proprio quello della applicazione della legge locale, fatte salve le tutele minime indicate nello stesso decreto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9547 depositata il 9 aprile 2024 – In caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, seguita dall’assunzione in ruolo e dalla costituzione, presso la stessa, di un nuovo rapporto di lavoro – per il quale matura il trattamento ex art. 2120 c.c. – il dipendente ha diritto a percepire un autonomo trattamento di fine rapporto sin dal momento della cessazione del primo rapporto di lavoro

In caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, seguita dall’assunzione in ruolo e dalla costituzione, presso la stessa, di un nuovo rapporto di lavoro - per il quale matura il trattamento ex art. 2120 c.c. - il dipendente ha diritto a percepire un autonomo trattamento di fine rapporto sin dal momento della cessazione del primo rapporto di lavoro

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