lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 16150 depositata l’ 11 giugno 2024 – Nel pubblico impiego privatizzato – nel quale il rapporto di lavoro è disciplinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva – non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dalle suddette fonti, nemmeno se di miglior favore

Nel pubblico impiego privatizzato – nel quale il rapporto di lavoro è disciplinato esclusivamente dalla legge e dalla contrattazione collettiva - non possono essere attribuiti trattamenti economici non previsti dalle suddette fonti, nemmeno se di miglior favore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 17008 depositata il 20 giugno 2024 – La disposizione dell’art. 3 legge n. 300/1970 – secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell’attività lavorativa devono essere comunicati ai lavoratori interessati – non ha fatto venire meno il potere dell’imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare, direttamente o mediante l’organizzazione gerarchica che a lui faccia capo e che sia conosciuta dai dipendenti, l’adempimento delle prestazioni cui costoro siano tenuti e, così, di accertare eventuali mancanze specifiche degli stessi, già commesse o in corso di esecuzione, indipendentemente dalle modalità con cui sia stato compiuto il controllo: attesa la peculiare posizione suddetta di colui che lo effettua, infatti, esso può legittimamente avvenire anche occultamente, a ciò non ostando né il principio di correttezza e buona fede nell’attuazione del rapporto di lavoro, né il divieto previsto dall’art. 4 legge cit., riferito esclusivamente all’uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato

La disposizione dell'art. 3 legge n. 300/1970 – secondo la quale i nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa devono essere comunicati ai lavoratori interessati – non ha fatto venire meno il potere dell'imprenditore, ai sensi degli artt. 2086 e 2104 c.c., di controllare, direttamente o mediante l'organizzazione gerarchica che a lui faccia capo e che sia conosciuta dai dipendenti, l'adempimento delle prestazioni cui costoro siano tenuti e, così, di accertare eventuali mancanze specifiche degli stessi, già commesse o in corso di esecuzione, indipendentemente dalle modalità con cui sia stato compiuto il controllo: attesa la peculiare posizione suddetta di colui che lo effettua, infatti, esso può legittimamente avvenire anche occultamente, a ciò non ostando né il principio di correttezza e buona fede nell'attuazione del rapporto di lavoro, né il divieto previsto dall'art. 4 legge cit., riferito esclusivamente all'uso di apparecchiature per il controllo a distanza e non applicabile analogicamente, siccome penalmente sanzionato

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 11333 depositata il 29 aprile 2024 – Qualora l’omissione, nel contratto di lavoro, riguardi la sola collocazione temporale dell’orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro

Qualora l'omissione, nel contratto di lavoro, riguardi la sola collocazione temporale dell'orario, il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore interessato e della sua necessità di integrazione del reddito mediante lo svolgimento di altra attività lavorativa, nonché delle esigenze del datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16772 depositata il 17 giugno 2024 – In mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, allo scopo di guidare il giudice nell’accertamento circa la natura di retribuzione o meno di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all’estero è stato chiarito che la stessa può essere desunta da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale

In mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, allo scopo di guidare il giudice nell’accertamento circa la natura di retribuzione o meno di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro all'estero è stato chiarito che la stessa può essere desunta da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale

Nel contratto di lavoro part-time è obbligatorio indicare la durata e la collocazione temporale della prestazione lavorativa, l’omissione della durata comporta la trasformazione a tempo pieno, mentre l’omissione della sola collocazione temporale dell’orari comporta che il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore

Nel contratto di lavoro part-time è obbligatorio indicare la durata e la collocazione temporale della prestazione lavorativa, l'omissione della durata comporta la trasformazione a tempo pieno, mentre l'omissione della sola collocazione temporale dell'orari comporta che il giudice determina le modalità temporali di svolgimento della prestazione lavorativa a tempo parziale, tenendo conto delle responsabilità familiari del lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15971 depositata il 7 giugno 2024 – Ai fini dell’applicazione della normativa sul c.d. s.s., la natura apicale dell’incarico conferito con contratto a un dirigente va valutata tenendo conto, in linea di principio, della qualificazione formale di tale incarico contenuta nel contratto medesimo, senza che rilevi di per sé il semplice richiamo dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, il quale individua le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali statali, pur se in astratto incompatibile con la menzionata qualificazione

Ai fini dell’applicazione della normativa sul c.d. s.s., la natura apicale dell’incarico conferito con contratto a un dirigente va valutata tenendo conto, in linea di principio, della qualificazione formale di tale incarico contenuta nel contratto medesimo, senza che rilevi di per sé il semplice richiamo dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001, il quale individua le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali statali, pur se in astratto incompatibile con la menzionata qualificazione

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16037 depositata il 10 giugno 2024 – Il diritto del candidato vincitore a ricevere l’inquadramento previsto dal bando di concorso espletato dalla P.A. in regime di pubblico impiego contrattualizzato per il reclutamento di propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell’adozione del provvedimento di nomina, dell’assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso; nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa di jus superveniens, l’Amministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all’art. 97 Cost.

Il diritto del candidato vincitore a ricevere l'inquadramento previsto dal bando di concorso espletato dalla P.A. in regime di pubblico impiego contrattualizzato per il reclutamento di propri dipendenti, è subordinato alla permanenza, al momento dell'adozione del provvedimento di nomina, dell'assetto organizzativo degli uffici in forza del quale il bando è stato emesso; nel caso in cui detto assetto sia mutato a causa di jus superveniens, l'Amministrazione ha il potere-dovere di bloccare i provvedimenti dai quali possano derivare nuove assunzioni che non corrispondano più alle oggettive necessità di incremento del personale, quali valutate prima della modifica del quadro normativo, in base all'art. 97 Cost.

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16603 depositata il 14 giugno 2024 – Cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all’obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva

Cessato il rapporto di lavoro e fornita dal lavoratore la prova del mancato godimento delle ferie, sarò onere del datore di lavoro, al fine di opporsi all’obbligo di pagamento della indennità sostitutiva rivendicata, dimostrare di avere messo il dipendente nelle condizioni di esercitare in modo effettivo il diritto alle ferie annuali retribuite nel corso del rapporto, informandolo in modo adeguato della perdita, altrimenti, del diritto sia alle ferie e sia alla indennità sostitutiva

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