lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16144 depositata l’ 11 giugno 2024 – Con riferimento al combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297 del 1994, che l’eventuale disparità di trattamento deve essere accertata in concreto dal giudice dello Stato, il quale deve anche evitare che si verifichino ipotesi di disparità alla rovescia, ovverosia a scapito del trattamento del lavoratore assunto fin dall’inizio a tempo indeterminato

Con riferimento al combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297 del 1994, che l’eventuale disparità di trattamento deve essere accertata in concreto dal giudice dello Stato, il quale deve anche evitare che si verifichino ipotesi di disparità alla rovescia, ovverosia a scapito del trattamento del lavoratore assunto fin dall’inizio a tempo indeterminato

Il dipendente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati

Il dipendente a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, che agisce in giudizio per chiedere la corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 15957 depositata il 7 giugno 2024 – E’ configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima, a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell’ambito civilistico

E' configurabile il mobbing lavorativo ove ricorra l’elemento obiettivo, integrato da una pluralità continuata di comportamenti pregiudizievoli per la persona interni al rapporto di lavoro e quello soggettivo dell’intendimento persecutorio nei confronti della vittima, a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, in quanto la concreta connotazione intenzionale colora in senso illecito anche condotte altrimenti astrattamente legittime, il tutto secondo un assetto giuridico pianamente inquadrabile nell’ambito civilistico

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16149 depositata l’ 11 giugno 2024 – E’ escluso che possa parlarsi di adeguatezza della retribuzione – in ipotesi ai sensi dell’art. 36 Cost. – o di sua irriducibilità, considerato inoltre che gli equilibri economici tra mansioni esigibili e retribuzioni di pertinenza, specie nel pubblico impiego, sono rimessi integralmente alla contrattazione collettiva, la cui evoluzione non si presta a censure di merito, né tanto meno ad argomentazioni di inadeguatezza quantitativa in realtà finalizzate ad assicurare trattamenti non più dovuti secondo l’evolversi giuridico ed economico dell’assetto negoziale, né rileva l’inammissibilità per denuncia irrituale di violazione di legge con riferimento alla contrattazione integrativa, essendo il ricorso fondato sulla base dell’assetto dei CCNL

E' escluso che possa parlarsi di adeguatezza della retribuzione - in ipotesi ai sensi dell’art. 36 Cost. - o di sua irriducibilità, considerato inoltre che gli equilibri economici tra mansioni esigibili e retribuzioni di pertinenza, specie nel pubblico impiego, sono rimessi integralmente alla contrattazione collettiva, la cui evoluzione non si presta a censure di merito, né tanto meno ad argomentazioni di inadeguatezza quantitativa in realtà finalizzate ad assicurare trattamenti non più dovuti secondo l’evolversi giuridico ed economico dell’assetto negoziale, né rileva l’inammissibilità per denuncia irrituale di violazione di legge con riferimento alla contrattazione integrativa, essendo il ricorso fondato sulla base dell’assetto dei CCNL

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 15949 depositata il 7 giugno 2024 – La valutazione delle risultanze processuali, che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo, costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto

La valutazione delle risultanze processuali, che inducono il giudice del merito ad includere un rapporto controverso nello schema contrattuale del rapporto di lavoro subordinato o autonomo, costituisce accertamento di fatto, per cui è censurabile in Cassazione solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro,  sentenza n. 15332 depositata il 31 maggio 2024 – Nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell’orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro. Il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro non può considerarsi esplicazione dell’attività lavorativa vera e propria, tuttavia, esso rientra nell’attività lavorativa vera e propria allorché sia lo strumento necessario per l’esecuzione della prestazione

Nel rapporto di lavoro subordinato il tempo necessario ad indossare la divisa aziendale rientra nell'orario di lavoro se è assoggettato al potere di conformazione del datore di lavoro. Il tempo impiegato giornalmente per raggiungere la sede di lavoro non può considerarsi esplicazione dell’attività lavorativa vera e propria, tuttavia, esso rientra nell’attività lavorativa vera e propria allorché sia lo strumento necessario per l’esecuzione della prestazione

E’ configurabile un ambiente lavorativo stressogeno quando vi è la presenza di un clima lavorativo, a prescindere dalla illegittimità intrinseca di ciascun comportamento, che crea stress costituendo un fatto ingiusto che, anche in assenza di una condotta mobbizzante, fa sorgere in capo al dipendente un diritto al risarcimento

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 15937 depositata il 7 giugno 2024, intervenendo in tema mobbing e ambienti stressogeni, ha ribadito i principi secondo cui "... un "ambiente lavorativo stressogeno" è configurabile come fatto ingiusto, suscettibile di condurre anche al riesame di tutte le altre condotte datoriali allegate come vessatorie, ancorché [...]

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