CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 16144 depositata l’ 11 giugno 2024 – Con riferimento al combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297 del 1994, che l’eventuale disparità di trattamento deve essere accertata in concreto dal giudice dello Stato, il quale deve anche evitare che si verifichino ipotesi di disparità alla rovescia, ovverosia a scapito del trattamento del lavoratore assunto fin dall’inizio a tempo indeterminato
Con riferimento al combinato disposto degli artt. 485 e 489 del d.lgs. n. 297 del 1994, che l’eventuale disparità di trattamento deve essere accertata in concreto dal giudice dello Stato, il quale deve anche evitare che si verifichino ipotesi di disparità alla rovescia, ovverosia a scapito del trattamento del lavoratore assunto fin dall’inizio a tempo indeterminato