lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 10663 depositata il 19 aprile 2024 – Una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell’accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore

Una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore

La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell’accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti; solo ove il lavoratore contesti la la corrispondenza tra la retribuzione effettivamente erogata e la busta paga , l’onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore

La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti; solo ove il lavoratore contesti la la corrispondenza tra la retribuzione effettivamente erogata e la busta paga , l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore

Le circolari INPS sono atti interni e non possono modificare le condizioni della legge, per cui non essendo prevista dalla legge inerente il premio di natalità alcun requisito soggettivo tale requisito non può essere previsto dalle circolari

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10728 depositata il 22 aprile 2024, intervenendo in tema di premio di natalità e valenza delle circolari, ha ribadito il principio secondo cui "... le circolari amministrative dell'INPS sono atti normativi interni, che possono bensì tendere ad indirizzare ed a guidare in modo uniforme l'attività degli organi [...]

CORTE di CASSAZIONE, sesione lavoro, sentenza n. 10746 depositata il 22 aprile 2024 – In base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno

In base alla continua prestazione di un orario di lavoro pari a quello previsto per il lavoro a tempo pieno, un rapporto di lavoro nato come a tempo parziale possa trasformarsi in un rapporto di lavoro a tempo pieno, nonostante la difforme, iniziale, manifestazione di volontà delle parti, non occorrendo alcun requisito formale per la trasformazione di un rapporto a tempo parziale in rapporto di lavoro a tempo pieno

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 10669 depositata il 19 aprile 2024 – L’inadempimento dell’obbligazione retributiva e contributiva, cui si correlano le sanzioni civili, è riferibile solo all’impresa somministrante, mentre l’utilizzatore assume in solido l’obbligo contributivo e l’obbligo di pagamento delle sanzioni allo scopo di rafforzare la tutela del lavoratore

L’inadempimento dell’obbligazione retributiva e contributiva, cui si correlano le sanzioni civili, è riferibile solo all’impresa somministrante, mentre l’utilizzatore assume in solido l’obbligo contributivo e l’obbligo di pagamento delle sanzioni allo scopo di rafforzare la tutela del lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza depositata il 15 aprile 2024, n. 10073 – In tema di riposi giornalieri dello stesso personale disciplinato dal CCNL Istituti di Vigilanza Privata, ma con principi mutuabili anche in tema di pause, essendo anche queste ultime destinate al recupero delle energie psico-fisiche e per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo – le Parti sociali, in caso di loro mancato godimento, hanno previsto la concessione di riposi compensativi da godersi entro i trenta giorni successivi per cui la mancata fruizione di dette pause non può essere remunerata come se vi fosse stato espletamento della prestazione lavorativa e, quindi, con retribuzione: ciò in coerenza con le caratteristiche del bene giuridico tutelato che è la salute e la sicurezza del lavoratore

In tema di riposi giornalieri dello stesso personale disciplinato dal CCNL Istituti di Vigilanza Privata, ma con principi mutuabili anche in tema di pause, essendo anche queste ultime destinate al recupero delle energie psico-fisiche e per attenuare il lavoro monotono e ripetitivo - le Parti sociali, in caso di loro mancato godimento, hanno previsto la concessione di riposi compensativi da godersi entro i trenta giorni successivi per cui la mancata fruizione di dette pause non può essere remunerata come se vi fosse stato espletamento della prestazione lavorativa e, quindi, con retribuzione: ciò in coerenza con le caratteristiche del bene giuridico tutelato che è la salute e la sicurezza del lavoratore

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10094 depositata il 15 aprile 2024 – In tema di rapporto di lavoro subordinato, l’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, nel consentire l’apposizione di un termine al contratto di lavoro a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato

In tema di rapporto di lavoro subordinato, l'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001, nel consentire l'apposizione di un termine al contratto di lavoro a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l'onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell'ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 10077 depositata il 15 aprile 2024 – Non violano il d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in l. n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione senza incidere sulla conservazione dell’anzianità di servizio

Non violano il d.l. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito in l. n. 863 del 1984 e neppure introducono un trattamento discriminatorio, le clausole della contrattazione collettiva nazionale che, nel contesto di una riforma degli istituti contrattuali della retribuzione, distinguono i lavoratori con contratto di formazione e lavoro dal personale già in servizio con rapporto a tempo indeterminato, equiparando i primi al personale di nuova assunzione senza incidere sulla conservazione dell'anzianità di servizio

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