lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7695 depositata il 21 marzo 2024 – Nel caso di trasformazione di enti creditizi pubblici in società per azioni, non può essere esclusa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, L. n. 218/1990, l’applicabilità della disciplina sui licenziamenti di cui alla L. n. 223 del 1991, non sopravvivendo alla privatizzazione il regime di stabilità del rapporto di lavoro, con un ente pubblico economico, posto che la salvezza dei diritti quesiti riguarda le posizioni soggettive già acquisite al patrimonio del prestatore di lavoro sotto il profilo economico, e non riducibili a mere aspettative sotto il profilo giuridico

Nel caso di trasformazione di enti creditizi pubblici in società per azioni, non può essere esclusa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, L. n. 218/1990, l’applicabilità della disciplina sui licenziamenti di cui alla L. n. 223 del 1991, non sopravvivendo alla privatizzazione il regime di stabilità del rapporto di lavoro, con un ente pubblico economico, posto che la salvezza dei diritti quesiti riguarda le posizioni soggettive già acquisite al patrimonio del prestatore di lavoro sotto il profilo economico, e non riducibili a mere aspettative sotto il profilo giuridico

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza depositata il 18 marzo 2024, n. 7193 – In tema di fondi pensione complementari, il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento, ai sensi dell’articolo 78, comma 2, l. fall., del contratto di mandato avente ad oggetto il versamento al Fondo di previdenza complementare delle quote di TFR accantonate e il ripristino della titolarità delle risorse accantonate, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall’istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare, cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell’art. 93 l. fall.

In tema di fondi pensione complementari, il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, l. fall., del contratto di mandato avente ad oggetto il versamento al Fondo di previdenza complementare delle quote di TFR accantonate e il ripristino della titolarità delle risorse accantonate, spettante di regola al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del Fondo di previdenza complementare, cui in tal caso spetta la legittimazione attiva ai sensi dell'art. 93 l. fall.

Il dipendente dimissionario non ha diritto all’indennità sostitutiva del preavviso qualora il datore di lavoro rinuncia al periodo di preavviso

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 6782 depositata il 14 marzo 2024, intervenendo in tema erogazione dell'indennità sostitutiva del preavviso, ha stabilito il seguente principio di diritto secondo cui "... in tema di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la rinuncia del datore di lavoro al periodo di preavviso, a fronte delle [...]

L’indennità sostitutiva della mensa, non avendo natura retributiva, non è computabile nella base di calcolo del TFR, salvo che non sia diversamente previsto dal CCNL

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 7181 depositata il 18 marzo 2024, intervenendo in tema di voci qualificabili come natura retributiva, ha ribadito che "... Nella disciplina dettata dall'art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7181 depositata il 18 marzo 2024 – Nella disciplina dettata dall’art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del servizio mensa e l’importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione – nel senso che il servizio mensa debba considerarsi come retribuzione in natura – da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto

Nella disciplina dettata dall'art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del servizio mensa e l'importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione - nel senso che il servizio mensa debba considerarsi come retribuzione in natura - da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6773 depositata il 13 marzo 2024 – Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, come modulato per effetto della legge n. 92 del 2012 e del d.lgs. n. 23 del 2015, mancando dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata, non è assistito da un regime di stabilità, sicché, per tutti quei diritti che non siano prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92 del 2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6752 depositata il 13 marzo 2024 – La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell’INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall’art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all’iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l’entrata in vigore della norma

La notificazione al lavoratore del disconoscimento di giornate lavorative mediante la pubblicazione telematica da parte dell'INPS nel proprio sito internet, ai sensi dell'art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011, conv. dalla l. n. 111 del 2011, nel testo antecedente alla modifica apportata dall'art. 43, comma 7, del d.l. n. 76 del 2020, conv. dalla l. n. 120 del 2020, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all'iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti l'entrata in vigore della norma

CORTE COSTITUZIONALE – Sentenza n. 44 depositata il 19 marzo 2024 – Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015 – sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., per violazione del criterio di delega di cui all’art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 – nella parte in cui, in caso di datore di lavoro che integri il requisito occupazionale di cui all’art. 18, commi ottavo e nono, statuto lavoratori, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo citato, estende l’applicazione del regime di tutela del licenziamento individuale illegittimo, previsto per i contratti a tutela crescente, anche ai lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 23 del 2015 - sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., per violazione del criterio di delega di cui all’art. 1, comma 7, lettera c), della legge n. 183 del 2014 - nella parte in cui, in caso di datore di lavoro che integri il requisito occupazionale di cui all’art. 18, commi ottavo e nono, statuto lavoratori, in conseguenza di assunzioni a tempo indeterminato avvenute successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo citato, estende l’applicazione del regime di tutela del licenziamento individuale illegittimo, previsto per i contratti a tutela crescente, anche ai lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore dello stesso decreto

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