La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l’ordinanza n. 2446 depositata il 25 gennaio 2024, intervenendo in tema cessata materia del contendere, ha statuito che nei casi di “… sottoscrizione di verbale di conciliazione tra parti collettive e non tra le parti del giudizio, e da parte di sindacati diversi da quello di appartenenza dei ricorrenti, che, invece, aveva adottato una posizione espressamente di disaccordo;
(…) la pronuncia estintiva risulta priva dei suoi presupposti processuali e non corrispondente al contenuto dell’appello rispetto al quale si auto-qualifica come di accoglimento; né è applicabile il disposto di cui all’art. 384, comma 4, c.p.c., in difetto di dispositivo coerente con l’accoglimento o il rigetto della domanda o con gli effettivi sviluppi processuali; …”
La vicenda ha riguardato due dipendenti, di una casa di cura, avevano citato, la datrice di lavoro, volta a conseguire la condanna al pagamento della cd. indennità di vacanza contrattuale. Il Tribunale accoglieva le doglianze delle lavoratrici. La Corte di Appello riformando la sentenza del Tribunale respingeva detta domanda; in particolare, la Corte territoriale rilevava che era intervenuto verbale di conciliazione sindacale depositato in atti, con riconoscimento del diritto rivendicato per cui dichiarava cessata la materia del contendere. Avverso tale decisione le lavoratrici proponevano ricorso in cassazione fondato su un unico motivo.
I giudici di legittimità accolgono il ricorso sulla base del principio di diritto secondo cui “… la pronuncia di cessazione della materia del contendere costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio, per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale; ne consegue l’inidoneità della sentenza di cessazione della materia del contendere ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere, potendo la suddetta sentenza acquisire tale efficacia di giudicato sul solo aspetto del venir meno dell’interesse alla prosecuzione del processo, sempreché la relativa pronuncia non sia impugnata con i mezzi propri del grado in cui risulta emessa; quale fattispecie di estinzione del processo nel rito contenzioso davanti al giudice civile, essa deve essere dichiarata dal giudice anche d’ufficio, e si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l’interesse ad agire e a contraddire, da accertare avendo riguardo all’azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (cfr., tra le molte, Cass. n. 9332/2001, n. 3122/2003, n. 4714/2006, n. 12887/2009, n. 24147/2017, n. 4167/2020); …”
Per i giudici di piazza Cavour l’accordo, su cui si basa la decisione di appello, è verbale di conciliazione, intervenuta però tra parti collettive e non tra le parti del giudizio. Pertanto il giudizio non può ritenersi estinto per la sottoscrizione e deposito di un verbale di conciliazione sindacale, nel caso in cui i dipendenti ricorrenti non sono iscritti all’organizzazione firmataria dell’accordo stesso, ma ad altro sindacato che ha ritenuto il suddetto accordo addirittura peggiorativo.