CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 novembre 2019, n. 31248 – La conciliazione giudiziale prevista dall’art. 48 comporta l’estinzione della pretesa fiscale originaria, contestata dal contribuente, e la sua sostituzione con una certa e concordata e solo nel momento in cui la conciliazione raggiunge la perfezione si estingue il rapporto giuridico tributario sostanziale e, pendente una controversia giudiziale, si produce la cessazione della materia del contendere