CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35561 depositata il 20 dicembre 2023

Tributi – IRES – IRAP – IVA – Cartella di pagamento – Definizione agevolata andata a buon fine – Estinzione del giudizio

Rilevato che

1. I.R.C.E. S.r.l. con ricorso proposto alla C.T.P. di Roma, impugnò l’avviso di accertamento (…) con il quale, in relazione all’anno 2006, l’ufficio accertò una maggiore IRES, una maggiore IRAP per Euro 2.821,00 nonché una maggiore IVA per Euro 19.007,00 oltre interessi e sanzioni; la cartella di pagamento n. (…), relativa ad IRES (ed altro) per l’anno 2007; la cartella (…) relativa ad IVA (e altro) per l’anno 2007; la cartella di pagamento n. (…) relativa ad IRAP per l’anno 2007.

Il giudice di prime cure dichiarò inammissibile il ricorso in relazione all’anno 2006 mentre lo accolse per quanto concerne il 2007.

La sentenza venne impugnata in via principale dall’odierno ricorrente ed in via incidentale dall’Agenzia delle Entrate.

L’appello della società venne respinto mentre venne accolto quello incidentale dell’Agenzia.

Ricorre dinanzi a questa Corte I.R.C.E. S.r.l. con un motivo resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

2. Va dato preliminarmente che il ricorso verte, esclusivamente, sull’avviso relativo all’annualità 2006.

Sicché non essendo in contestazione l’annualità 2007 su questa è sceso il giudicato.

Nelle more della definizione del presente procedimento, peraltro, è stata presentata istanza di definizione agevolata per l’anno 2006, ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6, comma 1, ed è stata data prova dell’avvenuto versamento della prima rata prescritto dalla norma.

Ne consegue la non necessità di riprodurre in questa sede le singole doglianze proposte.

3. La definizione agevolata risulta andata a buon fine attesa la prova del versamento della prima rata e il decorso del termine del 31 dicembre 2020 in assenza di diniego del condono e di istanza di trattazione.

Va dichiarata pertanto l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere. Le spese restano a carico di chi le ha anticipate.

Deve escludersi, infine, la condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato atteso che in tema di impugnazioni, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione nella fattispecie al vaglio di questa Corte in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cass. n. 23175 del 2015; da ultimo Cass. n. 19071 del 2018). 

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio per cessata la materia del contendere. Spese a carico di chi le ha anticipate.