lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza depositata il 9 aprile 2024, n. 9538 – In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato che riguardino attività stagionali ai sensi degli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, le prestazioni da eseguire e il carattere stagionale delle stesse devono risultare dalla causale dei relativi contratti e, in caso di contestazioni sollevate dal lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte e alla loro stagionalità, il giudice è tenuto ad accertare queste circostanze in concreto; l’onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente a tali attività stagionali o ad altre ad esse strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro

In tema di rapporti di lavoro a tempo determinato che riguardino attività stagionali ai sensi degli artt. 5, comma 4 ter, del d.lgs. n. 368 del 2001 e 21, comma 2, del d.lgs. n. 81 del 2015, le prestazioni da eseguire e il carattere stagionale delle stesse devono risultare dalla causale dei relativi contratti e, in caso di contestazioni sollevate dal lavoratore in ordine alle mansioni in concreto svolte e alla loro stagionalità, il giudice è tenuto ad accertare queste circostanze in concreto; l’onere di provare che il lavoratore fosse addetto esclusivamente a tali attività stagionali o ad altre ad esse strettamente complementari o accessorie grava sul datore di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9816 depositata l’ 11 aprile 2024 – In materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all’estero non può trovare applicazione la disciplina prevista dal d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile ratione temporis, in virtù della specialità della disciplina dettata dal d.P.R. n. 18 del 1967, nonché del sistema delle fonti dallo stesso delineato, sistema confermato anche dall’ultimo intervento legislativo, che ha modificato l’art. 154 eliminando ogni diversità di trattamento fondata sulla cittadinanza ed ha previsto come criterio generale proprio quello della applicazione della legge locale, fatte salve le tutele minime indicate nello stesso decreto

In materia di personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero non può trovare applicazione la disciplina prevista dal d.lgs. n. 165 del 2001, nel testo applicabile ratione temporis, in virtù della specialità della disciplina dettata dal d.P.R. n. 18 del 1967, nonché del sistema delle fonti dallo stesso delineato, sistema confermato anche dall’ultimo intervento legislativo, che ha modificato l'art. 154 eliminando ogni diversità di trattamento fondata sulla cittadinanza ed ha previsto come criterio generale proprio quello della applicazione della legge locale, fatte salve le tutele minime indicate nello stesso decreto

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9547 depositata il 9 aprile 2024 – In caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, seguita dall’assunzione in ruolo e dalla costituzione, presso la stessa, di un nuovo rapporto di lavoro – per il quale matura il trattamento ex art. 2120 c.c. – il dipendente ha diritto a percepire un autonomo trattamento di fine rapporto sin dal momento della cessazione del primo rapporto di lavoro

In caso di estinzione del rapporto di lavoro a termine alle dipendenze di una pubblica amministrazione, seguita dall’assunzione in ruolo e dalla costituzione, presso la stessa, di un nuovo rapporto di lavoro - per il quale matura il trattamento ex art. 2120 c.c. - il dipendente ha diritto a percepire un autonomo trattamento di fine rapporto sin dal momento della cessazione del primo rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9380 depositata l’ 8 aprile 2024 – La necessità di operare una distinzione tra il personale medico e tecnico di radiologia – per il quale opera la presunzione assoluta di rischio ex art. 1, Legge n. 460/1988 – ed il restante personale, per il quale la spettanza dell’indennità presuppone la sussistenza di un rischio effettivo, e non soltanto ipotetico, di esposizione non occasionale, né temporanea, analoga all’esposizione del personale di radiologia

La necessità di operare una distinzione tra il personale medico e tecnico di radiologia - per il quale opera la presunzione assoluta di rischio ex art. 1, Legge n. 460/1988 – ed il restante personale, per il quale la spettanza dell'indennità presuppone la sussistenza di un rischio effettivo, e non soltanto ipotetico, di esposizione non occasionale, né temporanea, analoga all'esposizione del personale di radiologia

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Comunicato del 12 aprile 2024 – I punti cardine della riforma del lavoro sportivo

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Comunicato del 12 aprile 2024 I punti cardine della riforma del lavoro sportivo Definizioni, ambiti di applicazione, tutele previste, adempimenti obbligatori: i punti cardine della riforma del lavoro sportivo sono riassunti nel documento realizzato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Ministro per lo [...]

Gli illeciti rilevati dagli ispettori del lavoro o funzionari degli enti previdenziali costituiscono prova sufficiente qualora il loro contenuto specifico oppure il concorso di altri elementi renda superfluo l’espletamento di altri mezzi istruttori

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 7801 depositata il 22 marzo 2024, intervenendo in tema opposizione ad un ordinanza ingiunzione, ha affermato che le dichiarazioni del lavoratore rese agli Ispettori sono sufficienti da sole a provare l’illecito nel caso in cui vengano confermate in sede giudiziale, in quanto il contenuto delle dichiarazioni [...]

Proroga al 15 luglio 2024 per l’invio del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile – MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI – Comunicato del 10 aprile 2024

MINISTERO del LAVORO e delle POLITICHE SOCIALI - Comunicato del 10 aprile 2024 Avviso rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile Il portale telematico per la redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile da parte delle aziende pubbliche e private che occupano più di 50 dipendenti sarà reso disponibile [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 9130 depositata il 5 aprile 2024 – La decadenza prevista dall’art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, secondo cui il committente è obbligato in solido con l’appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, è impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento

La decadenza prevista dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del 2003, secondo cui il committente è obbligato in solido con l'appaltatore e con gli eventuali subappaltatori per il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti al lavoratore entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, è impedita anche dalla richiesta stragiudiziale di pagamento

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