lavoro

La conciliazione è nulla se firmata in azienda e non in una delle sede protette previste dall’ordinamento giuridico il cui elenco è tassativo

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 10065 depositata il 15 aprile 2024, intervenendo in tema di validità dell'atto di rinunzie e transazioni ex art. 2113 c.c., ha ribadito il principio secondo cui "... la conciliazione in sede sindacale, ai sensi dell’art. 411, comma 3, c.p.c., non può essere validamente conclusa presso la [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 10948 depositata il 23 aprile 2024 – Ai fini dell’individuazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, l’autonomia reciprocamente esistente tra il rapporto di lavoro e il rapporto contributivo fa sì che l’obbligo di contribuzione possa sussistere indipendentemente dal fatto che le obbligazioni retributive nei confronti del lavoratore siano state in tutto o in parte soddisfatte oppure che quest’ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti, di talché, sebbene in astratto le somme corrisposte in esecuzione di una transazione debbano considerarsi estranee rispetto all’obbligo di contribuzione, dipendendo da questo contratto e non dal (diverso) contratto di lavoro, a diverse conclusioni può pervenirsi allorché si provi che nell’accordo transattivo sussistono comunque poste di sicura natura retributiva e collegate intrinsecamente al sottostante rapporto di lavoro

Ai fini dell'individuazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, l’autonomia reciprocamente esistente tra il rapporto di lavoro e il rapporto contributivo fa sì che l’obbligo di contribuzione possa sussistere indipendentemente dal fatto che le obbligazioni retributive nei confronti del lavoratore siano state in tutto o in parte soddisfatte oppure che quest'ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti, di talché, sebbene in astratto le somme corrisposte in esecuzione di una transazione debbano considerarsi estranee rispetto all’obbligo di contribuzione, dipendendo da questo contratto e non dal (diverso) contratto di lavoro, a diverse conclusioni può pervenirsi allorché si provi che nell'accordo transattivo sussistono comunque poste di sicura natura retributiva e collegate intrinsecamente al sottostante rapporto di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, sentenza n. 11198 depositata il 26 aprile 2024 – Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo di previdenza complementare ed il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato e il ripristino della titolarità, spettante, di regola, al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo

Fino al compimento del versamento da parte del datore di lavoro, la contribuzione o le quote di T.F.R. maturando conferite, accantonate presso il datore di lavoro medesimo, hanno natura retributiva, mentre ha natura previdenziale la prestazione previdenziale integrativa erogata al lavoratore dal Fondo di previdenza complementare ed il fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, comporta lo scioglimento del contratto di mandato e il ripristino della titolarità, spettante, di regola, al lavoratore, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 11197 depositata il 26 aprile 2024 – La notificazione al lavoratore del disconoscimento delle giornate lavorative, mediante la pubblicazione telematica da parte dell’INPS nel proprio sito Internet, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all’iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti all’entrata in vigore dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011

La notificazione al lavoratore del disconoscimento delle giornate lavorative, mediante la pubblicazione telematica da parte dell’INPS nel proprio sito Internet, può avere ad oggetto anche giornate lavorative relative all’iscrizione negli elenchi nominativi annuali antecedenti all’entrata in vigore dell’art. 38, comma 7, del d.l. n. 98 del 2011

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 10663 depositata il 19 aprile 2024 – Una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell’accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore

Una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, la prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore

La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell’accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti; solo ove il lavoratore contesti la la corrispondenza tra la retribuzione effettivamente erogata e la busta paga , l’onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore

La prova rigorosa del pagamento della retribuzione spetta al datore di lavoro, il quale se non può provare di aver corrisposto la retribuzione dovuta al dipendente mediante la normale documentazione liberatoria rappresentata dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, deve fornire idonea documentazione dei relativi pagamenti; solo ove il lavoratore contesti la la corrispondenza tra la retribuzione effettivamente erogata e la busta paga , l'onere dimostrativo di tale non corrispondenza può incombere sul lavoratore

Le circolari INPS sono atti interni e non possono modificare le condizioni della legge, per cui non essendo prevista dalla legge inerente il premio di natalità alcun requisito soggettivo tale requisito non può essere previsto dalle circolari

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 10728 depositata il 22 aprile 2024, intervenendo in tema di premio di natalità e valenza delle circolari, ha ribadito il principio secondo cui "... le circolari amministrative dell'INPS sono atti normativi interni, che possono bensì tendere ad indirizzare ed a guidare in modo uniforme l'attività degli organi [...]

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