lavoro

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza n. 7178 depositata il 18 marzo 2024 – L’ideatore di un software che abbia eseguito la sua prestazione sulla base di un contratto concluso con una P.A. nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, ove chieda alla stessa P.A. di essere remunerato per l’attività svolta in suo favore, può proporre l’azione di ingiustificato arricchimento

L’ideatore di un software che abbia eseguito la sua prestazione sulla base di un contratto concluso con una P.A. nullo per mancanza della forma scritta o per violazione delle norme che regolano la procedura finalizzata alla sua conclusione, ove chieda alla stessa P.A. di essere remunerato per l’attività svolta in suo favore, può proporre l’azione di ingiustificato arricchimento

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8918 depositata il 4 aprile 2024 – La nozione di appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi riportata all’art. 229 del c.c.n.l. di categoria è atecnica e non si riferisce specificatamente alla fattispecie penale dell’appropriazione indebita. Essa mira a sanzionare comportamenti che violano quell’affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nel suo dipendente che opera in un contesto in cui vi sono beni esposti alla pubblica fede

La nozione di appropriazione nel luogo di lavoro di beni aziendali o di terzi riportata all’art. 229 del c.c.n.l. di categoria è atecnica e non si riferisce specificatamente alla fattispecie penale dell’appropriazione indebita. Essa mira a sanzionare comportamenti che violano quell’affidamento che il datore di lavoro deve poter riporre nel suo dipendente che opera in un contesto in cui vi sono beni esposti alla pubblica fede

La salvaguardia rispetto alla eventuale nullità del contratto, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., non è assoluta, ma riguarda solo i periodi in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione e concerne gli effetti retributivi o comunque strettamente consequenziali alla prestazione del lavoro

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 5168 depositata il 27 febbraio 2024, intervenendo in tema validità del contratto di lavoro instaurato su false attestazioni, ha statuito che "... la salvaguardia rispetto alla eventuale nullità del contratto, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., non è assoluta, ma riguarda solo i periodi in cui [...]

Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, sentenza n. 2778 depositata il  21 marzo 2024 – Rientrano tra i poteri attribuiti agli Ispettori del lavoro dall’art. 14, d.lgs. n. 124 del 2004 anche la violazione, da parte del datore di lavoro, dei Contratti collettivi, in quanto la norma lo estende a “tutti i casi di irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale” e purché tali irregolarità non siano già soggette a sanzioni penali e amministrative

Rientrano tra i poteri attribuiti agli Ispettori del lavoro dall’art. 14, d.lgs. n. 124 del 2004 anche la violazione, da parte del datore di lavoro, dei Contratti collettivi, in quanto la norma lo estende a “tutti i casi di irregolarità rilevate in materia di lavoro e legislazione sociale” e purché tali irregolarità non siano già soggette a sanzioni penali e amministrative

Le violazioni dei CCNL ed accordi collettivi di lavoro rientrano tra i poteri attribuiti agli Ispettori del lavoro e formano oggetto del “Provvedimento di disposizione”

Il Consiglio di Stato, sezione terza, con la sentenza n. 2778 depositata il 21 marzo 2024, intervenendo in tema di circoscrivere l’ambito di operatività del potere attribuito agli Ispettori del lavoro dall’art. 14, d.lgs. n. 124 del 2004, ha stabilito che rientrano tra i poteri attribuiti agli Ispettori del lavoro dall’art. 14, d.lgs. n. 124 [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 5168 depositata il  27 febbraio 2024 – La salvaguardia rispetto alla eventuale nullità del contratto, ai sensi dell’art. 2126 cod. civ., non è assoluta, ma riguarda solo i periodi in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione e concerne gli effetti retributivi o comunque strettamente consequenziali alla prestazione del lavoro

La salvaguardia rispetto alla eventuale nullità del contratto, ai sensi dell'art. 2126 cod. civ., non è assoluta, ma riguarda solo i periodi in cui il rapporto ha avuto materiale esecuzione e concerne gli effetti retributivi o comunque strettamente consequenziali alla prestazione del lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7759 depositata il 22 marzo 2024 – In tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego privatizzato, la contrattazione collettiva integrativa deve rispettare i limiti fissati dal contratto nazionale, stante il principio di prevalenza fissato dall’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, già nel testo “ratione temporis” vigente, anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009

In tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego privatizzato, la contrattazione collettiva integrativa deve rispettare i limiti fissati dal contratto nazionale, stante il principio di prevalenza fissato dall’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, già nel testo “ratione temporis” vigente, anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8092 depositata il 26 marzo 2024 – Nella disciplina dettata dall’art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del servizio mensa e l’importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione – nel senso che il servizio mensa debba considerarsi come retribuzione in natura – da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all’entrata in vigore del citato decreto

Nella disciplina dettata dall'art. 6, terzo comma, decreto legge 11 luglio 1992 n. 333, convertito con modificazioni in legge 8 agosto 1992 n. 359, il valore del servizio mensa e l'importo della prestazione sostitutiva percepita da chi non usufruisce del servizio aziendale non fanno parte della retribuzione a nessun effetto attinente ad istituti legali e contrattuali del rapporto di lavoro, salva la possibilità di una diversa previsione - nel senso che il servizio mensa debba considerarsi come retribuzione in natura - da parte dei contratti collettivi nazionali e aziendali, anche se stipulati anteriormente all'entrata in vigore del citato decreto

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