lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27367 depositata il 26 settembre 2023 – Un ramo d’azienda ben possa essere individuato, quando non occorrano particolari mezzi patrimoniali per l’esercizio dell’attività economica, anche da un complesso stabile organizzato di persone, addirittura in via esclusiva allorquando siano dotate di particolari competenze e stabilmente coordinate ed organizzate tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili

Un ramo d'azienda ben possa essere individuato, quando non occorrano particolari mezzi patrimoniali per l'esercizio dell'attività economica, anche da un complesso stabile organizzato di persone, addirittura in via esclusiva allorquando siano dotate di particolari competenze e stabilmente coordinate ed organizzate tra loro, così da rendere le loro attività interagenti e idonee a tradursi in beni e servizi ben individuabili

Il lavoratore può chiedere la differenza retributiva tra quanto previsto dal CCNL qualora deduca e sia dimostrata la non conformità all’art. 36 della Costituzione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 27711 depositata il 2 ottobre 2023, intervenendo in tema di giusto salario, ha stabilito i seguenti principi di diritto secondo cui "... Nell'attuazione dell'art. 36 della Cost. il giudice, in via preliminare, deve fare riferimento, quali parametri di commisurazione, alla retribuzione stabilita dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria, dalla quale può motivatamente [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27332 depositata il 26 settembre 2023 – L’impugnazione, nei casi di trasferimento di azienda di cui all’art. 2112, della mancata cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell’art. 6 della legge n. 604/1996 è sottoposta al limite decadenziale

L'impugnazione, nei casi di trasferimento di azienda di cui all'art. 2112, della mancata cessione del contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 6 della legge n. 604/1996 è sottoposta al limite decadenziale

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 27309 depositata il 25 settembre 2023 – Ai fini dell’applicazione della clausola di cui all’art. 28 del CCNL 2002/2005 – chiara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti e nello stabilire che le posizioni giuridiche ed economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri aumenti contrattuali – non rileva che alla data di entrata in vigore del nuovo contratto il dipendente non avesse ancora ottenuto dall’Azienda l’equiparazione alla quale aveva diritto

Ai fini dell’applicazione della clausola di cui all’art. 28 del CCNL 2002/2005 - chiara nel prevedere la conservazione dei diritti già acquisiti e nello stabilire che le posizioni giuridiche ed economiche maturate, se più favorevoli rispetto a quelle previste dalla nuova tabella, vengono garantite attraverso l’erogazione di un assegno ad personam riassorbibile nei futuri aumenti contrattuali - non rileva che alla data di entrata in vigore del nuovo contratto il dipendente non avesse ancora ottenuto dall’Azienda l’equiparazione alla quale aveva diritto

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26993 depositata il 21 settembre 2023 – Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale – al pari delle assenze per malattie comuni – sono riconducibili, in linea di principio, all’ampia nozione di infortunio o malattia (di cui all’art. 2110 c.c.), e tali sono parimenti computabili – in difetto di contraria (o comunque diversa) previsione della contrattazione collettiva – nel periodo di comporto

Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale – al pari delle assenze per malattie comuni – sono riconducibili, in linea di principio, all’ampia nozione di infortunio o malattia (di cui all’art. 2110 c.c.), e tali sono parimenti computabili – in difetto di contraria (o comunque diversa) previsione della contrattazione collettiva – nel periodo di comporto

Il verbale di conciliazione deve essere sottoscritto in ambiente protetto, quello firmato davanti al prefetto è nullo in quanto non rientra tra gli ambienti protetti

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25796 depositata il 5 settembre 2023, intervenendo in tema di atti transattivi di cui all'art. 2213 del c.c., ha riaffermato il principio di diritto secondo cui il "... decisivo rilievo dell’effettività dell’assistenza sindacale, nel senso che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 25796 depositata il 5 settembre 2023 – La norma di cui all’art. 2113, ult. comma, c.c., conferisce caratteristiche di inoppugnabilità alla “conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile”; a sua volta, l’art. 412-ter c.p.c. stabilisce che la conciliazione e l’arbitrato in materia di lavoro “possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”

La norma di cui all’art. 2113, ult. comma, c.c., conferisce caratteristiche di inoppugnabilità alla “conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile”; a sua volta, l’art. 412-ter c.p.c. stabilisce che la conciliazione e l'arbitrato in materia di lavoro “possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 38306 depositata il 19 settembre 2023 – Il delitto di maltrattamenti, nella sua accezione di mobbing verticale, è un illecito penale di mera condotta, perseguibile d’ufficio, che si consuma con l’abituale prevaricazione ed umiliazione commessa dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, approfittando della condizione subordinata di questi e tale da rendere i comportamenti o le reazioni della vittima irrilevanti ai fini dell’accertamento della consumazione del delitto

Il delitto di maltrattamenti, nella sua accezione di mobbing verticale, è un illecito penale di mera condotta, perseguibile d'ufficio, che si consuma con l'abituale prevaricazione ed umiliazione commessa dal datore di lavoro nei confronti del dipendente, approfittando della condizione subordinata di questi e tale da rendere i comportamenti o le reazioni della vittima irrilevanti ai fini dell'accertamento della consumazione del delitto

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